(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 febbraio – 2 aprile 2015, n. 13951)
Rilevato in fatto.
Con ordinanza in data 9.10.2013 il Tribunale di sorveglianza di Salerno revocava il beneficio della detenzione domiciliare concessa a M.C., collaboratore di giustizia, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 24.5.2005, disponendo l’espiazione della pena in regime ordinario.
Il Tribunale di sorveglianza premetteva che il M. era autorizzato ad uscire di casa nella fascia oraria dalle 17,30 alle 19,00 e che il giorno 20.8.2013 era stato visto dai Carabinieri nei pressi della sua abitazione, insieme ad uno dei suoi figli minori, alle ore 17,21. Quindi il predetto era uscito di casa dieci minuti prima dell’orario consentito.
II M. aveva