Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

(GU n.174 del 29-7-2003 – Suppl. Ordinario n.123)

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (1)

(1) Titolo così modificato dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, il titolo era il seguente: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

Visto l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in particolare, l’articolo 13, che delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; (1)

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea; (1)

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); (1)

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

Emana

il seguente decreto legislativo:

(1) Capoverso inserito dall’ art. 1, comma 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Emana

il seguente decreto legislativo:

Parte I

Disposizioni generali

Titolo I

Principi e disposizioni generali (1)

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Principi generali».

Capo I (1)

Oggetto, finalità e Autorità di controllo

(1) Intitolazione inserita dall’ art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 1
Oggetto (
1)

  1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

(1) Articolo modificato dall’art. 4, comma 9, L. 4 marzo 2009, n. 15 e dall’art. 14, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 2
Finalità (1)

  1. Il presente codice reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 2-bis
Autorità di controllo (
1)

1. L’Autorità di controllo di cui all’articolo 51 del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all’articolo 153.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo II (1)

Principi

(1) Intitolazione inserita dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 2-ter
Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (
1)

1. La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

  1. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all’articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all’articolo 10 del Regolamento, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.
  2. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.
  3. Si intende per:
  4. a) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
  5. b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-quater
Regole deontologiche (
1)

1. Il Garante promuove, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati personali, l’adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

  1. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.
  2. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell’allegato A del presente codice.
  3. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-quinquies
Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione (
1)

1. In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

  1. In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-sexies
Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (
1)

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

  1. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:
  2. a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
  3. b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
  4. c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
  5. d) tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell’archivio nazionale dei veicoli;
  6. e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
  7. f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
  8. g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
  9. h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo;
  10. i) attività dei soggetti pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
  11. l) attività di controllo e ispettive;
  12. m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
  13. n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d’onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
  14. o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
  15. p) obiezione di coscienza;
  16. q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
  17. r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
  18. s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
  19. t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d’organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;
  20. u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
  21. v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, ivi incluse l’instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
  22. z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
  23. aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
  24. bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
  25. cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
  26. dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell’ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.
  27. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2-septies.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-septies
Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute (
1)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

  1. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:
  2. a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;
  3. b) dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;
  4. c) dell’interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell’Unione europea.
  5. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
  6. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:
  7. a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
  8. b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
  9. c) modalità per la comunicazione diretta all’interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
  10. d) prescrizioni di medicinali.
  11. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalità per l’accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.
  12. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell’interessato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche.
  13. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all’articolo 32 del Regolamento, è ammesso l’utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.
  14. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-octies
Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati (
1)

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

  1. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.
  2. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:
  3. a) l’adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti da parte del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;
  4. b) l’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
  5. c) la verifica o l’accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;
  6. d) l’accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l’accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell’attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
  7. e) l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  8. f) l’esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
  9. g) l’esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  10. h) l’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d’appalto;
  11. i) l’accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;
  12. l) l’attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  13. m) l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
  14. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.
  15. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2-sexies.
  16. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all’articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell’interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell’interno.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-novies
Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale (
1)

1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-decies
Inutilizzabilità dei dati (
1)

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’articolo 160-bis.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo II.

Capo III (1)

Disposizioni in materia di diritti dell’interessato

(1) Intitolazione inserita dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 2-undecies
Limitazioni ai diritti dell’interessato (
1)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

  1. a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
  2. b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
  3. c) all’attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
  4. d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
  5. e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
  6. f) alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
  7. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d’inchiesta.
  8. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L’esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l’interessato delle facoltà di cui al presente comma.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo III.

Art. 2-duodecies
Limitazioni per ragioni di giustizia (
1)

1. In applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell’ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.

  1. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, per salvaguardare l’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.
  2. Si applica l’articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.
  3. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell’ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo III.

Art. 2-terdecies
Diritti riguardanti le persone decedute (
1)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

  1. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.
  2. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
  3. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
  4. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo III.

Capo IV (1)

Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento

(1) Intitolazione inserita dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 2-quaterdecies
Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati (
1)

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

  1. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo IV.

Art. 2-quinquiesdecies
Trattamento che presenta rischi elevati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (
1)

1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo IV.

Art. 2-sexiesdecies
Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni (
1)

1. Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo IV.

Art. 2-septiesdecies
Organismo nazionale di accreditamento (1)

1. L’organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento è l’Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell’Ente unico nazionale di accreditamento, l’esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più categorie di trattamenti.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo IV.

Art. 3
Principio di necessità nel trattamento dei dati (1)

[1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 4
Definizioni (
1) (7)

[1. Ai fini del presente codice si intende per:

  1. a) “trattamento“, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
  2. b) “dato personale”,qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; (1)
  3. c) “dati identificativi“, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
  4. d) “dati sensibili“, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  5. e) “dati giudiziari“, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
  6. f) “titolare“, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
  7. g) “responsabile“, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
  8. h) “incaricati“, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  9. i) “interessato“, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali; (2)
  10. l) “comunicazione“, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  11. m) “diffusione“, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  12. n) “dato anonimo“, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  13. o) “blocco“, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
  14. p) “banca di dati“, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
  15. q) “Garante“, l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  16. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
  17. a) “comunicazione elettronica”,ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile; (3)
  18. b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; (3)
  19. c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; (3)
  20. d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; (3)
  21. e) “servizio di comunicazione elettronica“, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
  22. f) “contraente“, (4) qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
  23. g) “utente“, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
  24. h) “dati relativi al traffico“, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
  25. i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; (5)
  26. l) “servizio a valore aggiunto“, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
  27. m) “posta elettronica“, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
  28. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
  29. a) “misure minime“, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;
  30. b) “strumenti elettronici“, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
  31. c) “autenticazione informatica“, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;
  32. d) “credenziali di autenticazione“, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’ autenticazione informatica;
  33. e) “parola chiave“, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
  34. f) “profilo di autorizzazione“, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
  35. g) “sistema di autorizzazione“, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;

g-bis) “violazione di dati personali“: violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico. (6)

  1. Ai fini del presente codice si intende per:
  2. a) “scopi storici“, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
  3. b) “scopi statistici“, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
  4. c) “scopi scientifici“, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.]

(1) La lettera che così recitava: “b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;” è stata così sostituita dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(2) La lettera che così recitava: “i) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;” è stata così sostituita dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(3) Le lettere che così recitavano: “a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;”
 sono state così sostituite dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(4) La parola “abbonato” è stata sostituita con la parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(5) La lettera che così recitava: “i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;” è stata così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(6) Lettera aggiunta dall’art. 3, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(7) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018

Art. 5
Oggetto ed ambito di applicazione (2)

[1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

  1. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
  2. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.]

(…) (1).

(1) Il comma che così recitava: “3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice” è stato aggiunto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106 e poi abrogato dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 6
Disciplina del trattamento (1)

  1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo II (1)

Diritti dell’interessato

(1) Titolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 7.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (1)

[1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

  1. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
  2. a) dell’origine dei dati personali;
  3. b) delle finalità e modalità del trattamento;
  4. c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
  5. d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
  6. e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
  7. L’interessato ha diritto di ottenere:
  8. a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
  9. b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  10. c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
  11. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  12. a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  13. b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo II. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 8
Esercizio dei diritti (1)

[1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

  1. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
  2. a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
  3. b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
  4. c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
  5. d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
  6. e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;
  7. f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
  8. g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
  9. h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
  10. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.
  11. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo II. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 9
Modalità di esercizio (2)

[1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.

  1. Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
  2. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  3. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. (1)
  4. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.]

(1) Il periodo che così recitava: “Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.” è stato soppresso dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo II. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 10
Riscontro all’interessato (1)

[1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

  1. a) ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
  2. b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
  3. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
  4. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.
  5. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
  6. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.
  7. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
  8. Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
  9. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
  10. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo II. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo III (1)

Regole generali per il trattamento dei dati

(1) Titolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo I

Regole per tutti i trattamenti

Art. 11.
Modalità del trattamento e requisiti dei dati (1)

[1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

  1. a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  2. b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
  3. c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  4. d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  5. e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
  6. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 12
Codici di deontologia e di buona condotta (1)

[1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

  1. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice.
  2. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 13
Informativa (2)

[1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

  1. a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  2. b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  3. c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  4. d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
  5. e) i diritti di cui all’articolo 7;
  6. f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
  7. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
  8. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
  9. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
  10. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
  11. a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  12. b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
  13. c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f) (1).]

(1) Comma aggiunto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 14
Definizione di profili e della personalità dell’interessato (1)

[1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

  1. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 15
Danni cagionati per effetto del trattamento (1)

[1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.

  1. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 16
Cessazione del trattamento (1)

[1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

  1. a) distrutti;
  2. b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
  3. c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
  4. d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12.
  5. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 17
Trattamento che presenta rischi specifici (1)

[1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.

  1. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo II

Regole ulteriori per i soggetti pubblici

Art. 18.
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici (1)

[1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

  1. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
  2. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
  3. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.
  4. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 19
Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari (2)

[1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

  1. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
  2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

3-bis. (…..) (1)]

(1) Comma abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. e), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 20
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili (1)

[1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

  1. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
  2. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
  3. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 21
Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari (2)

[1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. (1)

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.]

(1) Comma aggiunto dall’art. 45, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari (1)

[1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.

  1. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
  2. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
  3. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l’interessato.
  4. In applicazione dell’articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell’indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
  5. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
  6. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.
  7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
  8. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
  9. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
  10. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
  11. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

_____________

Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27 dicembre 2017 n° 30981, Tribunale, Palermo, sez. I civile, sentenza 05 ottobre 2017 n° 5261.

Capo III

Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

Art. 23.
Consenso (1)

[1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.

  1. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
  2. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.
  3. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso (3)

[1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

  1. a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
  2. c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
  3. d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  4. e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
  5. f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  6. g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato (1);
  7. h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
  8. i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis (2);

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13 (2).]

(1) Lettera così modificata dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.
(2) Lettera aggiunta dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.
(2) Lettera aggiunta dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.
(3) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 25
Divieti di comunicazione e diffusione (1)

[1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:

  1. a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e);
  2. b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
  3. E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 26.
Garanzie per i dati sensibili (2)

[1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

  1. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
  2. Il comma 1 non si applica al trattamento:
  3. a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
  4. b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis. (1)

  1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
  2. a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
  3. b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
  4. c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
  5. d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.
  6. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.]

(1) Lettera aggiunto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertita con L. 12 luglio 2011, n. 106.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 27
Garanzie per i dati giudiziari (
2)

[1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applia quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis. (1)]

(1) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 45, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo IV (1)

Soggetti che effettuano il trattamento

(1) Titolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 28
Titolare del trattamento (
1)

[1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 29
Responsabile del trattamento (3)

[1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare puo’ avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualita’ di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalita’ perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalita’ di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformita’ a schemi tipo predisposti dal Garante (1).

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis (2).]

(1) Comma inserito dall’articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), della Legge 20 novembre 2017, n. 167.
(2) Comma sostituito dall’articolo 28, comma 1, lettera a), numero 2), della Legge 20 novembre 2017, n. 167.
(3) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 30
Incaricati del trattamento (1)

[1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

  1. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo V (1)

Sicurezza dei dati e dei sistemi

(1) Titolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 31
Obblighi di sicurezza (1)

[1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo V. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 32
Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (
1) (2)

[1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell’articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l’erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all’articolo 32-bis.

1-bis. Ferma restando l’osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all’ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonchè assicurano l’attuazione di una politica di sicurezza.

  1. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
  2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.]

(1) L’articolo che così recitava: “Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.”
 è stato così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo V. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 32-bis
Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali (1) (2)

[1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.

  1. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l’avvenuta violazione.
  2. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.
  3. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l’avvenuta violazione.
  4. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.
  5. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l’obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.
  6. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell’inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.
  7. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l’erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest’ultimo di effettuare gli adempimentidi cui al presente articolo.]

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo V. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo II

Misure minime di sicurezza

Art. 33
Misure minime (1)

[1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo V. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 34
Trattamenti con strumenti elettronici (4)

[1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

  1. a) autenticazione informatica;
  2. b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
  3. c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
  4. d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
  5. e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
  6. f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

(…) (1)

  1. h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

(…) (2)

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. (3)]

(1) La lettera che così recitava: “g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;” è stata soppressa dall’art. 45, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.
(2) Il comma che così recitava: “1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’ articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1.” è stato inserito dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, poi così sostituito dai commi 1-bis e 1-ter, ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106 e successivamente abrogato dall’art. 45, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.
(3) Comma inserito dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.
(4) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo V. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 35
Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici (
1)

[1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

  1. a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
  2. b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
  3. c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo V. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 36 (1) (2)
Adeguamento

[1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore.]

(1) Articolo così modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo V. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo VI (1)

Adempimenti

(1) Titolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 37
Notificazione del trattamento (2)

[1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

  1. a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
  2. b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
  3. c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
  4. d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
  5. e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
  6. f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all’attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. (1)

  1. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.
  2. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.
  3. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.]

(1) Comma aggiunto dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo VI. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 38
Modalità di notificazione (2)

[1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

  1. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l’apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche’ le modalita’ per individuare il responsabile del trattamento se designato;b) la o le finalita’ del trattamento;c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

    e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

    f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. (1)

  2. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
  3. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
  4. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
  5. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.]

(1) Comma così modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo VI. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 39
Obblighi di comunicazione (1) (2)

[1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.

  1. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
  2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.]

(1) Per la sostituzione della comunicazione prevista dal presente articolo, vedi l’art. 17, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo VI. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 40
Autorizzazioni generali (
1)

  1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo VI. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 41
Richieste di autorizzazione (
1)

  1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
  2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
  3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
  4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all’articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto.
  5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un’autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo VI. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo VII (1)

Trasferimento dei dati all’estero

(1)  Titolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 42
Trasferimenti all’interno dell’Unione europea (
1)

[1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo VII. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 43
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi (
2)

[1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:

  1. a) l’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
  2. b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
  3. c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
  4. d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
  5. e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  6. f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;
  7. g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

(…) (1)]

(1) La lettera che così recitava: “h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.” è stata soppressa dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo VII. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 44
Altri trasferimenti consentiti (
2)

[1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:

  1. a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell’ambito di societa’ appartenenti a un medesimo gruppo. L’interessato puo’ far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all’inosservanza delle garanzie medesime; (1)
  2. b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.]

(1) Lettera così modificata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo VII. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 45
Trasferimenti vietati (
1)

[1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo VII. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

PARTE II (1)

Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Disposizioni relative a specifici settori».

TITOLO 0.I (1)

Disposizioni sulla base giuridica

(1) Intitolazione inserita dall’ art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 45-bis

Base giuridica (1)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell’articolo 6, paragrafo 2, nonché dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.

(1) Articolo inserito dall’ art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito l’intero Titolo 0.I.

Titolo I

Trattamenti in ambito giudiziario

Capo I

Profili generali (1)

(1) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 46
Titolari dei trattamenti (
1)

[1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

  1. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo I. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 47
Trattamenti per ragioni di giustizia (
1)

[1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

  1. a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
  2. b) articoli da 145 a 151.
  3. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo I. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 48
Banche di dati di uffici giudiziari (
1)

[1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo I. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 49
Disposizioni di attuazione (
1)

[1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo I. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo II

Minori

Art. 50
Notizie o immagini relative a minori (
1)

  1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

(1) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo III

Informatica giuridica

Art. 51
Principi generali

  1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
  2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 52
Dati identificativi degli interessati 

  1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. (1)
  2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di…..”.
  4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
  5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte. (2)
  7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

(1) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 2, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 2, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo II

Trattamenti da parte di forze di polizia

Capo I

Profili generali

Art. 53
Ambito applicativo e titolari dei trattamenti (
1)

[1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

  1. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell’esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:
    a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
    b) articoli da 145 a 151.
  2. Con decreto adottato dal Ministro dell’interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.]

(1) Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 e in seguito abrogato dall’ art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 54
Modalità di trattamento e flussi di dati (
1)

[1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.

  1. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all’articolo 53 assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all’articolo 53.
  3. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono].

(1) Articolo abrogato dall’ art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 55
Particolari tecnologie (
1)

[1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39].

(1) Articolo abrogato dall’ art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 56
Tutela dell’interessato (
1)

[Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia].

(1) Articolo abrogato dall’ art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 57
Disposizioni di attuazione (
1)

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
  2. a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
  3. b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
  4. c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
  5. d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
  6. e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
  7. f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

(1) Per l’abrogazione del presente articolo, a decorrere dall’8 giugno 2019, vedi l’ art. 49, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
______________

Titolo III

Difesa e sicurezza dello stato

Capo I

Profili generali

Art. 58
Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa (1)

1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell’articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 160, comma 4, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
  2. Con uno o più regolamenti sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti.
  3. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 4, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo IV

Trattamenti in ambito pubblico

Capo I

Accesso a documenti amministrativi

Art. 59
Accesso a documenti amministrativi e accesso civico (1)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. (2)

1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (3)

(1) Rubrica così modificata dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(3) Comma aggiunto dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 60
Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale (1)

1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo II

Registri pubblici e albi professionali

Art. 61
Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche (1)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. (2)

  1. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione. (2)
  2. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale.
  3. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

(1) Rubrica così modificata dall’ art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo III (1)

Stato civile, anagrafe e liste elettorali

(1) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 62
Dati sensibili e giudiziari (
1)

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 63
Consultazione di atti (
1)

[1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo IV

Finalità di rilevante interesse pubblico (1)

(1) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 64
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero (
1)

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

  1. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
  2. a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
  3. b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all’applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
  4. c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all’applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all’integrazione sociale.
  5. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 65
Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi (
1)

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

  1. a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
  2. b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.
  3. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
  4. a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
  5. b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
  6. c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
  7. d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
  8. e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
  9. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
  10. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
  11. a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
  12. b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.
  13. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 66
Materia tributaria e doganale (
1)

  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all’ applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
  2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell’esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d’imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all’inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 67
Attività di controllo e ispettive (
1)

  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
  2. a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
  3. b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’articolo 65, comma 4.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 68
Benefici economici ed abilitazioni (
1)

  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
  2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
  3. a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
  4. b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
  5. c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
  6. d) al riconoscimento di benefici connessi all’invalidità civile;
  7. e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
  8. f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
  9. g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
  10. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 69
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti (
1)

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 70
Volontariato e obiezione di coscienza (
1)

  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
  2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 71
Attività sanzionatorie e di tutela (
1)

  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
  2. a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
  3. b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un’ingiusta restrizione della libertà personale.
  4. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 72
Rapporti con enti di culto (
1)

  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 73
Altre finalità in ambito amministrativo e sociale (
1)

  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
  2. a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
  3. b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
  4. c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
  5. d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
  6. e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
  7. f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
  8. g) interventi in tema di barriere architettoniche.
  9. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
  10. a) di gestione di asili nido;
  11. b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
  12. c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico;
  13. d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  14. e) relative alla leva militare;
  15. f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
  16. g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
  17. h) in materia di protezione civile;
  18. i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;
  19. l) dei difensori civici regionali e locali.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo V (1)

Particolari contrassegni

(1) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 74
Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici (
1)

[1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di diciture dalle quali puo’ essere individuata la persona fisica interessata.

  1. Per fini di cui al comma 1, le generalita’ e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita’ che non consentono la loro diretta visibilita’ se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita’ di accertamento.
  2. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
  3. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo V. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo V

Trattamento di dati personali in ambito sanitario

Capo I

Principi generali

Art. 75
Specifiche condizioni in ambito sanitario (1)

1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell’interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell’articolo 2-septies del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 76
Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici (
1)

[1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

  1. a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato;
  2. b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
  3. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.
  4. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo II

Modalità particolari per informare l’interessato e per il trattamento dei dati personali (1)

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Modalità semplificate per informativa e consenso».

Art. 77
Modalità particolari (1)

1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

  1. a) per informare l’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
  2. b) per il trattamento dei dati personali.
  3. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:
  4. a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
  5. b) dai soggetti pubblici indicati all’articolo 80.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 78
Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra (1)

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento. (2)

  1. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse. (3)
  2. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto. (4)
  3. Le informazioni, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che: (5)
  4. a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
  5. b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
  6. c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata;
  7. d) fornisce farmaci prescritti;
  8. e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
  9. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati: (6)
  10. a) per fini di ricerca scientifica anche nell’ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente; (7)
  11. b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
  12. c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica;

c-bis) ai fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; (8)

c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (8).

(1) Rubrica così modificata dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(3) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(4) Comma così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(5) Alinea così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(6) Alinea così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. d), nn. 6.1) e 6.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(7) Lettera così sostituita dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 6.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(8) Lettera aggiunta dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 6.4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 79
Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (
1)

  1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all’articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate. (2)
  2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le sue articolazioni annotano l’avvenuta informazione con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato. (3)
  3. Le modalità particolari di cui all’articolo 78 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. (4)
  4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità particolari possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80. (5)

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 6, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(3) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. e), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(4) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. e), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(5) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. e), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 80
Informazioni da parte di altri soggetti (1)

1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.

  1. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 81
Prestazione del consenso (
1)

  1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
  2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo comma.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 82
Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica

1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (1)

  1. Tali informazioni possono altresì essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: (2)
  2. a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato; (3)
  3. b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.
  4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia. (4)
  5. Dopo il raggiungimento della maggiore età le informazioni sono fornite all’interessato nel caso in cui non siano state fornite in precedenza. (5)

(1) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Alinea così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(3) Lettera così sostituita dall’ art. 6, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(4) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(5) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. g), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 83
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati (
2)

  1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
  2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
  3. a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
  4. b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
  5. c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
  6. d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
  7. e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
  8. f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
  9. g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
  10. h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute;
  11. i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12. (1)

(1) Comma aggiunto dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con L. 26 maggio 2004, n. 138.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 84
Comunicazione di dati all’interessato (
1)

  1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
  2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriatemodalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo III

Finalità di rilevante interesse pubblico (1)

(1) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 85
Compiti del Servizio sanitario nazionale (
1)

[1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

  1. a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l’assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all’estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
  2. b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;
  3. c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
  4. d) attività certificatorie;
  5. e) l’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
  6. f) le attività amministrative correlate ai trapianti d’organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
  7. g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
  8. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’articolo 76.
  9. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
  10. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 86
Altre finalità di rilevante interesse pubblico (
1)

  1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di:
  2. a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l’informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
  3. b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure amministrative previste;
  4. c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l’integrazione sociale, l’educazione, l’istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

  1. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85, comma 4.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo IV

Prescrizioni mediche

Art. 87
Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale (
1)

  1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all’identità dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
  2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
  3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
  4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
  5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
  6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 88
Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale (
1)

[1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate.

  1. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 89
Casi particolari (
2)

[1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

  1. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo.

2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato. (1)]

(1) Comma aggiunto dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con L. 26 maggio 2004, n. 138.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 89-bis
Prescrizioni di medicinali (
1)

1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell’interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.

(1) Articolo inserito dall’ art. 6, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo V

Dati genetici (1)

(1) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 90
Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo (
1)

[1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.

  1. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
  2. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo V. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo VI

Disposizioni varie

Art. 91
Dati trattati mediante carte (
1)

  1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all’articolo 17.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 92
Cartelle cliniche

1. Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri. (1)

  1. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
  2. a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento, di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale; (2)
  3. b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale (3).

(1) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Lettera così modificata dall’ art. 6, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(3) Lettera così modificata dall’ art. 6, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 93.
Certificato di assistenza al parto

  1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.
  2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
  3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.

______________

Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 07 febbraio 2018 n° 3004.

Art. 94
Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario (
1)

[1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

  1. a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
  2. b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 del 10 gennaio 2002;
  3. c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
  4. d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
  5. e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo VI

Istruzione

Capo I

Profili generali

Art. 95
Dati sensibili e giudiziari (
1)

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 96
Trattamento di dati relativi a studenti (1)

1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

  1. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 7, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo VII

Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (1

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici».

Capo I

Profili generali

Art. 97
Ambito applicativo (
1)

Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 98
Finalità di rilevante interesse pubblico (
1)

  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
  2. a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
  3. b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
  4. c) per scopi scientifici.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 99
Durata del trattamento

  1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
  2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 100
Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

  1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento. (1)
  2. Resta fermo il diritto dell’interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. (2)
  3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche. (3)

(1) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(3) Comma aggiunto dall’ art. 8, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo II

Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica (1

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Trattamento per scopi storici».

Art. 101
Modalità di trattamento

  1. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell’articolo 5 del regolamento. (1)
  2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. (2)
  3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

(1) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 102
Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica (1)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica. (2)

  1. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in particolare: (3)
  2. a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice e del Regolamento applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica; (4)
  3. b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l’interessato o chi vi abbia interesse è informato dall’utente della prevista diffusione di dati;
  4. c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche in riferimento all’uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione (5).

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 8, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(3) Alinea così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(4) Lettera così modificata dall’ art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(5) Lettera così modificata dall’ art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 103
Consultazione di documenti conservati in archivi (
1)

  1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo III

Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica (1)

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 8, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Trattamento per scopi statistici o scientifici».

Art. 104
Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica (1)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica. (2)

  1. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

(1) Rubrica così modificata dall’ art. 8, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 105
Modalità di trattamento

  1. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura. (1)
  2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. (2)
  3. Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all’interessato possono essere date anche per il tramite del soggetto rispondente. (3)
  4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all’interessato non sono dovute quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106. (4)

(1) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(3) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. m), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(4) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. m), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 106
Codici di deontologia e di buona condotta (
1)

  1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in conformità all’articolo 89 del Regolamento.
  2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:
  3. a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;
  4. b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
  5. c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l’interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  6. d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);
  7. e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all’articolo 9 del regolamento;
  8. f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;
  9. g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies;
  10. h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l’identificazione non autorizzata degli interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’ambito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all’estero;
  11. i) l’impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 107
Trattamento di dati sensibili (
1)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106 o dalle misure di cui all’articolo 2-septies.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. o), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 108
Sistema statistico nazionale (1)

  1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all’articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. p), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 109
Dati statistici relativi all’evento della nascita

  1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale di statistica, sentiti i Ministri della salute, dell’interno e il Garante. (1)

(1) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. q), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 110
Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica (
1)

  1. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell’Unione europea in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d’impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento.
  2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. r), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 110-bis
Riutilizzo dei dati per finalita’ di ricerca scientifica o per scopi statistici (
1)

1. Il Garante può autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all’articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, in conformità all’articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

  1. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell’ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.
  2. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalità di cui al presente articolo può essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d’ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell’ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l’attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell’attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 89 del Regolamento.

(1) Articolo inserito dall’ art. 28, comma 1, lett. b), L. 20 novembre 2017, n. 167 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. s), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo VIII

Trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro (1)

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Lavoro e previdenza sociale».

Capo I

Profili generali

Art. 111
Codice di deontologia e di buona condotta (
1)

  1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all’articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all’interessato.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 111-bis
Informazioni in caso di ricezione di curriculum (
1)

1. Le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.

(1) Articolo inserito dall’ art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 112
Finalità di rilevante interesse pubblico (
1)

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

  1. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
  2. a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
  3. b) garantire le pari opportunità;
  4. c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall’impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
  5. d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell’equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
  6. e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
  7. f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
  8. g) svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
  9. h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
  10. i) salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o di terzi;
  11. l) gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
  12. m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
  13. n) svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
  14. o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo II

Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro (1)

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro».

Art. 113
Raccolta di dati e pertinenza

  1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dall’articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (1)

(1) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo III

Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro (1)

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 9, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Divieto di controllo a distanza e telelavoro».

Art. 114
Garanzie in materia di controllo a distanza (1)

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 9, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 115
Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico (1)

1. Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale. (2)

  1. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 9, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo IV

Istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 116
Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato

  1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall’interessato medesimo. (1)
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

(1) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo IX

Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico (1)

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Sistema bancario, finanziario ed assicurativo».

Capo I

Assicurazioni (1)

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Sistemi informativi».

Art. 117
Affidabilità e puntualità nei pagamenti (
1)

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 118
Informazioni commerciali (
1)

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall’ articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 119
Dati relativi al comportamento debitorio (
1)

[1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 120
Sinistri

  1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. (2)
  2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
  3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (1)

(1) Comma modificato dall’art. 352, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 10, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così modificato dall’ art. 10, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo X

Comunicazioni elettroniche

Capo I

Servizi di comunicazione elettronica

Art. 121
Servizi interessati e definizioni (2

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. (1)

1-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:

  1. a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
  2. b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
  3. c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
  4. d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
  5. e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
  6. f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
  7. g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
  8. h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
  9. i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
  10. l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
  11. m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. (3)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.
(2) Rubrica così sostituita dall’ art. 11, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(3) Comma aggiunto dall’ art. 11, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 122
Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell’utente 

  1. L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l’utilizzo di metodologie che assicurino l’effettiva consapevolezza del contraente o dell’utente. (1)
  2. Ai fini dell’espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l’utente. (2)

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente. (3)

(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.
(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.

Art. 123
Dati relativi al traffico

  1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5. (2)
  2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale. (2)
  3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento. (1) (2)
  4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa il contraente o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. (2) (3)
  5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente a persone che, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata. (4)
  6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla fatturazione.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.
(2) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.
(3) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(4) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 124
Fatturazione dettagliata

  1. Il contraente (1) ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
  2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
  3. Nella documentazione inviata al contraente (1) relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
  4. Nella fatturazione al contraente (1) non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente (1) può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
  5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 125
Identificazione della linea

Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea. Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. (2)

  1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente (1) chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.
  2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente (1) chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o contraente (1) chiamante.
  3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente (1) chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
  5. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti (1) e gli utenti dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(2) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 126
Dati relativi all’ubicazione

  1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti (1) di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o il contraente (1) ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
  2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e ai contraenti (1) sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
  3. L’utente e il contraente (1) che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
  4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata. (2)

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(2) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 127
Chiamate di disturbo e di emergenza

  1. Il contraente (1) che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
  2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente (1) specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
  3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente (1) che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti dei contraenti (1) e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
  4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei del contraente (1) o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 128
Trasferimento automatico della chiamata

  1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente (1), gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 129
Elenchi dei contraenti (
1)

  1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell’Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

(1) Articolo modificato dall’ art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 69/2012. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 11, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 130
Comunicazioni indesiderate 

  1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. (4)
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
  3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis. (1)

3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni. (3)

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:

  1. a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
  2. b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe; (6)
  3. c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
  4. d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
  5. e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
  6. f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; (7)
  7. g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento. (8) (2)

3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante. (2)

  1. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
  2. E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o in violazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003. (5)
  3. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento, altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni. (9)

(1) Comma modificato dall’art. 20-bis, comma 1, lett. a), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma inserito dall’art. 20-bis, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.
(3) Comma inserito dall’art. 20-bis, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166; vedi, anche, l’art. 20-bis, comma 2 del medesimo D.L. 135/2009. Successivamente il presente comma è stato modificato dall’art. 6, comma 2, lett. a), n. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(4) Comma modificato dall’art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(5) Comma modificato dall’art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(6) Lettera così modificata dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 4.1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(7) Lettera così modificata dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 4.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(8) Lettera così modificata dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 4.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(9) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 131
Informazioni a contraenti e utenti (
1) (2)

  1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il contraente (1) e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
  2. Il contraente (1) informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell’abbonato medesimo.
  3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(2) Rubrica modificata dall’ art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 69/2012. Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall’ art. 11, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 132
Conservazione di dati di traffico per altre finalità (
1)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (2)

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (3)

(…) (4)

  1. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all’articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. (5)

(…) (4)

4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative traniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. (6)

4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca piu‘ grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale. (6)

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. (6)

  1. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante secondo le modalità di cui all’articolo 2-quinquiesdecies, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1. (8)

5-bis. E’ fatta salva la disciplina di cui all’articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167. (9)

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con L. 26 febbraio 2004, n. 45.
(2) Le parole: “,inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta” sono state soppresse dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(3) Comma inserito dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(4) I commi che così recitavano: “2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.” e
“4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.” sono stati abrogati dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(5) Comma modificato dall’art. 6, comma 3, lett. e), D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(6) Comma inserito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125.
(7) Le lettere che così recitavano: “b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7;” 
sono state soppresse dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(8) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 e, successivamente, dall’ art. 11, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(9) Comma aggiunto dall’ art. 11, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 132-bis
Procedure istituite dai fornitori (1)

  1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.
  2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 132-ter
Sicurezza del trattamento (
1)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.

  1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l’erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.
  2. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.
  3. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all’ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché garantiscono l’attuazione di una politica di sicurezza.
  4. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

(1) Articolo inserito dall’ art. 11, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 132-quater
Informazioni sui rischi (
1)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell’interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell’articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(1) Articolo inserito dall’ art. 11, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo II

Internet e reti telematiche (1)

(1) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 133
Codice di deontologia e di buona condotta (
1)

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo II. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo III

Videosorveglianza (1)

(1) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 134
Codice di deontologia e di buona condotta (
1)

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo XI (1)

Libere professioni e investigazione privata

(1) Titolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo I

Profili generali

Art. 135
Codice di deontologia e di buona condotta (
1)

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo XI. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo XII

Giornalismo, libertà di informazione e di espressione (1)

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica».

Capo I

Profili generali

Art. 136
Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

  1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell’articolo 85 del Regolamento, al trattamento: (1)
  2. a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;
  3. b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
  4. c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica, artistica e letteraria (2).

(1) Alinea così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Lettera così modificata dall’ art. 12, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 137
Disposizioni applicabili (
1)

  1. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all’articolo 139.
  2. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:
  3. a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies;
  4. b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.
  5. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all’articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 138
Segreto professionale

  1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. (1)

(1) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo II

Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero (1)

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 12, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Codice di deontologia».

Art. 139
Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche (
1)

  1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all’orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.
  2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
  3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 2-quater.
  4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento.
  5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 12, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo XIII (1)

Marketing diretto

(1) Titolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo I

Profili generali

Art. 140
Codice di deontologia e di buona condotta (
1)

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo XIII. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Parte III

Tutela dell’interessato e sanzioni

Titolo I

Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO 0.I (1)

Alternatività delle forme di tutela

(1) Intitolazione inserita dall’ art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 140-bis
Forme alternative di tutela (
1)

1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l’interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.

  1. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria.
  2. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

(1) Articolo inserito dall’ art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito l’intero Capo 0.I.

Capo I (1)

Tutela dinanzi al garante

(1) Il presente Capo non è più suddiviso in sezioni a seguito delle modifiche disposte dagli artt. 13, comma 1, lett. b) e d), e 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Originariamente il presente Capo comprendeva:

Sezione I- Principi generali (art. 141)

Sezione II- Tutela amministrativa (artt. da 142 a 144).

Sezione III- Tutela alternativa a quella giurisdizionale (artt. da 145 a 151).

Art. 141
Reclamo al Garante

1. L’interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 142
Proposizione del reclamo (
1)

  1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.
  2. Il reclamo è sottoscritto dall’interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.
  3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’eventuale mandato, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
  4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
  5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all’esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 13, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 143
Decisione del reclamo (1)

1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56 dello stesso.

  1. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
  2. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l’interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all’interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all’articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.
  3. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 152.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 13, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 144
Segnalazioni (1)

1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 58 del Regolamento.

  1. I provvedimenti del Garante di cui all’articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d’ufficio.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 13, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 145
Ricorsi (
1)

[1. I diritti di cui all’articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

  1. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria.
  2. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 146
Interpello preventivo (
1)

[1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.

  1. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
  2. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 147
Presentazione del ricorso (
1)

[1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:

  1. a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7;
  2. b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
  3. c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
  4. d) il provvedimento richiesto al Garante;
  5. e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
  6. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
  7. a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1;
  8. b) l’eventuale procura;
  9. c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
  10. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’indicazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
  11. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L’autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l’Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
  12. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 148
Inammissibilità del ricorso (
1)

[1. Il ricorso è inammissibile:

  1. a) se proviene da un soggetto non legittimato;
  2. b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
  3. c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell’articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell’Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell’invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio.
  4. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 149
Procedimento relativo al ricorso (
1)

[1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell’Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L’invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.

  1. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
  2. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l’interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l’indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l’interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
  3. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
  4. Il Garante può disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell’incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all’anticipazione delle spese della perizia.
  5. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
  6. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
  7. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 146, comma 1, e non preclude l’adozione dei provvedimenti di cui all’ articolo 150, comma 1.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 150
Provvedimenti a seguito del ricorso (
1)

[1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.

  1. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
  2. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
  3. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
  4. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all’esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell’Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
  5. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l’ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 151
Opposizione (
1)

[1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo 150, comma 2, il titolare o l’interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.

  1. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo II

Tutela giurisdizionale

Art. 152.
Autorità giudiziaria ordinaria (
1)

  1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria. (2)

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

(1) L’articolo che così recitava:
“1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l’istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.” 
è stato così modificato dall’art. 34, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
(2) Da ultimo il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 13, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

TITOLO II

Autorità di controllo indipendente (1)

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente la rubrica era la seguente: «L’autorità».


Capo I

Il garante per la protezione dei dati personali

Art. 153
Garante per la protezione dei dati personali (
1)

1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall’Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell’ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.

Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell’informatica.

  1. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
  2. L’incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
  3. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell’incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell’esecuzione dei propri compiti o nell’esercizio dei propri poteri.
  4. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
  5. Al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al Presidente.
  6. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo 155.
  7. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell’incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 154
Compiti (
1)

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell’Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di:

  1. a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
  2. b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonché fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell’anno di riferimento;
  3. c) promuovere l’adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all’articolo 2-quater;
  4. d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
  5. e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
  6. f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;
  7. g) provvedere altresì all’espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell’Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall’ordinamento.
  8. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell’Unione europea e, in particolare:
  9. a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);
  10. b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
  11. c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale;
  12. d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
  13. e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;
  14. f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;
  15. g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.
  16. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell’articolo 156, comma 3, le modalità specifiche dei procedimenti relativi all’esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice.
  17. Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
  18. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
  19. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
  20. Il Garante non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni.

(1) Articolo modificato dall’ art. 4, comma 1, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.


Art. 154-bis
Poteri (
1)

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:

  1. a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all’articolo 25 del Regolamento;
  2. b) approvare le regole deontologiche di cui all’articolo 2-quater.
  3. Il Garante può invitare rappresentanti di un’altra autorità amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità amministrativa indipendente nazionale.
  4. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonché i casi di oscuramento.
  5. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

(1) Articolo inserito dall’ art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.


Art. 154-ter
Potere di agire e rappresentanza in giudizio (
1)

1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

  1. Il Garante è rappresentato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  2. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l’Avvocato generale dello Stato, può stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.

(1) Articolo inserito dall’ art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo II

L’ufficio del garante

Art. 155
Ufficio del Garante (1)

1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 14, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 156
Ruolo organico e personale (1)

1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonché i dirigenti di prima fascia dello Stato.

  1. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di centosessantadue unità. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa, nonché di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un’esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente nell’ambito del personale di ruolo delle autorità amministrative indipendenti di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  2. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
  3. a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonché all’articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento;
  4. b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  5. c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
  6. d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’80 per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  7. e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
  8. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.
  9. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti unità complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  10. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
  11. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
  12. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all’articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonché quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l’effettivo adempimento dei suoi compiti e l’esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante può esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo III

Accertamenti e controlli

Art. 157
Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti (1)

1. Nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 58 del Regolamento, e per l’espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 14, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 158
Accertamenti (1)

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

  1. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell’Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorità di controllo di altri Stati membri dell’Unione europea.
  2. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
  3. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l’indifferibilità dell’accertamento.
  4. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all’acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove l’accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 14, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 159
Modalità 

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti. (1)

  1. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell’autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
  2. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile o il rappresentante del titolare o del responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato, alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile. (2)
  3. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l’accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l’esecuzione.
  4. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica. (3)
  5. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

(1) Comma così modificato dall’ art. 14, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Comma così modificato dall’ art. 14, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(3) Comma così modificato dall’ art. 14, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 160
Particolari accertamenti (1)

1. Per i trattamenti di dati personali di cui all’articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

  1. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
  2. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).
  3. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante. (2)

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 14, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Sull’applicabilità della disposizione del presente comma vedi l’ art. 22, comma 10, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 160-bis
Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento (
1)

1. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.

(1) Articolo inserito dall’ art. 14, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo III

Sanzioni

Capo I

Violazioni amministrative

Art. 161
Omessa o inidonea informativa all’interessato (
1)

[1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 162
Altre fattispecie (
1) (5)

[1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.

  1. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro.

2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell’articolo 33 o delle disposizioni indicate nell’articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all’articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta. (2)

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. (3)

2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. (4)]

(1) L’articolo che così recitava: “1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.” 
è stato così modificato dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Comma aggiunto dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14 e successivamente modificato dall’art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166.
(3) Comma aggiunto dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(4) Comma aggiunto dall’art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166.
(5) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 162-bis
Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico (
1) (2)

[1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro (1).]

(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 e poi così modificato dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 162-ter
Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (1) (2)

[1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro.

  1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d’affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 164-bis, comma 4.
  3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.
  4. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l’erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell’articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 32-bis.]

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 163
Omessa o incompleta notificazione (
1) (2)

[1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.]

(1) L’articolo che così recitava: “1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.” è stato così sostituito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 164
Omessa informazione o esibizione al Garante (
1) (2)

[1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.]

(1) L’articolo che così recitava: “1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.” è stato così sostituito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 164-bis
Casi di minore gravità e ipotesi aggravate (1) (3)

[1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-ter, (2) 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

  1. In caso di più violazioni di un’unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
  2. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
  3. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.]

(1) Articolo inserito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Le parole: “art. 162-ter” sono state aggiunte dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(3) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 165
Pubblicazione del provvedimento del Garante (
1) (2)

[1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.]

(1) L’articolo che così recitava: “1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.” è stato così sostituito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 166
Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori (1)

1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa è soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma.

  1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.
  2. Il Garante è l’organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all’articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.
  3. Il procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d’iniziativa del Garante, nell’ambito dell’esercizio dei poteri d’indagine di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.
  4. L’Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell’articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare.
  5. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
  6. Nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.
  7. Entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.
  8. Nel rispetto dell’articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformità ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.
  9. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall’articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successivamente rettificato con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12-9-2018.

Capo II

Illeciti penali

Art. 167
Trattamento illecito di dati (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all’articolo 129 arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all’interessato.
  3. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.
  4. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
  5. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell’imputato o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 167-bis
Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (
1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell’interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.
  2. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 167.

(1) Articolo inserito dall’ art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 167-ter
Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (
1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

  1. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 167.

(1) Articolo inserito dall’ art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 168
Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  1. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.

(1) Articolo modificato dall’ art. 1, comma 11, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 69/2012. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 15, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 169
Misure di sicurezza (
3)

  1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni.
  2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. (2) L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

(1) Le parole: “o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.” sono state soppresse dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Le parole: “dell’ammenda stabilita per la contravvenzione” sono state così sostituite dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(3) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 170
Inosservanza di provvedimenti del Garante (
1)

Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell’articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 15, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 171
Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori (1)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della medesima legge.

(1) Articolo sostituito dall’ art. 23, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 15, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 172
Pene accessorie

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale. (1)

(1) Comma così modificato dall’ art. 15, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo IV

Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali

Capo I

Disposizioni di modifica

Art. 173
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (
1)

[1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

  1. a) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al comma 1.”;

  1. b) il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso;
  2. c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“11. 1. L’autorità di controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell’esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorità di cui all’articolo 9, comma 1.

  1. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.”;
  2. d) l’articolo 12 è abrogato.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 174
Notifiche di atti e vendite giudiziarie (
1)

  1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

“Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.”.

  1. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: “può sempre eseguire” a “destinatario,” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,”.
  2. Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: “l’originale” è sostituita dalle seguenti: “una ricevuta”.
  3. Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: “affigge avviso del deposito” sono inserite le seguenti: “in busta chiusa e sigillata”.
  4. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  5. a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: “Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.”;
  6. b) nell’ultimo comma le parole: “ai commi precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “al primo comma”.
  7. Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: “, e mediante” fino alla fine del periodo.
  8. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: “maggiore celerità” sono aggiunte le seguenti: “, di riservatezza o di tutela della dignità”.
  9. All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.”.

  1. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore”.
  2. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: “del debitore,” sono soppresse e le parole da: “informazioni” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse”.
  3. All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. “.
  4. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:

“Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.”.

  1. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

” 3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.”;

  1. b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.”.

  1. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: “è scritta all’esterno del plico stesso” sono sostituite dalle seguenti: “è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3”.
  2. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’articolo 148, comma 3, del codice.”.

  1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.”;
  3. b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: “L’agente postale rilascia avviso” sono inserite le seguenti: “, in busta chiusa, del deposito”.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 175
Forze di polizia

[1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3.] (1)

[2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, senza l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l’esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell’articolo 11.] (1)

  1. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Controlli)

  1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
  2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
  3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
  4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
  5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.”.

(1) Comma abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 176
Soggetti pubblici (
1)

[1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “mediante strumenti informatici” sono inserite le seguenti: “, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, “.

  1. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.”.

  1. L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. E’ istituito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.”.
  2. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
  3. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l’amministrazione del personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.”.
  4. La denominazione: “Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione” contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: “Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione”.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 177
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali (
1)

  1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
  2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.”.
  3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.
  4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
  5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.”.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 178
Disposizioni in materia sanitaria (
1)

[1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: “il Consiglio sanitario nazionale” e prima della virgola sono inserite le seguenti: “e il Garante per la protezione dei dati personali“.

  1. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relativa dignità.”;
  3. b) nel comma 2, le parole: “decreto del Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti:

“decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.

  1. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo:

“Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l’accesso di terzi ai dati in esse contenuti. “.

  1. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
  2. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: “riguarda anche” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali”.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 179
Altre modifiche (
2)

[1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: “; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare” e: “garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;”.

  1. Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: “4,” e “,8”.
  2. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali”.]

(…) (1)

(1) Comma abrogato dall’art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo II (1)

Disposizioni transitorie

(1) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 180
Misure di sicurezza (
2)

[1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006. (1)

  1. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
  2. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006. (1)]

(1) Comma così da ultimo modificato dall’art. 10, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con L. 23 febbraio 2006, n. 51.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo II. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 181
Altre disposizioni transitorie (
4)

[1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

  1. a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007; (1)
  2. b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
  3. c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
  4. d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

(…) (2)

  1. f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
  2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
  3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
  4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
  5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
  6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171. (3)]

(1) Lettera così modificata dal D.M. 23 giugno 2004, n. 225 e dall’art.1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito con L. 12 luglio 2006, n. 228 e da ultimo dall’art. 6, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.
(2) La lettera che così recitava: “e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004” è stata abrogata dall’art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con L. 26 maggio 2004, n. 138.
(3) Comma aggiunto dall’art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con L. 26 febbraio 2004, n. 45.
(4) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo II. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 182
Ufficio del Garante (
1)

[1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

  1. a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
  2. b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo II. Vedi, anche, l’art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo III

Abrogazioni

Art. 183
Norme abrogate

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
  2. a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  3. b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
  4. c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
  5. d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
  6. e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
  7. f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell’articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal 1ogennaio 2006;
  8. g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
  9. h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
  10. i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
  11. l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
  12. m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
  13. n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
  14. o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
  15. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
  16. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
  17. a) l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
  18. b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
  19. c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
  20. d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
  21. e) l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
  22. f) l’articolo 2, comma 5-quater1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
  23. g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
  24. h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
  25. i) l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
  26. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

 Capo IV

Norme finali

Art. 184
Attuazione di direttive europee (
1)

[1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

  1. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
  2. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 185
Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta (
1)

  1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

(1) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 186
Entrata in vigore

  1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2003.

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018)
                               Art. 1 
 
 
                 Modifiche al titolo e alle premesse 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  dopo
le parole «dati personali» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE». 
  2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti: 
    «Vista la legge 25  ottobre  2017,  n.  163,  recante  delega  al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione  di
altri  atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione  europea
2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che  delega  il  Governo
all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi di  adeguamento  del
quadro normativo nazionale alle  disposizioni  del  Regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);». 

Capo II
Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

                               Art. 2 
 
 
Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo  30  giugno
                            2003, n. 196 
 
  1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  del  titolo  I  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Principi e disposizioni generali»; 
    b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente Capo: 
  «Capo I (Oggetto, finalita' e Autorita' di controllo)» 
    c) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Oggetto) . - 1. Il trattamento dei dati personali  avviene
secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e  del
presente codice, nel rispetto della dignita'  umana,  dei  diritti  e
delle liberta' fondamentali della persona.»; 
    d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Finalita'). - 1. Il presente codice reca disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento.»; 
    e) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo
di cui all'articolo 51 del regolamento e' individuata nel Garante per
la protezione dei  dati  personali,  di  seguito  «Garante»,  di  cui
all'articolo 153.»; 
    f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi: 
  «Capo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento
di dati personali  effettuato  per  l'esecuzione  di  un  compito  di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1.
La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera  b),
del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o,
nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 
  2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati
personali, diversi da quelli ricompresi nelle  particolari  categorie
di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne
penali  e  reati  di  cui  all'articolo  10  del   Regolamento,   per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi  del
comma 1. In mancanza di  tale  norma,  la  comunicazione  e'  ammessa
quando e' comunque  necessaria  per  lo  svolgimento  di  compiti  di
interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e  puo'
essere iniziata se e' decorso il  termine  di  quarantacinque  giorni
dalla relativa comunicazione al Garante, senza che  lo  stesso  abbia
adottato una diversa  determinazione  delle  misure  da  adottarsi  a
garanzia degli interessati. 
  3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono  trattarli
per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi  del
comma 1. 
  4. Si intende per: 
    a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu'   soggetti    determinati    diversi    dall'interessato,    dal
rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione  europea,  dal
responsabile o dal  suo  rappresentante  nel  territorio  dell'Unione
europea,  dalle   persone   autorizzate,   ai   sensi   dell'articolo
2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali  sotto  l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile, in  qualunque  forma,  anche
mediante la loro  messa  a  disposizione,  consultazione  o  mediante
interconnessione; 
    b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante  la  loro  messa  a
disposizione o consultazione. 
  Art. 2-quater (Regole deontologiche). -  1.  Il  Garante  promuove,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e  tenendo  conto
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati
personali, l'adozione  di  regole  deontologiche  per  i  trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui  agli  articoli  6,  paragrafo  1,
lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX  del  Regolamento,  ne
verifica la conformita' alle disposizioni vigenti,  anche  attraverso
l'esame di osservazioni di  soggetti  interessati  e  contribuisce  a
garantirne la diffusione e il rispetto. 
  2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a  consultazione
pubblica per almeno sessanta giorni. 
  3. Conclusa la fase delle consultazioni,  le  regole  deontologiche
sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis,  comma  1,
lettera b), pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono  riportate
nell'allegato A del presente codice. 
  4.  Il  rispetto  delle   disposizioni   contenute   nelle   regole
deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per
la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali. 
  Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della
societa' dell'informazione). -  1.  In  attuazione  dell'articolo  8,
paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici
anni puo' esprimere  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati
personali in relazione all'offerta diretta di servizi della  societa'
dell'informazione. Con riguardo a tali servizi,  il  trattamento  dei
dati personali del minore  di  eta'  inferiore  a  quattordici  anni,
fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e'
lecito  a  condizione  che  sia   prestato   da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale. 
  2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al
comma  1,  il  titolare  del  trattamento   redige   con   linguaggio
particolarmente chiaro e semplice, conciso ed  esaustivo,  facilmente
accessibile  e  comprensibile  dal  minore,  al   fine   di   rendere
significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e
le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi. 
  Art.  2-sexies  (Trattamento  di  categorie  particolari  di   dati
personali necessario per motivi di interesse pubblico  rilevante).  -
1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo  2,  lettera  g),
del medesimo  articolo,  sono  ammessi  qualora  siano  previsti  dal
diritto dell'Unione  europea  ovvero,  nell'ordinamento  interno,  da
disposizioni  di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla   legge,   di
regolamento che specifichino  i  tipi  di  dati  che  possono  essere
trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse  pubblico
rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare  i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 
  2. Fermo quanto  previsto  dal  comma  1,  si  considera  rilevante
l'interesse pubblico relativo a trattamenti  effettuati  da  soggetti
che svolgono compiti di interesse pubblico o  connessi  all'esercizio
di pubblici poteri nelle seguenti materie: 
    a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; 
    b) tenuta degli atti e dei registri  dello  stato  civile,  delle
anagrafi della  popolazione  residente  in  Italia  e  dei  cittadini
italiani residenti all'estero,  e  delle  liste  elettorali,  nonche'
rilascio di documenti di riconoscimento o di  viaggio  o  cambiamento
delle generalita'; 
    c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; 
    d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida  e
dell'archivio nazionale dei veicoli; 
    e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello  straniero
e del profugo, stato di rifugiato; 
    f) elettorato attivo e passivo  ed  esercizio  di  altri  diritti
politici, protezione diplomatica e consolare, nonche'  documentazione
delle attivita' istituzionali di  organi  pubblici,  con  particolare
riguardo alla redazione di  verbali  e  resoconti  dell'attivita'  di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari; 
    g)  esercizio  del  mandato  degli  organi  rappresentativi,  ivi
compresa  la  loro  sospensione  o  il  loro  scioglimento,   nonche'
l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o  di
decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; 
    h) svolgimento delle funzioni di controllo,  indirizzo  politico,
inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a  documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli  organi  interessati
per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di  un
mandato elettivo; 
    i) attivita'  dei  soggetti  pubblici  dirette  all'applicazione,
anche tramite i loro concessionari,  delle  disposizioni  in  materia
tributaria e doganale; 
    l) attivita' di controllo e ispettive; 
    m) concessione,  liquidazione,  modifica  e  revoca  di  benefici
economici,   agevolazioni,   elargizioni,    altri    emolumenti    e
abilitazioni; 
    n) conferimento  di  onorificenze  e  ricompense,  riconoscimento
della personalita' giuridica di  associazioni,  fondazioni  ed  enti,
anche di culto, accertamento  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  di
professionalita' per le nomine,  per  i  profili  di  competenza  del
soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive  di
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
nonche'  rilascio  e  revoca  di   autorizzazioni   o   abilitazioni,
concessione  di  patrocini,  patronati  e  premi  di  rappresentanza,
adesione a comitati d'onore e  ammissione  a  cerimonie  ed  incontri
istituzionali; 
    o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; 
    p) obiezione di coscienza; 
    q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede  amministrativa  o
giudiziaria; 
    r)  rapporti  istituzionali  con  enti  di   culto,   confessioni
religiose e comunita' religiose; 
    s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori  e  soggetti
bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
    t) attivita' amministrative e certificatorie correlate  a  quelle
di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o  sociale,  ivi  incluse
quelle correlate ai trapianti d'organo  e  di  tessuti  nonche'  alle
trasfusioni di sangue umano; 
    u) compiti  del  servizio  sanitario  nazionale  e  dei  soggetti
operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene  e  sicurezza
sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e  salute  della  popolazione,
protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica; 
    v)   programmazione,   gestione,    controllo    e    valutazione
dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la  gestione,
la pianificazione e il controllo dei rapporti  tra  l'amministrazione
ed i soggetti accreditati o convenzionati con il  servizio  sanitario
nazionale; 
    z)    vigilanza    sulle    sperimentazioni,    farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  all'importazione  di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; 
      aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione  volontaria
della gravidanza,  dipendenze,  assistenza,  integrazione  sociale  e
diritti dei disabili; 
      bb)   istruzione   e   formazione   in    ambito    scolastico,
professionale, superiore o universitario; 
      cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico
interesse  o  di  ricerca  storica,  concernenti  la   conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi
di Stato negli archivi storici degli  enti  pubblici,  o  in  archivi
privati dichiarati di interesse storico  particolarmente  importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte
di  soggetti  che  fanno  parte  del  sistema  statistico   nazionale
(Sistan); 
      dd) instaurazione,  gestione  ed  estinzione,  di  rapporti  di
lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre
forme di  impiego,  materia  sindacale,  occupazione  e  collocamento
obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e  pari
opportunita' nell'ambito dei rapporti di  lavoro,  adempimento  degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili,  igiene  e  sicurezza  del
lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento  della
responsabilita'   civile,   disciplinare   e   contabile,   attivita'
ispettiva. 
  3. Per i dati  genetici,  biometrici  e  relativi  alla  salute  il
trattamento  avviene  comunque  nel  rispetto  di   quanto   previsto
dall'articolo 2-septies. 
  Art. 2-septies (Misure di garanzia  per  il  trattamento  dei  dati
genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. In  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati
genetici, biometrici e relativi alla salute, possono  essere  oggetto
di trattamento  in  presenza  di  una  delle  condizioni  di  cui  al
paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita'  alle  misure  di
garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
presente articolo. 
  2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui  al
comma 1 e' adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto: 
    a) delle linee guida,  delle  raccomandazioni  e  delle  migliori
prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei  dati  e
delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali; 
    b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore  oggetto
delle misure; 
    c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel
territorio dell'Unione europea. 
  3.  Lo  schema  di  provvedimento  e'  sottoposto  a  consultazione
pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni. 
  4. Le misure di garanzia  sono  adottate  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e  riguardano
anche le cautele da adottare relativamente a: 
    a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato; 
    b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario; 
    c) modalita' per la comunicazione diretta  all'interessato  delle
diagnosi e dei dati relativi alla propria salute; 
    d) prescrizioni di medicinali. 
  5. Le misure di garanzia sono  adottate  in  relazione  a  ciascuna
categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo  alle
specifiche  finalita'  del  trattamento  e  possono  individuare,  in
conformita' a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni  sulla
base delle quali il  trattamento  di  tali  dati  e'  consentito.  In
particolare,  le  misure  di  garanzia  individuano  le   misure   di
sicurezza,  ivi  comprese  quelle  tecniche   di   cifratura   e   di
pseudonomizzazione,  le  misure  di  minimizzazione,  le   specifiche
modalita'  per  l'accesso  selettivo  ai  dati  e  per   rendere   le
informazioni agli interessati,  nonche'  le  eventuali  altre  misure
necessarie a garantire i diritti degli interessati. 
  6. Le misure di garanzia  che  riguardano  i  dati  genetici  e  il
trattamento  dei  dati  relativi  alla  salute   per   finalita'   di
prevenzione, diagnosi e cura  nonche'  quelle  di  cui  al  comma  4,
lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro  della  salute
che, a tal fine, acquisisce il  parere  del  Consiglio  superiore  di
sanita'. Limitatamente  ai  dati  genetici,  le  misure  di  garanzia
possono individuare, in caso di particolare  ed  elevato  livello  di
rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei  diritti
dell'interessato,  a  norma  dell'articolo  9,   paragrafo   4,   del
regolamento, o altre cautele specifiche. 
  7. Nel rispetto dei principi in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo  32  del
Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici  con  riguardo
alle procedure di accesso fisico  e  logico  ai  dati  da  parte  dei
soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al
presente articolo. 
  8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi. 
  Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi  a
condanne penali e reati).  -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  il  trattamento  di  dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1,  del  Regolamento,
che non  avviene  sotto  il  controllo  dell'autorita'  pubblica,  e'
consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento,  solo
se autorizzato da una norma di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla
legge, di regolamento,  che  prevedano  garanzie  appropriate  per  i
diritti e le liberta' degli interessati. 
  2.  In  mancanza  delle  predette  disposizioni  di  legge   o   di
regolamento, i trattamenti dei dati di cui  al  comma  1  nonche'  le
garanzie di cui al medesimo comma sono individuati  con  decreto  del
Ministro della giustizia, da adottarsi, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 
  3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il  trattamento  di  dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge  o,  nei
casi  previsti  dalla  legge,   di   regolamento,   riguardanti,   in
particolare: 
    a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di  diritti  da  parte
del titolare o dell'interessato in materia di diritto  del  lavoro  o
comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti  da
leggi, regolamenti e contratti collettivi,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; 
    b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge
o  di  regolamento  in  materia  di   mediazione   finalizzata   alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali; 
    c) la verifica o l'accertamento dei  requisiti  di  onorabilita',
requisiti soggettivi e presupposti  interdittivi  nei  casi  previsti
dalle leggi o dai regolamenti; 
    d) l'accertamento di responsabilita' in relazione  a  sinistri  o
eventi  attinenti  alla   vita   umana,   nonche'   la   prevenzione,
l'accertamento e il contrasto  di  frodi  o  situazioni  di  concreto
rischio per il corretto esercizio  dell'attivita'  assicurativa,  nei
limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; 
    e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in  sede
giudiziaria; 
    f) l'esercizio del diritto di accesso  ai  dati  e  ai  documenti
amministrativi, nei limiti di  quanto  previsto  dalle  leggi  o  dai
regolamenti in materia; 
    g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta  di
informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
    h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in
materia di comunicazioni e informazioni antimafia  o  in  materia  di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi  forme
di  pericolosita'  sociale,  nei  casi  previsti  da   leggi   o   da
regolamenti, o per  la  produzione  della  documentazione  prescritta
dalla legge per partecipare a gare d'appalto; 
    i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che
intendono partecipare a gare  d'appalto,  in  adempimento  di  quanto
previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; 
    l) l'attuazione della disciplina in materia di  attribuzione  del
rating di legalita' delle imprese ai sensi  dell'articolo  5-ter  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative  vigenti
in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento
del terrorismo. 
  4. Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  non
individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli
interessati, tali garanzie sono previste con il  decreto  di  cui  al
comma 2. 
  5. Quando il trattamento dei  dati  di  cui  al  presente  articolo
avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 2-sexies. 
  6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato  il  trattamento
dei dati di  cui  all'articolo  10  del  Regolamento,  effettuato  in
attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il  contrasto
dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il  Ministero
dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli,
il decreto di cui  al  comma  2  individua,  le  tipologie  dei  dati
trattati, gli interessati, le operazioni di  trattamento  eseguibili,
anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione  e  prevede
le  garanzie  appropriate  per  i  diritti  e   le   liberta'   degli
interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui
al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno. 
  Art. 2-novies  (Trattamenti  disciplinati  dalla  Presidenza  della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica  e
dalla Corte costituzionale). -  1.  Le  disposizioni  degli  articoli
2-sexies, 2-septies  e  2-octies  del  presente  decreto  legislativo
recano   principi   applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di  cui
agli articoli 9, paragrafo 1,  e  10  del  Regolamento,  disciplinati
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. 
  Art. 2-decies (Inutilizzabilita' dei dati). - 1. I  dati  personali
trattati in violazione  della  disciplina  rilevante  in  materia  di
trattamento dei dati personali non possono essere  utilizzati,  salvo
quanto previsto dall'articolo 160-bis. 
  Capo     III (Disposizioni     in      materia      di      diritti
dell'interessato) - Art.   2-undecies   (Limitazioni    ai    diritti
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento non possono essere esercitati con richiesta  al  titolare
del trattamento ovvero con reclamo  ai  sensi  dell'articolo  77  del
Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare  un
pregiudizio effettivo e concreto: 
    a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia
di riciclaggio; 
    b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 
    c)  all'attivita'   di   Commissioni   parlamentari   d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; 
    d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico,  diverso  dagli
enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione  di  legge,
per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria,
al sistema dei pagamenti,  al  controllo  degli  intermediari  e  dei
mercati creditizi  e  finanziari,  nonche'  alla  tutela  della  loro
stabilita'; 
    e)   allo   svolgimento   delle   investigazioni   difensive    o
all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
    f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai
sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179,  l'illecito  di  cui  sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 
  2. Nei casi di cui al  comma  1,  lettera  c),  si  applica  quanto
previsto dai regolamenti parlamentari  ovvero  dalla  legge  o  dalle
norme istitutive della Commissione d'inchiesta. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere  a),  b),  d)  e)  ed  f)  i
diritti di cui al medesimo comma sono esercitati  conformemente  alle
disposizioni di legge o di regolamento che regolano il  settore,  che
devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di  cui
all'articolo  23,  paragrafo  2,  del  Regolamento.  L'esercizio  dei
medesimi diritti puo', in ogni caso,  essere  ritardato,  limitato  o
escluso   con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo
all'interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la
finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti  in  cui  cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei
diritti fondamentali e dei legittimi interessi  dell'interessato,  al
fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma  1,  lettere  a),
b), d), e) ed f). In tali casi, i  diritti  dell'interessato  possono
essere esercitati anche tramite il Garante con le  modalita'  di  cui
all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante  informa  l'interessato
di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di  aver  svolto  un
riesame, nonche' del diritto  dell'interessato  di  proporre  ricorso
giurisdizionale. Il titolare del  trattamento  informa  l'interessato
delle facolta' di cui al presente comma. 
  Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia).  -  1.  In
applicazione  dell'articolo  23,  paragrafo  1,   lettera   f),   del
Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati
per ragioni di giustizia nell'ambito  di  procedimenti  dinanzi  agli
uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al Consiglio
superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle
magistrature speciali  o  presso  il  Ministero  della  giustizia,  i
diritti e gli obblighi di cui agli articoli da  12  a  22  e  34  del
Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita'  previste
dalle disposizioni di  legge  o  di  Regolamento  che  regolano  tali
procedimenti, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  23,
paragrafo 2, del Regolamento. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1,  l'esercizio  dei  diritti  e
l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
Regolamento possono, in  ogni  caso,  essere  ritardati,  limitati  o
esclusi,  con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo
all'interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la
finalita' della limitazione, nella misura e per il tempo in cui  cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei
diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato,  per
salvaguardare l'indipendenza della magistratura  e  dei  procedimenti
giudiziari. 
  3. Si applica l'articolo  2-undecies,  comma  3,  terzo,  quarto  e
quinto periodo. 
  4. Ai fini  del  presente  articolo  si  intendono  effettuati  per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali  correlati  alla
trattazione giudiziaria di affari e di  controversie,  i  trattamenti
effettuati in materia  di  trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale di magistratura, nonche' i trattamenti  svolti  nell'ambito
delle  attivita'  ispettive  su  uffici  giudiziari.  Le  ragioni  di
giustizia     non     ricorrono     per     l'ordinaria     attivita'
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non
e' pregiudicata la segretezza  di  atti  direttamente  connessi  alla
trattazione giudiziaria di procedimenti. 
  Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1.  I
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento  riferiti  ai
dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chi ha un interesse proprio, o agisce a  tutela  dell'interessato,
in qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli  di
protezione. 
  2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1  non  e'  ammesso  nei
casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta
di servizi della  societa'  dell'informazione,  l'interessato  lo  ha
espressamente  vietato  con  dichiarazione  scritta   presentata   al
titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata. 
  3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei  diritti
di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e  deve  essere
specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio
soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 
  4. L'interessato ha in  ogni  momento  il  diritto  di  revocare  o
modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 
  5.  In  ogni  caso,  il   divieto   non   puo'   produrre   effetti
pregiudizievoli per  l'esercizio  da  parte  dei  terzi  dei  diritti
patrimoniali che derivano dalla morte  dell'interessato  nonche'  del
diritto di difendere in giudizio i propri interessi. 
  Capo IV (Disposizioni relative al titolare  del  trattamento  e  al
responsabile del trattamento) - Art. 2-quaterdecies (Attribuzione  di
funzioni e compiti a soggetti designati).  -  1.  Il  titolare  o  il
responsabile del trattamento  possono  prevedere,  sotto  la  propria
responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo,  che
specifici  compiti  e  funzioni  connessi  al  trattamento  di   dati
personali  siano  attribuiti   a   persone   fisiche,   espressamente
designate, che operano sotto la loro autorita'. 
  2. Il titolare o il responsabile  del  trattamento  individuano  le
modalita' piu' opportune per  autorizzare  al  trattamento  dei  dati
personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta. 
  Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). - 1. Con  riguardo
ai trattamenti svolti per l'esecuzione di  un  compito  di  interesse
pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo
35 del Regolamento, il Garante puo', sulla base  di  quanto  disposto
dall'articolo  36,  paragrafo  5,  del  medesimo  Regolamento  e  con
provvedimenti di carattere generale adottati  d'ufficio,  prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,  che  il  titolare
del trattamento e' tenuto ad adottare. 
  Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati  per  i
trattamenti effettuati  dalle  autorita'  giudiziarie  nell'esercizio
delle loro funzioni). - 1. Il responsabile della protezione  dati  e'
designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del  capo
IV del  Regolamento,  anche  in  relazione  ai  trattamenti  di  dati
personali effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle
loro funzioni. 
  Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). -  1.
L'organismo nazionale  di  accreditamento  di  cui  all'articolo  43,
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di
accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n.  765/2008,
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  luglio  2008,  fatto
salvo  il  potere  del  Garante   di   assumere   direttamente,   con
deliberazione pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti  da  parte
dell'Ente unico nazionale  di  accreditamento,  l'esercizio  di  tali
funzioni,  anche  con  riferimento  a  una  o   piu'   categorie   di
trattamenti.». 

Capo III
Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

                               Art. 3 
 
 
        Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. La rubrica della parte II  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni  specifiche
per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o  per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio  di  pubblici  poteri  nonche'   disposizioni   per   i
trattamenti di cui al capo IX del regolamento». 
  2. Al titolo I della parte II, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del titolo I, e' inserito il seguente: 
      «Titolo 0.I  (Disposizioni sulla base giuridica) - Art.  45-bis
(Base giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte
sono stabilite in attuazione dell'articolo 6,  paragrafo  2,  nonche'
dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»; 
    b) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«La violazione del divieto di cui al presente articolo e'  punita  ai
sensi dell'articolo 684 del codice penale.»; 
    c) all'articolo 52: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «per  finalita'  di  informazione
giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti
di comunicazione elettronica,» sono soppresse; 
      2) al comma 6, le  parole  «dell'articolo  32  della  legge  11
febbraio   1994,   n.   109,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'articolo 209 del  Codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,». 
                               Art. 4 
 
 
                Modifiche alla parte II, titolo III, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo III, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, l'articolo 58 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 58 (Trattamenti di  dati  personali  per  fini  di  sicurezza
nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati
dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della  legge  3  agosto
2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge  o  di
altre disposizioni di legge o regolamento,  ovvero  relativi  a  dati
coperti da segreto di Stato ai sensi degli  articoli  39  e  seguenti
della  medesima  legge,  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo  160,  comma  4,  nonche',  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42
e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  ai  trattamenti
effettuati  da  soggetti  pubblici  per  finalita'  di  difesa  o  di
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge  che
prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' quelle di  cui  agli
articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  3. Con uno o piu' regolamenti  sono  individuate  le  modalita'  di
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di  trattamento
eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali
sotto l'autorita' diretta del titolare o del  responsabile  ai  sensi
dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento  e
alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui  al  comma  1,
sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.
124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti. 
  4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   sono
disciplinate le misure attuative del presente decreto in  materia  di
esercizio delle funzioni di difesa e  sicurezza  nazionale  da  parte
delle Forze armate.». 
                               Art. 5 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo IV, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo IV,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 59: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
accesso civico»; 
      2)  al  comma  1,  le  parole  «sensibili  e  giudiziari»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli  articoli  9  e  10  del
regolamento» e le parole «Le attivita'  finalizzate  all'applicazione
di tale disciplina si considerano di rilevante  interesse  pubblico.»
sono soppresse; 
      3)  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  I
presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del  diritto  di
accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33.»; 
    b) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 60  (Dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita  sessuale  o
all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne  dati
genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta  di
accesso ai documenti amministrativi,  e'  di  rango  almeno  pari  ai
diritti  dell'interessato,  ovvero  consiste  in  un  diritto   della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.»; 
    c) all'articolo 61: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
regole deontologiche»; 
      2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1. Il Garante promuove,  ai  sensi  dell'articolo  2-quater,
l'adozione di  regole  deontologiche  per  il  trattamento  dei  dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi  in  cui  deve
essere indicata la  fonte  di  acquisizione  dei  dati  e  prevedendo
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti  da  piu'
archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio
d'Europa. 
        2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i  dati
personali diversi  da  quelli  di  cui  agli  articoli  9  e  10  del
regolamento, che devono essere inseriti in un albo  professionale  in
conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati
a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter
del  presente  codice,   anche   mediante   reti   di   comunicazione
elettronica.  Puo'  essere   altresi'   menzionata   l'esistenza   di
provvedimenti che a qualsiasi titolo  incidono  sull'esercizio  della
professione.». 
                               Art. 6 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo V, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 75 (Specifiche condizioni  in  ambito  sanitario).  -  1.  Il
trattamento dei dati personali effettuato  per  finalita'  di  tutela
della salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della
collettivita'  deve  essere  effettuato  ai  sensi  dell'articolo  9,
paragrafi 2, lettere h) ed i), e  3  del  regolamento,  dell'articolo
2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle  specifiche
disposizioni di settore.»; 
    b)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Modalita'  particolari  per  informare  l'interessato   e   per   il
trattamento dei dati personali»; 
    c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 77 (Modalita' particolari). - 1. Le disposizioni del presente
titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di
cui al comma 2: 
      a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e  14
del Regolamento; 
      b) per il trattamento dei dati personali. 
  2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili: 
      a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni
sanitarie  e  socio-sanitarie  e  dagli  esercenti   le   professioni
sanitarie; 
      b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»; 
    d) all'articolo 78: 
      1) alla rubrica la parola  «Informativa»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Informazioni»; 
      2) al comma 1, le  parole  «nell'articolo  13,  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»; 
      3) al comma 2, le parole «L'informativa  puo'  essere  fornita»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le  informazioni  possono  essere
fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura  e  riabilitazione»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «diagnosi,  assistenza  e  terapia
sanitaria»; 
      4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le  informazioni
possono riguardare, altresi', dati personali  eventualmente  raccolti
presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»; 
      5) al comma 4, le parole «L'informativa» sono sostituite  dalle
seguenti: «Le informazioni» e  la  parola  «riguarda»  e'  sostituita
dalla seguente «riguardano»; 
      6) al comma 5: 
        6.1. le parole «L'informativa  resa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Le informazioni rese»; 
        6.2. la parola  «evidenzia»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«evidenziano»; 
        6.3. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per fini
di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche,
in conformita' alle leggi e ai regolamenti,  ponendo  in  particolare
evidenza   che   il   consenso,   ove   richiesto,   e'   manifestato
liberamente;»; 
        6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis)  ai
fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di  cui
all'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;
c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza  e  dei  registri  di  cui
all'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.
221.»; 
    e) all'articolo 79: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «(Informazioni  da
parte di  strutture  pubbliche  e  private  che  erogano  prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie)»; 
      2) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  strutture
pubbliche  e   private,   che   erogano   prestazioni   sanitarie   e
socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di  cui
all'articolo 78 in  riferimento  ad  una  pluralita'  di  prestazioni
erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura  o
di  sue  articolazioni  ospedaliere  o  territoriali   specificamente
identificate.»; 
      3) al comma 2, le parole  «l'organismo  e  le  strutture»  sono
sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le
parole «informativa e il consenso» sono  sostituite  dalla  seguente:
«informazione»; 
      4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli  78
e  81»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «particolari   di   cui
all'articolo 78»; 
      5) al comma 4, la parola  «semplificate»  e'  sostituita  dalla
seguente «particolari»; 
    f) l'articolo 80 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 80 (Informazioni da  parte  di  altri  soggetti).  -  1.  Nel
fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento,
oltre a quanto previsto dall'articolo  79,  possono  avvalersi  della
facolta' di  fornire  un'unica  informativa  per  una  pluralita'  di
trattamenti di dati effettuati, a  fini  amministrativi  e  in  tempi
diversi, rispetto a  dati  raccolti  presso  l'interessato  e  presso
terzi, i competenti servizi o strutture di altri  soggetti  pubblici,
diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in  ambito
sanitario o della protezione e sicurezza sociale. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi  e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali  e  mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse  pubblico
rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»; 
    g) all'articolo 82: 
      1)  al  comma  1,  le  parole   da   «L'informativa»   fino   a
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»; 
      2)  al  comma  2:  le  parole   da   «L'informativa»   fino   a
«intervenire» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Tali  informazioni
possono altresi' essere rese», e la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «a)  impossibilita'  fisica,  incapacita'   di   agire   o
incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non  e'
possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi  esercita
legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo  congiunto,  a  un
familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un  fiduciario
ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219  o,  in
loro assenza, al  responsabile  della  struttura  presso  cui  dimora
l'interessato;»; 
      3)  al  comma  3,  le  parole   da   «L'informativa»   fino   a
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
al comma 1  possono  essere  rese»  e  le  parole  «dall'acquisizione
preventiva del consenso» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  loro
preventivo rilascio»; 
      4) al comma  4,  le  parole  «l'informativa  e'  fornita»  sono
sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole
da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel
caso in cui non siano state fornite in precedenza»; 
    h) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente: 
  «Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). - 1. Per le prescrizioni
di medicinali, laddove  non  e'  necessario  inserire  il  nominativo
dell'interessato, si adottano  cautele  particolari  in  relazione  a
quanto  disposto  dal  Garante  nelle  misure  di  garanzia  di   cui
all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza
della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini  di
ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica.»; 
    i) all'articolo 92: 
      1) al  comma  1,  le  parole  «organismi  sanitari  pubblici  e
privati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «strutture,  pubbliche  e
private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»; 
      2) al comma 2, lettera a),  le  parole  «di  far  valere»  sono
sostituite dalle seguenti:  «di  esercitare»,  le  parole  «ai  sensi
dell'articolo  26,  comma  4,  lettera  c),»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera  f),  del
Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse; 
      3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse. 
                               Art. 7 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo VI, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo VI,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, l'articolo 96 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di
agevolare   l'orientamento,    la    formazione    e    l'inserimento
professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale
di istruzione, i centri di  formazione  professionale  regionale,  le
scuole  private  non  paritarie  nonche'  le  istituzioni   di   alta
formazione artistica e coreutica  e  le  universita'  statali  o  non
statali  legalmente  riconosciute  su  richiesta  degli  interessati,
possono  comunicare  o  diffondere,  anche  a  privati  e   per   via
telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi  e  finali,
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di  cui  agli
articoli 9  e  10  del  Regolamento,  pertinenti  in  relazione  alle
predette  finalita'  e  indicati   nelle   informazioni   rese   agli
interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono
essere  successivamente  trattati  esclusivamente  per  le   predette
finalita'. 
  2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione  dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati.». 
                               Art. 8 
 
 
                Modifiche alla parte II, titolo VII, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo VII, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a  fini
di archiviazione nel pubblico interesse,  di  ricerca  scientifica  o
storica o a fini statistici)»; 
    b) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente  titolo  disciplina
il trattamento dei dati personali effettuato a fini di  archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o  storica  o  a  fini
statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.»; 
    c) l'articolo 99 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 99 (Durata del trattamento). -  1.  Il  trattamento  di  dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di  ricerca
scientifica o storica o a  fini  statistici  puo'  essere  effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire  i  diversi
scopi per i  quali  i  dati  sono  stati  in  precedenza  raccolti  o
trattati. 
  2. A fini di  archiviazione  nel  pubblico  interesse,  di  ricerca
scientifica o storica o a fini  statistici  possono  comunque  essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, e' cessato il trattamento  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»; 
    d) all'articolo 100: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  «sensibili  o  giudiziari»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli  articoli  9  e  10  del
Regolamento»; 
      2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma,
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «rettifica,    cancellazione,
limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del
Regolamento»; 
      3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I  diritti
di cui al comma 2 si  esercitano  con  le  modalita'  previste  dalle
regole deontologiche.»; 
    e)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Trattamento a fini di archiviazione  nel  pubblico  interesse  o  di
ricerca storica»; 
    f) all'articolo 101: 
      1) al comma 1, le parole «per scopi  storici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di
ricerca storica» e le parole «dell'articolo 11» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 5 del regolamento»; 
      2) al comma 2, le parole «per scopi  storici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di
ricerca storica»; 
    g) all'articolo 102: 
      1)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «(Regole
deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica)»; 
      2) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Garante
promuove, ai  sensi  dell'articolo  2-quater,  la  sottoscrizione  di
regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi  comprese
le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al  trattamento  dei  dati  a  fini  di  archiviazione  nel  pubblico
interesse o di ricerca storica.»; 
      3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        3.1 l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le  regole
deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate  per  i
diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:»; 
        3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le
seguenti: «e del Regolamento»; 
        3.3  alla  lettera  c)  le  parole  «a  scopi  storici»  sono
sostituite dalle seguenti: «a  fini  di  archiviazione  nel  pubblico
interesse o di ricerca storica»; 
    h) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). -  1.
La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato,  in
quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di
interesse storico  particolarmente  importante  e'  disciplinata  dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  dalle  relative  regole
deontologiche.»; 
    i)  la  rubrica  del  Capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»; 
    l) all'articolo 104: 
      1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica»; 
      2) al comma 1, le parole  «scopi  statistici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fini statistici» e  le  parole  «scopi  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»; 
    m) all'articolo 105: 
      1) al comma 1, le parole «per scopi statistici  o  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica»; 
      2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici  o  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «I  fini  statistici  e  di  ricerca
scientifica», le  parole  «all'articolo  13»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le  parole  «,  e
successive modificazioni» sono soppresse; 
      3) al comma 3, le parole «dai  codici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalle regole deontologiche»  e  le  parole  «l'informativa
all'interessato puo' essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le
informazioni all'interessato possono essere date»; 
      4) al comma 4, le parole «per scopi statistici  o  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica», le parole «l'informativa all'interessato non e' dovuta»
sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato  non
sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti:
«dalle regole deontologiche»; 
    n) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o
di  ricerca  scientifica).  -  1.  Il  Garante  promuove,  ai   sensi
dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti  pubblici
e privati, ivi comprese le societa' scientifiche  e  le  associazioni
professionali,  interessati  al  trattamento  dei   dati   per   fini
statistici o di ricerca scientifica,  volte  a  individuare  garanzie
adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in  conformita'
all'articolo 89 del Regolamento. 
  2. Con le regole deontologiche di cui al comma  1,  tenendo  conto,
per i soggetti  gia'  compresi  nell'ambito  del  Sistema  statistico
nazionale,  di  quanto  gia'  previsto  dal  decreto  legislativo   6
settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, sono individuati in particolare: 
      a) i presupposti e i procedimenti per documentare e  verificare
che i trattamenti, fuori  dai  casi  previsti  dal  medesimo  decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
fini statistici o di ricerca scientifica; 
      b) per quanto non previsto dal presente codice,  gli  ulteriori
presupposti  del  trattamento  e  le  connesse  garanzie,  anche   in
riferimento  alla  durata  della   conservazione   dei   dati,   alle
informazioni  da  rendere  agli  interessati  relativamente  ai  dati
raccolti anche presso terzi,  alla  comunicazione  e  diffusione,  ai
criteri  selettivi  da  osservare  per   il   trattamento   di   dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle  modalita'
per la  modifica  dei  dati  a  seguito  dell'esercizio  dei  diritti
dell'interessato,  tenendo  conto  dei   principi   contenuti   nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa; 
      c) l'insieme  dei  mezzi  che  possono  essere  ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri  per  identificare
direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione  alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 
      d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei  principi  contenuti
nelle raccomandazioni di cui alla lettera b); 
      e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo
9 del regolamento; 
      f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e
21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89,
paragrafo 2, del medesimo Regolamento; 
      g) le regole di correttezza da  osservare  nella  raccolta  dei
dati e  le  istruzioni  da  impartire  alle  persone  autorizzate  al
trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare
o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies; 
      h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio
di minimizzazione e delle misure  tecniche  e  organizzative  di  cui
all'articolo 32 del Regolamento, anche in  riferimento  alle  cautele
volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non  sono
autorizzate o designate e  l'identificazione  non  autorizzata  degli
interessati,  all'interconnessione  dei  sistemi  informativi   anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale  e  all'interscambio  di
dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi  con
enti ed uffici situati all'estero; 
      i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle
persone  che,  ai  sensi  dell'articolo   2-quaterdecies,   risultano
autorizzate al  trattamento  dei  dati  personali  sotto  l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono
tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale,  tali
da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»; 
    o) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  2-sexies  e  fuori
dei casi di particolari indagini  a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica previste dalla legge,  il  consenso  dell'interessato  al
trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando  e'
richiesto,  puo'  essere   prestato   con   modalita'   semplificate,
individuate dalle regole deontologiche  di  cui  all'articolo  106  o
dalle misure di cui all'articolo 2-septies.»; 
    p) l'articolo108 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - 1.  Il  trattamento  di
dati personali da parte di  soggetti  che  fanno  parte  del  Sistema
statistico  nazionale,  oltre  a   quanto   previsto   dalle   regole
deontologiche  di  cui  all'articolo  106,  comma  2,  resta  inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  in
particolare per quanto  riguarda  il  trattamento  dei  dati  di  cui
all'articolo 9 del  Regolamento  indicati  nel  programma  statistico
nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio  dei  relativi
diritti e i  dati  non  tutelati  dal  segreto  statistico  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989.»; 
    q) all'articolo  109,  comma  1,  le  parole  «della  statistica,
sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di  statistica,
sentiti i Ministri»; 
    r) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica).  -  1.  Il
consenso dell'interessato per il trattamento dei dati  relativi  alla
salute, a fini di ricerca scientifica in campo  medico,  biomedico  o
epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' effettuata  in
base  a  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  o  al   diritto
dell'Unione europea  in  conformita'  all'articolo  9,  paragrafo  2,
lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in  cui  la  ricerca
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto  ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione  d'impatto  ai
sensi degli articoli 35 e 36 del  Regolamento.  Il  consenso  non  e'
inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni,  informare
gli  interessati   risulta   impossibile   o   implica   uno   sforzo
sproporzionato,  oppure  rischia  di   rendere   impossibile   o   di
pregiudicare  gravemente  il  conseguimento  delle  finalita'   della
ricerca. In tali casi, il  titolare  del  trattamento  adotta  misure
appropriate per  tutelare  i  diritti,  le  liberta'  e  i  legittimi
interessi dell'interessato, il programma di  ricerca  e'  oggetto  di
motivato parere favorevole del competente comitato  etico  a  livello
territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione  del
Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento. 
  2. In caso di  esercizio  dei  diritti  dell'interessato  ai  sensi
dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di  cui
al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati
senza  modificare  questi  ultimi,  quando  il  risultato   di   tali
operazioni non produce  effetti  significativi  sul  risultato  della
ricerca.»; 
    s) l'articolo 110-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte  di  terzi  dei  dati
personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il
Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati  personali,
compresi quelli dei trattamenti speciali di cui  all'articolo  9  del
Regolamento, a fini di ricerca scientifica o  a  fini  statistici  da
parte di soggetti terzi che svolgano  principalmente  tali  attivita'
quando, a causa di particolari  ragioni,  informare  gli  interessati
risulta impossibile  o  implica  uno  sforzo  sproporzionato,  oppure
rischia di  rendere  impossibile  o  di  pregiudicare  gravemente  il
conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione  che  siano
adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta'  e  i
legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo  89
del Regolamento, comprese forme preventive  di  minimizzazione  e  di
anonimizzazione dei dati. 
  2. Il Garante comunica la decisione  adottata  sulla  richiesta  di
autorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la
mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di
autorizzazione o  anche  successivamente,  sulla  base  di  eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie
ad  assicurare  adeguate  garanzie   a   tutela   degli   interessati
nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte  di
terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza. 
  3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per
le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato  dal
Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati  d'ufficio  e
anche  in  relazione  a  determinate  categorie  di  titolari  e   di
trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni  dell'ulteriore
trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate
garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma
del presente comma sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  4. Non costituisce trattamento  ulteriore  da  parte  di  terzi  il
trattamento dei dati personali raccolti per  l'attivita'  clinica,  a
fini di ricerca, da  parte  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione  del  carattere
strumentale  dell'attivita'  di  assistenza  sanitaria   svolta   dai
predetti istituti rispetto alla ricerca,  nell'osservanza  di  quanto
previsto dall'articolo 89 del Regolamento.». 
                               Art. 9 
 
 
                Modifiche alla parte II, titolo VIII, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Trattamenti
nell'ambito del rapporto di lavoro»; 
    b) l'articolo 111 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 111 (Regole deontologiche  per  trattamenti  nell'ambito  del
rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti  pubblici
e privati interessati al trattamento dei  dati  personali  effettuato
nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro  per  le  finalita'   di   cui
all'articolo  88  del  Regolamento,   prevedendo   anche   specifiche
modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.»; 
    c) dopo l'articolo 111 e' inserito il seguente: 
  «Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum).  -
1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento,  nei  casi
di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati
al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite
al  momento  del  primo  contatto  utile,  successivo  all'invio  del
curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di  cui  all'articolo
6,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  Regolamento,  il  consenso   al
trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto. 
    d)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»; 
    e)  la  rubrica  del  Capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro» 
    f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, nonche' dall'articolo 10  del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276.» 
    g) la rubrica dell'articolo 114  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Garanzie in materia di controllo a distanza»); 
    h) all'articolo 115: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Telelavoro,
lavoro agile e lavoro domestico)»; 
      2) al comma 1, le parole «e  del  telelavoro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»; 
    i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai  sensi  dell'articolo
23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo». 
                               Art. 10 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo IX, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo IX,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in
ambito pubblico o di interesse pubblico»; 
    b)  la  rubrica  del  Capo  I  e'  sostituita   dalla   seguente:
«Assicurazioni»; 
    c) all'articolo 120: 
      1) al comma 1, le parole «private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP)» sono soppresse; 
      2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209». 
                               Art. 11 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo X, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 121: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «(Servizi
interessati e definizioni)»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
titolo si intende per: 
      a) «comunicazione elettronica», ogni informazione  scambiata  o
trasmessa tra un numero finito di soggetti  tramite  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico.  Sono  escluse  le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di  comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo  che
le stesse informazioni  siano  collegate  ad  uncontraente  o  utente
ricevente, identificato o identificabile; 
      b) «chiamata», la  connessione  istituita  da  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibil e al pubblico  che  consente  la
comunicazione bidirezionale; 
      c)  «reti  di  comunicazione   elettronica»,   i   sistemi   di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o  di
instradamento e altre risorse,  inclusi  gli  elementi  di  rete  non
attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,  a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi  elettromagnetici,  comprese
le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a  commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei  programmi  sonori  e
televisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente  elettrica,
nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,  le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di  informazione
trasportato; 
      d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che
supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
reti; 
      e)  «servizio  di   comunicazione   elettronica»,   i   servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi  di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle  reti  utilizzate
per la diffusione  circolare  radiotelevisiva,  nei  limiti  previsti
dall'articolo  2,  lettera  c),  della   direttiva   2002/21/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
      f) «contraente», qualunque persona fisica,  persona  giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
di tali servizi, o comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite
schede prepagate; 
      g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un  servizio
di comunicazione elettronica  accessibile  al  pubblico,  per  motivi
privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; 
      h) «dati relativi al traffico»,  qualsiasi  dato  sottoposto  a
trattamento ai fini della trasmissione di una  comunicazione  su  una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; 
      i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato  trattato  in  una
rete di comunicazione elettronica o da un servizio  di  comunicazione
elettronica che indica la posizione  geografica  dell'apparecchiatura
terminale dell'utente di un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico; 
      l) «servizio a valore aggiunto», il servizio  che  richiede  il
trattamento dei  dati  relativi  al  traffico  o  dei  dati  relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a  quanto
e' necessario per  la  trasmissione  di  una  comunicazione  o  della
relativa fatturazione; 
      m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci,  suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica  di  comunicazione,
che  possono  essere  archiviati  in  rete   o   nell'apparecchiatura
terminale ricevente,  fino  a  che  il  ricevente  non  ne  ha  preso
conoscenza.»; 
    b) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola «con»  e'  soppressa
la parola «le» e le parole «di cui all'articolo  13,  comma  3»  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 123: 
      1) al comma 4, le parole «l'informativa di cui all'articolo 13»
sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli
13 e 14 del Regolamento»; 
      2) al comma 5, le parole «ad  incaricati  del  trattamento  che
operano ai sensi dell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a
persone  che,  ai  sensi  dell'articolo   2-quaterdecies,   risultano
autorizzate   al   trattamento   e   che   operano»   e   le   parole
«dell'incaricato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  persona
autorizzata»; 
    d) all'articolo 125, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo  2,
comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»; 
    e) all'articolo 126,  comma  4,  le  parole  «ad  incaricati  del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a  persone  autorizzate  al  trattamento,  ai  sensi
dell'articolo   2-quaterdecies,   che   operano»    e    le    parole
«dell'incaricato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  persona
autorizzata»; 
    f) l'articolo 129 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante  individua  con
proprio  provvedimento,  in  cooperazione  con  l'Autorita'  per   le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma  4,  e
in conformita' alla normativa dell'Unione europea,  le  modalita'  di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali  relativi  ai
contraenti negli elenchi cartacei o elettronici  a  disposizione  del
pubblico. 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1  individua  idonee  modalita'
per la manifestazione del consenso all'inclusione  negli  elenchi  e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati  per  finalita'  di  invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  nonche'  per  le
finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2,  del  Regolamento,  in
base al principio della massima semplificazione  delle  modalita'  di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca  del  contraente  per
comunicazioni interpersonali, e del consenso  specifico  ed  espresso
qualora il trattamento  esuli  da  tali  fini,  nonche'  in  tema  di
verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»; 
    g) all'articolo 130: 
      1) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  14,
della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»; 
      2) al comma 3, le  parole  «23  e  24»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo»
sono soppresse; 
      3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 129, comma 1,»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,»  e  le
parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di invio di materiale  pubblicitario  o  di  vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale»; 
      4) al comma 3-ter: 
        4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle  seguenti  «codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50»; 
        4.2 alla lettera f), le parole «di cui all'articolo 7,  comma
4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale»; 
        4.3 alla lettera g), le parole  «23  e  24»  sono  sostituite
dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»; 
      6) al comma 5, le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»; 
      7) al comma 6, le parole «dell'articolo 143, comma  1,  lettera
b)»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dell'articolo   58   del
Regolamento»; 
    h) all'articolo 131, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«(Informazioni a contraenti e utenti)»; 
    i) all'articolo 132: 
      1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando  le
condizioni di cui  all'articolo  8,  comma  2,  lettera  f),  per  il
traffico entrante»  sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni
telefoniche in entrata  puo'  essere  effettuata  solo  quando  possa
derivarne un pregiudizio effettivo  e  concreto  per  lo  svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.
397; diversamente, i diritti di cui agli articoli  da  12  a  22  del
Regolamento  possono  essere  esercitati  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»; 
      2) al comma 5, le  parole  «ai  sensi  dell'articolo  17»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche'  a:»  a  «d)»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ad»; 
      3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis.  E'  fatta
salva la disciplina di cui all'articolo 24 della  legge  20  novembre
2017, n. 167.»; 
    l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). -  1.  Nel  rispetto  di
quanto disposto dall'articolo 32 del  Regolamento,  ai  fornitori  di
servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico  si
applicano le disposizioni del presente articolo. 
  2.  Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile  al  pubblico  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  32  del
Regolamento, anche attraverso  altri  soggetti  a  cui  sia  affidata
l'erogazione del servizio, misure tecniche e  organizzative  adeguate
al rischio esistente. 
  3. I soggetti che operano sulle reti di  comunicazione  elettronica
garantiscono che i  dati  personali  siano  accessibili  soltanto  al
personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. 
  4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la  protezione  dei
dati relativi al  traffico  ed  all'ubicazione  e  degli  altri  dati
personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale,
da perdita  o  alterazione  anche  accidentale  e  da  archiviazione,
trattamento, accesso  o  divulgazione  non  autorizzati  o  illeciti,
nonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza. 
  5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati  personali  richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il  fornitore  del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico  adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della  rete  pubblica  di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta  di  uno  dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente. 
  «Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
gli abbonati  e,  ove  possibile,  gli  utenti,  mediante  linguaggio
chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e  alla  fascia  di
eta' dell'interessato a cui siano fornite le  suddette  informazioni,
con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste  un
particolare  rischio  di  violazione  della  sicurezza  della   rete,
indicando,  quando  il  rischio  e'  al  di  fuori   dell'ambito   di
applicazione delle misure  che  il  fornitore  stesso  e'  tenuto  ad
adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi  2,  3  e  5,  tutti  i
possibili  rimedi  e   i   relativi   costi   presumibili.   Analoghe
informazioni sono rese al Garante e  all'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni.». 
                               Art. 12 
 
 
                Modifiche alla parte II, titolo XII, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo XII, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Giornalismo,
liberta' di informazione e di espressione»; 
    b) all'articolo 136, comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le parole «si applicano» sono  inserite  le
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,»; 
      2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e'  soppressa,  dopo
la parola diffusione e'  inserita  la  parola  «anche»  e  le  parole
«nell'espressione  artistica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«nell'espressione accademica, artistica e letteraria»; 
    c) l'articolo 137 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 137 (Disposizioni applicabili). - 1. Con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 136, possono essere trattati  i  dati  di  cui
agli articoli  9  e  10  del  Regolamento  anche  senza  il  consenso
dell'interessato, purche' nel rispetto delle regole deontologiche  di
cui all'articolo 139. 
  2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non  si  applicano  le
disposizioni relative: 
      a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies  e  ai
provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies; 
      b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento. 
  3. In caso di  diffusione  o  di  comunicazione  dei  dati  per  le
finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del  diritto
di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,  paragrafo  2,
del  Regolamento  e  all'articolo  1  del  presente  codice   e,   in
particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione  riguardo  a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi  a  circostanze  o  fatti  resi  noti   direttamente   dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»; 
    d) all'articolo 138, comma 1, le parole «dell'articolo  7,  comma
2, lettera a)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo  15,
paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»; 
    e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla  seguente:  «Regole
deontologiche  relative  ad  attivita'  giornalistiche  e  ad   altre
manifestazioni del pensiero»; 
    f) l'articolo 139 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   139   (Regole   deontologiche   relative    ad    attivita'
giornalistiche). - 1. Il Garante  promuove,  ai  sensi  dell'articolo
2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei  dati
di cui all'articolo 136,  che  prevedono  misure  ed  accorgimenti  a
garanzia degli  interessati  rapportate  alla  natura  dei  dati,  in
particolare per quanto riguarda quelli relativi alla  salute  e  alla
vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono  anche  prevedere
forme particolari per le informazioni di cui agli articoli  13  e  14
del Regolamento. 
  2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni  alle
stesse che non sono adottate  dal  Consiglio  entro  sei  mesi  dalla
proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal  Garante  e
sono efficaci sino a quando diviene efficace una  diversa  disciplina
secondo la procedura di cooperazione. 
  3. Le regole deontologiche e le disposizioni  di  modificazione  ed
integrazione  divengono  efficaci  quindici  giorni  dopo   la   loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ai
sensi dell'articolo 2-quater. 
  4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle  regole
deontologiche, il  Garante  puo'  vietare  il  trattamento  ai  sensi
dell'articolo 58 del Regolamento. 
  5.  Il  Garante,  in  cooperazione  con  il   Consiglio   nazionale
dell'ordine   dei   giornalisti,   prescrive   eventuali   misure   e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto
a recepire. 

Capo IV
Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196

                               Art. 13 
 
 
                 Modifiche alla parte III, titolo I, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte III, titolo I,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del Capo I e' inserito il seguente: 
  «Capo 0.I (Alternativita' delle  forme  di  tutela)  -  Art.140-bis
(Forme alternative di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti  di
cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati
personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al
Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria. 
  2. Il reclamo al Garante  non  puo'  essere  proposto  se,  per  il
medesimo  oggetto  e  tra  le  stesse  parti,  e'  stata  gia'  adita
l'autorita' giudiziaria. 
  3. La presentazione del  reclamo  al  Garante  rende  improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le  stesse
parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto  dall'articolo
10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    b) al capo I, le parole «Sezione  I  -  Principi  generali»  sono
soppresse; 
    c) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato puo'  rivolgersi
al  Garante  mediante  reclamo  ai   sensi   dell'articolo   77   del
Regolamento.»; 
    d)  dopo  l'articolo  141,  le  parole  «Sezione  II   -   Tutela
amministrativa» sono soppresse; 
    e) l'articolo 142 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 142 (Proposizione del reclamo).  -  1.  Il  reclamo  contiene
un'indicazione per quanto possibile dettagliata  dei  fatti  e  delle
circostanze su cui si fonda,  delle  disposizioni  che  si  presumono
violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi  identificativi
del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto. 
  2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato  o,  su  mandato  di
questo, da un ente del terzo settore  soggetto  alla  disciplina  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore
della tutela dei diritti e  delle  liberta'  degli  interessati,  con
riguardo alla protezione dei dati personali. 
  3. Il reclamo reca in allegato  la  documentazione  utile  ai  fini
della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per
l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,  telefax  o
telefono. 
  4. Il Garante predispone un modello per il reclamo,  da  pubblicare
nel proprio sito istituzionale, di cui  favorisce  la  disponibilita'
con strumenti elettronici. 
  5. Il Garante disciplina con proprio  regolamento  il  procedimento
relativo all'esame dei  reclami,  nonche'  modalita'  semplificate  e
termini abbreviati per la  trattazione  di  reclami  che  abbiano  ad
oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»; 
    f) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 143 (Decisione del  reclamo).  -  1.  Esaurita  l'istruttoria
preliminare,  se  il  reclamo  non  e'  manifestamente  infondato   e
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento,  il  Garante,
anche prima  della  definizione  del  procedimento  puo'  adottare  i
provvedimenti di cui all'articolo 58  del  Regolamento  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso. 
  2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se  i  relativi  destinatari  non
sono facilmente identificabili per il numero o  per  la  complessita'
degli accertamenti. 
  3. Il Garante decide il reclamo  entro  nove  mesi  dalla  data  di
presentazione e, in ogni caso, entro tre  mesi  dalla  predetta  data
informa l'interessato sullo stato del procedimento.  In  presenza  di
motivate   esigenze   istruttorie,   che    il    Garante    comunica
all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In  caso  di
attivazione del procedimento di cooperazione di cui  all'articolo  60
del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto
procedimento. 
  4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi
dell'articolo 152.»; 
    g) l'articolo 144 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  144  (Segnalazioni).  -  1.  Chiunque  puo'  rivolgere   una
segnalazione  che  il   Garante   puo'   valutare   anche   ai   fini
dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo   58   del
Regolamento. 
  2.  I  provvedimenti  del  Garante  di  cui  all'articolo  58   del
Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.»; 
    h) all'articolo 152, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto  dei  ricorsi
giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli
comunque riguardanti l'applicazione della  normativa  in  materia  di
protezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del
danno ai  sensi  dell'articolo  82  del  medesimo  regolamento,  sono
attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.». 
                               Art. 14 
 
 
                Modifiche alla parte III, titolo II, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte III, titolo II, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Autorita'  di
controllo indipendente»; 
    b) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). -  1.  Il
Garante e' composto dal Collegio, che ne costituisce  il  vertice,  e
dall'Ufficio. Il Collegio e' costituito da quattro componenti, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della  Repubblica  con
voto limitato. I componenti  devono  essere  eletti  tra  coloro  che
presentano la propria candidatura nell'ambito  di  una  procedura  di
selezione il cui avviso deve  essere  pubblicato  nei  siti  internet
della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta  giorni  prima
della nomina. Le candidature devono pervenire  almeno  trenta  giorni
prima della nomina e  i  curricula  devono  essere  pubblicati  negli
stessi siti internet.  Le  candidature  possono  essere  avanzate  da
persone che assicurino indipendenza e  che  risultino  di  comprovata
esperienza nel settore  della  protezione  dei  dati  personali,  con
particolare    riferimento    alle    discipline     giuridiche     o
dell'informatica. 
  2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che
assume  le  funzioni  del  presidente  in  caso  di  sua  assenza   o
impedimento. 
  3. L'incarico di presidente e quello  di  componente  hanno  durata
settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata  dell'incarico
il presidente e i  componenti  non  possono  esercitare,  a  pena  di
decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, anche  non
remunerata, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive. 
  4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto,  sia  durante
sia successivamente alla cessazione  dell'incarico,  in  merito  alle
informazioni riservate cui hanno avuto  accesso  nell'esecuzione  dei
propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri. 
  5. All'atto  dell'accettazione  della  nomina  il  presidente  e  i
componenti sono collocati fuori  ruolo  se  dipendenti  di  pubbliche
amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se  professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980,  n.  382.  Il  personale  collocato  fuori  ruolo  o  in
aspettativa non puo' essere sostituito. 
  6. Al presidente compete  una  indennita'  di  funzione  pari  alla
retribuzione  in  godimento  al  primo  Presidente  della  Corte   di
cassazione, nei  limiti  previsti  dalla  legge  per  il  trattamento
economico annuo omnicomprensivo di chiunque  riceva  a  carico  delle
finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito  di  rapporti
di  lavoro  dipendente  o  autonomo  con  pubbliche   amministrazioni
statali. Ai componenti compete una indennita' pari ai  due  terzi  di
quella spettante al Presidente. 
  7.  Alle  dipendenze  del  Garante  e'  posto  l'Ufficio   di   cui
all'articolo 155. 
  8.  Il  presidente,  i  componenti,  il  segretario  generale  e  i
dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi  alla
cessazione dell'incarico  ovvero  del  servizio  presso  il  Garante,
procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa  la  presentazione  per
conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.»; 
    c) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a  quanto  previsto  da  specifiche
disposizioni e dalla Sezione II  del  Capo  VI  del  regolamento,  il
Garante, ai sensi dell'articolo 57,  paragrafo  1,  lettera  v),  del
Regolamento medesimo,  anche  di  propria  iniziativa  e  avvalendosi
dell'Ufficio, in conformita' alla disciplina vigente e nei  confronti
di uno o piu' titolari del trattamento, ha il compito di: 
    a) controllare se i  trattamenti  sono  effettuati  nel  rispetto
della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e  con
riferimento alla conservazione dei dati di traffico; 
    b) trattare i reclami presentati  ai  sensi  del  regolamento,  e
delle  disposizioni  del  presente  codice,  anche  individuando  con
proprio regolamento modalita' specifiche per la trattazione,  nonche'
fissando annualmente  le  priorita'  delle  questioni  emergenti  dai
reclami  che  potranno  essere  istruite  nel  corso   dell'anno   di
riferimento; 
    c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui
all'articolo 2-quater; 
    d) denunciare  i  fatti  configurabili  come  reati  perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a  conoscenza  nell'esercizio  o  a  causa
delle funzioni; 
    e) trasmettere la relazione,  predisposta  annualmente  ai  sensi
dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il
31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce; 
    f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali
degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al  presente
codice; 
    g) provvedere  altresi'  all'espletamento  dei  compiti  ad  esso
attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato  e  svolgere
le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento. 
  2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei  dati  personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare: 
    a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20  dicembre  2006,  sull'istituzione,  l'esercizio  e
l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II) e Decisione 2007/533/GAI  del  Consiglio,  del  12  giugno  2007,
sull'istituzione, l'esercizio  e  l'uso  del  sistema  d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II); 
    b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia  dell'Unione
europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto  (Europol)  e
sostituisce  e  abroga  le  decisioni  del  Consiglio   2009/371/GAI,
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; 
    c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE)  n.
515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le  autorita'
amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste  e
la  Commissione  per  assicurare  la  corretta   applicazione   delle
normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale; 
    d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26  giugno  2013,  che  istituisce  l'Eurodac  per  il
confronto delle impronte digitali  per  l'efficace  applicazione  del
Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i  meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per  l'esame  di  una
domanda di protezione internazionale presentata in  uno  degli  Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un  apolide  e  per  le
richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle  autorita'
di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di  contrasto,  e
che  modifica  il  Regolamento  (UE)  n.  1077/2011  che   istituisce
un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su  larga
scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia; 
    e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di  informazione
visti (VIS) e lo scambio di dati  tra  Stati  membri  sui  visti  per
soggiorni  di  breve  durata  (Regolamento  VIS)   e   decisione   n.
2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa  all'accesso
per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da  parte
delle autorita' designate degli Stati membri e  di  Europol  ai  fini
della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati
di terrorismo e altri reati gravi; 
    f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno e  che  abroga  la  decisione  2008/49/CE  della  Commissione
(Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE; 
    g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione  n.
108  sulla  protezione  delle   persone   rispetto   al   trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata  a  Strasburgo
il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21  febbraio  1989,  n.
98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima. 
  3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal  presente  codice,
il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo
156, comma 3,  le  modalita'  specifiche  dei  procedimenti  relativi
all'esercizio dei  compiti  e  dei  poteri  ad  esso  attribuiti  dal
Regolamento e dal presente codice. 
  4.  Il  Garante  collabora  con  altre   autorita'   amministrative
indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti. 
  5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,  il  parere
del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del
Regolamento,  e'  reso  nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
ricevimento della richiesta. Decorso  il  termine,  l'amministrazione
puo'  procedere  indipendentemente  dall'acquisizione   del   parere.
Quando, per esigenze  istruttorie,  non  puo'  essere  rispettato  il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate. 
  6. Copia dei provvedimenti  emessi  dall'autorita'  giudiziaria  in
relazione a quanto previsto dal  presente  codice  o  in  materia  di
criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della  cancelleria,  al
Garante. 
  7. Il Garante non e' competente per il  controllo  dei  trattamenti
effettuati dalle  autorita'  giudiziarie  nell'esercizio  delle  loro
funzioni.»; 
    d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da  specifiche
disposizioni, dalla Sezione II del Capo  VI  del  Regolamento  e  dal
presente  codice,  ai  sensi  dell'articolo  58,  paragrafo  6,   del
Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di: 
    a) adottare  linee  guida  di  indirizzo  riguardanti  le  misure
organizzative e tecniche di attuazione dei principi del  Regolamento,
anche per singoli settori e  in  applicazione  dei  principi  di  cui
all'articolo 25 del Regolamento; 
    b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater
. 
  2. Il Garante puo' invitare rappresentanti  di  un'altra  autorita'
amministrativa indipendente  nazionale  a  partecipare  alle  proprie
riunioni,  o  essere  invitato  alle  riunioni  di  altra   autorita'
amministrativa   indipendente   nazionale,   prendendo   parte   alla
discussione  di  argomenti  di  comune  interesse;  puo'  richiedere,
altresi', la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad
altra autorita' amministrativa indipendente nazionale. 
  3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di  quanto
previsto con atto di natura generale che disciplina anche  la  durata
di tale pubblicazione, la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche'
i casi di oscuramento. 
  4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,
piccole  e  medie  imprese,  come  definite   dalla   raccomandazione
2003/361/CE, il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  nel
rispetto delle disposizioni del Regolamento e  del  presente  Codice,
promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),
modalita' semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del
trattamento. 
  Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio).  -
1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei  confronti  del
titolare o del responsabile del trattamento  in  caso  di  violazione
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
  2. Il Garante e' rappresentato in  giudizio  dall'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611. 
  3.  Nei  casi  di  conflitto  di  interesse,  il  Garante,  sentito
l'Avvocato generale dello  Stato,  puo'  stare  in  giudizio  tramite
propri  funzionari  iscritti  nell'elenco  speciale  degli   avvocati
dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»; 
    e) all'articolo 155, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«(Ufficio del Garante)»; 
    f) l'articolo 156 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 156 (Ruolo  organico  e  personale).  -  1.  All'Ufficio  del
Garante e' preposto un segretario generale, nominato tra  persone  di
elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e
agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati dello  Stato,  i  professori
universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche'  i
dirigenti di prima fascia dello Stato. 
  2. Il ruolo organico del  personale  dipendente  e'  stabilito  nel
limite di centosessantadue unita'. Al ruolo organico del  Garante  si
accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia
ritenuto utile al fine di  garantire  l'economicita'  e  l'efficienza
dell'azione amministrativa, nonche' di favorire  il  reclutamento  di
personale  con  maggiore  esperienza  nell'ambito   delle   procedure
concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo' riservare  una
quota non superiore al cinquanta  per  cento  dei  posti  banditi  al
personale di ruolo delle  amministrazioni  pubbliche  che  sia  stato
assunto per concorso pubblico e abbia maturato  un'esperienza  almeno
triennale nel rispettivo  ruolo  organico.  La  disposizione  di  cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  si
applica esclusivamente  nell'ambito  del  personale  di  ruolo  delle
autorita' amministrative indipendenti di cui all'articolo  22,  comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. 
  3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce: 
    a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 154, 154-bis, 160, nonche' all'articolo 57, paragrafo 1, del
Regolamento; 
    b) l'ordinamento delle carriere e le  modalita'  di  reclutamento
del personale secondo i principi e le procedure di cui agli  articoli
1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    c)  la  ripartizione  dell'organico  tra  le   diverse   aree   e
qualifiche; 
    d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio  1997,  n.  249,  e,  per  gli
incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,  comma  6,  e  23-bis  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu'
generale razionalizzazione del trattamento economico delle  autorita'
amministrative indipendenti, al  personale  e'  attribuito  l'80  per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni; 
    e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in  deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. 
  4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze,  di  dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di  enti  pubblici
collocati in posizione  di  fuori  ruolo  o  equiparati  nelle  forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, in numero  non  superiore,  complessivamente,  a
venti unita' e per non oltre il  venti  per  cento  delle  qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
di ruolo. 
  5. In aggiunta al  personale  di  ruolo,  l'Ufficio  puo'  assumere
dipendenti  con  contratto  a  tempo  determinato  o   avvalersi   di
consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti
unita' complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo
determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo  n.
165 del 2001. 
  6. Il personale addetto all'Ufficio del  Garante  ed  i  consulenti
sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su  cio'  di
cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie  funzioni,
in ordine a notizie che devono rimanere segrete. 
  7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli  accertamenti
di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera  h),
58, paragrafo 1, lettera b),  e  62,  del  Regolamento  riveste,  nei
limiti  del  servizio  cui  e'  destinato  e  secondo  le  rispettive
attribuzioni,  la  qualifica  di  ufficiale  o  agente   di   polizia
giudiziaria. 
  8.  Le  spese  di  funzionamento  del   Garante,   in   adempimento
all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento,  ivi  comprese  quelle
necessarie ad assicurare la  sua  partecipazione  alle  procedure  di
cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal  Regolamento,
nonche' quelle connesse alle risorse umane, tecniche  e  finanziarie,
ai  locali  e  alle   infrastrutture   necessarie   per   l'effettivo
adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei  propri  poteri,  sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio  dello
Stato e iscritto in  apposita  missione  e  programma  di  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' soggetto  al  controllo  della  Corte  dei  conti.  Il
Garante puo' esigere dal titolare del trattamento  il  versamento  di
diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»; 
    g) l'articolo 157 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).
- 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e
per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere  al
titolare, al responsabile,  al  rappresentante  del  titolare  o  del
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni
e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto  di  banche
di dati.»; 
    h) l'articolo 158 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante puo' disporre  accessi  a
banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi  ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre  effettuare  rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in  materia
di trattamento dei dati personali. 
  2. I controlli di cui al comma  1,  nonche'  quelli  effettuati  ai
sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono  eseguiti  da  personale
dell'Ufficio, con la partecipazione, se del  caso,  di  componenti  o
personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione
europea. 
  3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato  per  lo  svolgimento  dei  suoi  compiti
istituzionali. 
  4.  Gli  accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  se  svolti  in
un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle  relative
appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare  o
del responsabile, oppure previa  autorizzazione  del  presidente  del
tribunale  competente  per   territorio   in   relazione   al   luogo
dell'accertamento, il  quale  provvede  con  decreto  motivato  senza
ritardo, al  piu'  tardi  entro  tre  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta  del  Garante  quando  e'  documentata   l'indifferibilita'
dell'accertamento. 
  5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti  svolti  nei
luoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare  reti  di
comunicazione   accessibili   al   pubblico,   potendosi    procedere
all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A  tal  fine,  viene
redatto  apposito  verbale  in  contradditorio  con  le   parti   ove
l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»; 
    i) all'articolo 159: 
      1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 156, comma  8»
sono sostituite dalle  seguenti:  «su  cio'  di  cui  sono  venuti  a
conoscenza,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  in  ordine  a
notizie che devono rimanere segrete»; 
      2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite
le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile»  e
le parole «agli incaricati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle
persone  autorizzate  al  trattamento  dei   dati   personali   sotto
l'autorita'  diretta  del  titolare  o  del  responsabile  ai   sensi
dell'articolo 2-quaterdecies»; 
      3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse; 
    l) l'articolo 160 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1.  Per  i  trattamenti  di
dati  personali  di  cui  all'articolo  58,  gli  accertamenti   sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. 
  2.  Se  il  trattamento  non  risulta  conforme  alle   norme   del
Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o  di  Regolamento,  il
Garante  indica  al  titolare  o  al   responsabile   le   necessarie
modificazioni  ed  integrazioni  e  ne  verifica   l'attuazione.   Se
l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo  esito,  se  cio'
non pregiudica azioni od operazioni  a  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza  pubblica  o  di  prevenzione  e  repressione  di  reati  o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 
  3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta  necessario
in ragione della specificita' della verifica, il componente designato
puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto  su
cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie  che  devono
rimanere segrete. Gli atti e i  documenti  acquisiti  sono  custoditi
secondo  modalita'  tali  da  assicurarne  la   segretezza   e   sono
conoscibili dal  presidente  e  dai  componenti  del  Garante  e,  se
necessario per lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo,  da  un
numero delimitato di  addetti  all'Ufficio  individuati  dal  Garante
sulla base di criteri definiti dal Regolamento  di  cui  all'articolo
156, comma 3, lettera a). 
  4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi  agli  organismi
di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di  Stato
il componente designato prende visione degli  atti  e  dei  documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.». 
    m) dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente: 
  «Art.  160-bis  (Validita',   efficacia   e   utilizzabilita'   nel
procedimento giudiziario di atti, documenti  e  provvedimenti  basati
sul trattamento di dati personali  non  conforme  a  disposizioni  di
legge  o  di  Regolamento).  -  1.  La   validita',   l'efficacia   e
l'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti,  documenti  e
provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di  Regolamento  restano  disciplinate  dalle
pertinenti disposizioni processuali.». 
                               Art. 15 
 
 
                Modifiche alla parte III, titolo III, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte III, titolo III, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 166 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 166 (Criteri di applicazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi
e sanzionatori). - 1. Sono soggette alla sanzione  amministrativa  di
cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle
disposizioni   di   cui   agli   articoli   2-quinquies,   comma   2,
2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128,  129,
comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto
colui che non effettua la valutazione di impatto di cui  all'articolo
110, comma 1, primo periodo, ovvero non  sottopone  il  programma  di
ricerca a consultazione preventiva del  Garante  a  norma  del  terzo
periodo del predetto comma. 
  2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni  di
cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1,  2-sexies,  2-septies,
comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4  e  5,
75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100,  commi
1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2  e  4,  110-bis,  commi  2  e  3,  111,
111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1,  2,  3  e  5,
124, 125, 126, 130, commi da 1 a  5,  131,  132,  132-bis,  comma  2,
132-quater, 157, nonche'  delle  misure  di  garanzia,  delle  regole
deontologiche  di  cui  rispettivamente  agli  articoli  2-septies  e
2-quater. 
  3. Il Garante e' l'organo competente ad  adottare  i  provvedimenti
correttivi di cui all'articolo  58,  paragrafo  2,  del  Regolamento,
nonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83  del  medesimo
Regolamento e di cui ai commi 1 e 2. 
  4.  Il  procedimento  per  l'adozione  dei  provvedimenti  e  delle
sanzioni indicati al comma 4 puo' essere avviato, nei  confronti  sia
di  soggetti  privati,  sia  di  autorita'  pubbliche  ed   organismi
pubblici,  a  seguito  di  reclamo  ai  sensi  dell'articolo  77  del
Regolamento o di  attivita'  istruttoria  d'iniziativa  del  Garante,
nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui  all'articolo
58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in  relazione  ad  accessi,
ispezioni e  verifiche  svolte  in  base  a  poteri  di  accertamento
autonomi, ovvero delegati dal Garante. 
  5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti
nel corso delle attivita' di cui al comma 5 configurino  una  o  piu'
violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi
4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per  l'adozione  dei
provvedimenti e delle sanzioni  di  cui  al  comma 4  notificando  al
titolare o al responsabile del trattamento  le  presunte  violazioni,
nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al  comma
10, salvo che la previa  notifica  della  contestazione  non  risulti
incompatibile con la natura  e  le  finalita'  del  provvedimento  da
adottare. 
  6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione  di  cui
al comma  6,  il  contravventore  puo'  inviare  al  Garante  scritti
difensivi o  documenti  e  puo'  chiedere  di  essere  sentito  dalla
medesima autorita'. 
  7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui  al
comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1  a  9,
da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre  1981,  n.  689;  nei
medesimi  casi  puo'  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, sul sito  internet  del  Garante.  I  proventi  delle
sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156,  comma  8,  per  essere
destinati  alle  specifiche  attivita'  di  sensibilizzazione  e   di
ispezione nonche' di attuazione del Regolamento svolte dal Garante. 
  8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso,
il trasgressore  e  gli  obbligati  in  solido  possono  definire  la
controversia  adeguandosi  alle   prescrizioni   del   Garante,   ove
impartite, e mediante il pagamento di  un  importo  pari  alla  meta'
della sanzione irrogata. 
  9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con
proprio  regolamento  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana,  il  Garante   definisce   le   modalita'   del
procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui
al comma 4 ed i relativi termini, in conformita'  ai  principi  della
piena conoscenza degli atti istruttori,  del  contraddittorio,  della
verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 
  10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal
presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non  si  applicano
in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.». 
    b) l'articolo 167 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che  il  fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per  se'  o
per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando
in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o  dal
provvedimento   di   cui   all'articolo    129    arreca    nocumento
all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno  e
sei mesi. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare  danno
all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di  cui
agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di  garanzia
di cui all'articolo 2-septies ovvero  operando  in  violazione  delle
misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2-quinquiesdecies  arreca
nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno  a  tre
anni. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di  cui
al comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per  se'
o per  altri  profitto  ovvero  di  arrecare  danno  all'interessato,
procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi  consentiti  ai
sensi degli articoli 45, 46 o 49 del  Regolamento,  arreca  nocumento
all'interessato. 
  4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei  reati  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante. 
  5. Il Garante trasmette al pubblico ministero,  con  una  relazione
motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita'
di accertamento nel  caso  in  cui  emergano  elementi  che  facciano
presumere la esistenza di un reato. La  trasmissione  degli  atti  al
pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di
accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui  al  presente
decreto. 
  6. Quando per lo stesso  fatto  e'  stata  applicata  a  norma  del
presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o  dell'ente
una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e'  stata
riscossa, la pena e' diminuita.»; 
    c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  167-bis  (Comunicazione  e  diffusione  illecita   di   dati
personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o  diffonde  al
fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al  fine  di  arrecare
danno, un archivio automatizzato o  una  parte  sostanziale  di  esso
contenente dati personali oggetto di trattamento su larga  scala,  in
violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e'  punito  con
la reclusione da uno a sei anni. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine trarne profitto per  se'  o  altri  ovvero  di  arrecare  danno,
comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o  una
parte sostanziale  di  esso  contenente  dati  personali  oggetto  di
trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a  sei
anni,  quando  il  consenso  dell'interessato  e'  richiesto  per  le
operazioni di comunicazione e di diffusione. 
  3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.». 
  «Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati  personali  oggetto
di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il  fatto  costituisca
piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se'  o  altri
ovvero  di  arrecare  danno,  acquisisce  con  mezzi  fraudolenti  un
archivio automatizzato o una parte  sostanziale  di  esso  contenente
dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. 
  2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi  4,  5  e  6
dell'articolo 167.»; 
    d) l'articolo 168 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante  e  interruzione
dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).
- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un
procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
  2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito  con  la  reclusione
sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona  un'interruzione  o
turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al  Garante  o  degli
accertamenti dallo stesso svolti.»; 
    e) l'articolo 170 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  170  (Inosservanza  di  provvedimenti  del  Garante).  -  1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli articoli  58,  paragrafo  2,  lettera  f)  del
Regolamento,   dell'articolo   2-septies,   comma   1,   nonche'    i
provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1,  del  decreto
legislativo di attuazione dell'articolo 13  della  legge  25  ottobre
2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»; 
    f) l'articolo 171 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli  a
distanza  e  indagini  sulle  opinioni  dei  lavoratori).  -  1.   La
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma  1,  e  8
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di  cui
all'articolo 38 della medesima legge.»; 
    g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della
sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai  sensi  dell'articolo  36,
secondo e terzo comma, del codice penale». 
                               Art. 16 
 
 
                      Modifiche all'allegato A 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. L'allegato A e' ridenominato: «Regole deontologiche». 

Capo V
Disposizioni processuali

                               Art. 17 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 2011, n. 150 
 
  1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Delle  controversie  in  materia  di  applicazione  delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali).  -  1.  Le
controversie previste dall'articolo 152 del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sono regolate  dal  rito  del  lavoro,  ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del  luogo  in
cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale
del luogo di residenza dell'interessato. 
  3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali, ivi  compresi  quelli  emessi  a  seguito  di  un
reclamo dell'interessato, e' proposto, a  pena  di  inammissibilita',
entro trenta giorni dalla data  di  comunicazione  del  provvedimento
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
  4. Decorso  il  termine  previsto  per  la  decisione  del  reclamo
dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del  2003,
chi vi ha interesse puo', entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del
predetto termine, ricorrere al  Tribunale  competente  ai  sensi  del
presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica
anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui  all'articolo
143, comma 3, del decreto legislativo  n.  196  del  2003  senza  che
l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento. 
  5. L'interessato puo' dare mandato a  un  ente  del  terzo  settore
soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117, che sia attivo nel settore della  tutela  dei  diritti  e  delle
liberta' degli interessati con  riguardo  alla  protezione  dei  dati
personali,  di  esercitare  per  suo   conto   l'azione,   ferme   le
disposizioni  in  materia  di  patrocinio  previste  dal  codice   di
procedura civile. 
  6. Il giudice fissa  l'udienza  di  comparizione  delle  parti  con
decreto con il quale assegna  al  ricorrente  il  termine  perentorio
entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante.  Tra  il  giorno
della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno
di trenta giorni. 
  7. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  8. Se alla prima udienza il ricorrente non  compare  senza  addurre
alcun legittimo impedimento,  il  giudice  dispone  la  cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio. 
  9. Nei casi in cui non sia  parte  in  giudizio,  il  Garante  puo'
presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza,  sulla
controversia in  corso  con  riferimento  ai  profili  relativi  alla
protezione dei dati  personali.  Il  giudice  dispone  che  sia  data
comunicazione  al  Garante  circa  la  pendenza  della  controversia,
trasmettendo copia degli atti introduttivi,  al  fine  di  consentire
l'eventuale presentazione delle osservazioni. 
  10. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo'
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al  divieto  di  cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
in relazione all'eventuale atto  del  soggetto  pubblico  titolare  o
responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.». 

Capo VI
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

                               Art. 18 
 
 
          Definizione agevolata delle violazioni in materia 
                  di protezione dei dati personali 
 
  1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689,
per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli
articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2,  del
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle  misure  di
cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis,  del  medesimo  Codice,  che,
alla data di  applicazione  del  Regolamento,  risultino  non  ancora
definiti con l'adozione  dell'ordinanza-ingiunzione,  e'  ammesso  il
pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del  minimo
edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento  eventualmente
gia' adottati, il pagamento potra' essere  effettuato  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono
stati  notificati  gli  estremi  della   violazione   o   l'atto   di
contestazione  immediata  di  cui  all'articolo  14  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, assumono il valore  dell'ordinanza-ingiunzione
di cui  all'articolo  18  della  predetta  legge,  senza  obbligo  di
ulteriore notificazione, sempre che  il  contravventore  non  produca
memorie difensive ai sensi del comma 4. 
  3. Nei casi di cui al  comma  2,  il  contravventore  e'  tenuto  a
corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo
del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza  del  termine
previsto dal comma 1. 
  4. Entro il termine di cui al comma 3, il  contravventore  che  non
abbia provveduto al pagamento puo' produrre nuove memorie  difensive.
Il Garante, esaminate tali  memorie,  dispone  l'archiviazione  degli
atti comunicandola all'organo  che  ha  redatto  il  rapporto  o,  in
alternativa, adotta  specifica  ordinanza-ingiunzione  con  la  quale
determina la  somma  dovuta  per  la  violazione  e  ne  ingiunge  il
pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed  alle
persone che vi sono obbligate solidalmente. 
  5.   L'entrata   in   vigore   del   presente   decreto   determina
l'interruzione del termine di prescrizione del diritto  a  riscuotere
le somme dovute a norma del presente articolo,  di  cui  all'art.  28
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                               Art. 19 
 
 
                   Trattazione di affari pregressi 
 
  1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al comma 3, i soggetti  che  dichiarano  il  loro  attuale  interesse
possono presentare al Garante per la protezione  dei  dati  personali
motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle  segnalazioni  e
delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro  la  predetta
data. 
  2. La richiesta di cui al comma 1  non  riguarda  i  reclami  e  le
segnalazioni di cui si e' gia' esaurito l'esame o di cui  il  Garante
per la protezione dei dati personali ha gia' esaminato nel corso  del
2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione,  o  per  i
quali il Garante medesimo e' a conoscenza, anche a seguito di propria
denuncia,  che  sui  fatti  oggetto  di  istanza  e'  in   corso   un
procedimento penale. 
  3. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali
provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e  2  mediante
avviso  pubblicato  nel  proprio  sito  istituzionale  e   trasmesso,
altresi', all'Ufficio pubblicazioni leggi  e  decreti  del  Ministero
della giustizia per la sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione
ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi
procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili. 
  5. I ricorsi pervenuti  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e non definiti, neppure nelle  forme  del  rigetto  tacito,
alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati
come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento. 
                               Art. 20 
 
 
          Codici di deontologia e di buona condotta vigenti 
         alla data di entrata in vigore del presente decreto 
 
  1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di
cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui  al  decreto  legislativo  n.  196  del  2003,
continuano a produrre effetti, sino alla definizione della  procedura
di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si  verifichino
congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto le associazioni  e  gli  altri  organismi  rappresentanti  le
categorie interessate sottopongano all'approvazione del  Garante  per
la protezione dei  dati  personali,  a  norma  dell'articolo  40  del
Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del
paragrafo 2 del predetto articolo; 
    b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi  dalla
sottoposizione del codice di condotta all'esame del  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
  2. Il mancato rispetto di uno  dei  termini  di  cui  al  comma  1,
lettere  a)  e  b)  comporta  la  cessazione   di   efficacia   delle
disposizioni del codice di deontologia di  cui  al  primo  periodo  a
decorrere dalla scadenza del termine violato. 
  3. Le disposizioni contenute nei codici  riportati  negli  allegati
A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,  continuano
a produrre effetti fino  alla  pubblicazione  delle  disposizioni  ai
sensi del comma 4. 
  4. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Garante per la  protezione  dei  dati  personali
verifica  la  conformita'  al   Regolamento   (UE)   2016/679   delle
disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili,
ridenominate regole deontologiche,  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della
giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del  codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 196 del 2003. 
  5. Il Garante per la protezione  dei  dati  personali  promuove  la
revisione delle disposizioni dei codici di cui  al  comma  3  con  le
modalita' di cui all'articolo  2-quater  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  n.  196
del 2003. 
                               Art. 21 
 
 
                 Autorizzazioni generali del Garante 
                per la protezione dei dati personali 
 
  1.  Il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali,   con
provvedimento  di  carattere  generale  da  porre  in   consultazione
pubblica entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  individua   le   prescrizioni   contenute   nelle
autorizzazioni generali gia' adottate, relative  alle  situazioni  di
trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9,
paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX del regolamento  (UE)
2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del  medesimo
regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede  al  loro
aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma e'  adottato
entro sessanta giorni dall'esito del  procedimento  di  consultazione
pubblica. 
  2. Le autorizzazioni generali sottoposte a  verifica  a  norma  del
comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 cessano di  produrre  effetti  dal  momento
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana del provvedimento di cui al comma 1. 
  3. Le autorizzazioni generali del Garante  per  la  protezione  dei
dati personali adottate prima della data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli  indicati
al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data. 
  4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle  misure  di
garanzia di cui agli articoli 2-quater  e  2-septies  del  Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui   al   decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  producono  effetti,  per  la
corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le  autorizzazioni
generali di cui al comma 2 e le pertinenti  prescrizioni  individuate
con il provvedimento di cui al comma 1. 
  5. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  le  violazioni  delle
prescrizioni  contenute  nelle  autorizzazioni  generali  di  cui  al
presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono
soggette  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo   83,
paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679. 
                               Art. 22 
 
 
               Altre disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale
si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione
europea in materia di protezione dei dati personali e  assicurano  la
libera circolazione dei dati personali  tra  Stati  membri  ai  sensi
dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679. 
  2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e
«dati giudiziari» utilizzate  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,
lettere d) ed e), del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo n.  196  del  2003,  ovunque
ricorrano, si intendono  riferite,  rispettivamente,  alle  categorie
particolari di dati  di  cui  all'articolo  9  del  Regolamento  (UE)
2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. 
  3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti  generali  di
cui  all'articolo  2-quinquiesdecies  del  codice   in   materia   di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  n.  196
del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo,  gia'  in  corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  possono
proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge
o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in  cui
siano stati sottoposti a verifica preliminare  o  autorizzazione  del
Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato
misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato. 
  4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante  per
la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in  quanto
compatibili con il suddetto regolamento e  con  le  disposizioni  del
presente decreto. 
  5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai  commi
1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205  si
applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali
all'autorizzazione  del  cambiamento  del  nome  o  del  cognome  dei
minorenni. Con riferimento a tali  trattamenti,  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali puo', nei limiti e con le modalita'  di
cui  all'articolo  36  del  Regolamento   (UE)   2016/679,   adottare
provvedimenti  di   carattere   generale   ai   sensi   dell'articolo
2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri  amministrativi,
i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e  gli  accorgimenti
prescritti con  i  provvedimenti  di  cui  al  secondo  periodo  sono
esonerati dall'invio al Garante dell'informativa  di  cui  al  citato
comma 1022. In sede di prima applicazione, le  suddette  informative,
se dovute a norma del  terzo  periodo,  sono  inviate  entro sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  provvedimento  del  Garante  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  i  rinvii
alle disposizioni del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003,  abrogate
dal presente decreto, contenuti in norme di legge e  di  regolamento,
si  intendono   riferiti   alle   corrispondenti   disposizioni   del
Regolamento (UE) 2016/679 e a  quelle  introdotte  o  modificate  dal
presente decreto, in quanto compatibili. 
  7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole  «le  modalita'  di  restituzione»  sono  inserite  le
seguenti: «in forma aggregata». 
  8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato  a  far  data
dal 25 maggio 2018. Da tale data e  fino  al  31  dicembre  2019,  il
registro resta accessibile a chiunque secondo le modalita'  stabilite
nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del
2003. 
  9. Le disposizioni di legge o di  regolamento  che  individuano  il
tipo di dati  trattabili  e  le  operazioni  eseguibili  al  fine  di
autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per  motivi
di interesse pubblico rilevante  trovano  applicazione  anche  per  i
soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi. 
  10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo  ai  dati
coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata  in
vigore della disciplina relativa alle  modalita'  di  opposizione  al
Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato. 
  11. Le disposizioni del codice in materia di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al
trattamento di dati  genetici,  biometrici  o  relativi  alla  salute
continuano a trovare  applicazione,  in  quanto  compatibili  con  il
Regolamento (UE) 2016/679,  sino  all'adozione  delle  corrispondenti
misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del  citato  codice,
introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto. 
  12. Sino alla data di entrata in vigore del  decreto  del  Ministro
della giustizia di cui all'articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  il  trattamento  dei
dati  di  cui  all'articolo  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679  e'
consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli di intesa
per la prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita'
organizzata  stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con   le
Prefetture - UTG, previo parere del Garante  per  la  protezione  dei
dati personali, che specificano la  tipologia  dei  dati  trattati  e
delle operazioni eseguibili. 
  13. Per i primi otto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Garante per la  protezione  dei  dati  personali
tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni  amministrative
e nei limiti in cui  risulti  compatibile  con  le  disposizioni  del
Regolamento (UE) 2016/679, della fase  di  prima  applicazione  delle
disposizioni sanzionatorie. 
  14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 162,  comma  2-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2»; 
    b) al comma  10,  le  parole  «di  cui  all'articolo  162,  comma
2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  all'articolo  166,
comma 2». 
  15.  All'articolo  5-ter,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all'articolo  162,
comma 2-bis» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo
166, comma 2». 
                               Art. 23 
 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
    a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo  154  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli  154
e 154-bis del medesimo codice; 
    b) all'articolo 39, comma 1, del decreto  legislativo  18  maggio
2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e  143  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli  141,
142 e 143 del medesimo codice; 
    c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
il riferimento all'articolo 165 del codice in materia  di  protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si
intende effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice; 
    d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
il riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato  all'articolo  58,
paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679. 
                               Art. 24 
 
 
            Applicabilita' delle sanzioni amministrative 
               alle violazioni anteriormente commesse 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante  abrogazione,
sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste
dal Regolamento (UE) 2016/679  si  applicano  anche  alle  violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 
  2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con
sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza
delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di
procedura penale. 
  3. Ai fatti commessi prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   non   puo'   essere   applicata   una   sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al  massimo  della
pena originariamente prevista o inflitta per il reato,  tenuto  conto
del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
A tali fatti non si applicano le sanzioni  amministrative  accessorie
introdotte dal presente decreto, salvo che  le  stesse  sostituiscano
corrispondenti pene accessorie. 
                               Art. 25 
 
 
        Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa 
 
  1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  24,  comma  1,  l'autorita'
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,    dispone    la    trasmissione    all'autorita'
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che  il  reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 
  2.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora   esercitata,   la
trasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal   pubblico
ministero che, in caso  di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto  per  qualsiasi  causa,  il   pubblico   ministero   richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad  oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti. 
  3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell'articolo 129 del  codice  di  procedura  penale,  sentenza
inappellabile perche' il fatto  non  e'  previsto  dalla  legge  come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  1.
Quando  e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla
legge come reato, decide  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi
civili. 
  4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il
termine di novanta giorni e a quelli residenti  all'estero  entro  il
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 
  5. Entro sessanta giorni dalla notificazione  degli  estremi  della
violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in  misura  ridotta,
pari alla  meta'  della  sanzione  irrogata,  oltre  alle  spese  del
procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento. 
                               Art. 26 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari
ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2.   Dall'attuazione   del   presente   decreto,   ad    esclusione
dell'articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 27 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e  allegati  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati: 
    a) alla parte I: 
      1) gli articoli 3, 4, 5 e 6; 
      2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo  V,  il
titolo VI e il titolo VII; 
    b) alla parte II: 
      1) il capo I del titolo I; 
      2) i capi III, IV e V del titolo IV; 
      3) gli articoli 76, 81, 83 e 84; 
      4) il capo III del titolo V; 
      5) gli articoli 87, 88 e 89; 
      6) il capo V del titolo V; 
      7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119; 
      8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII; 
    c) alla parte III: 
      1) la sezione III del capo I del titolo I; 
      2)  gli  articoli  161,  162,  162-bis,  162-ter,   163,   164,
164-bis,165 e 169; 
      3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2,  176,  177,  178  e
179; 
      4) il capo II del titolo IV; 
      5) gli articoli 184 e 185; 
    d) gli allegati B e C. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Savona,  Ministro  per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Moavero  Milanesi,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede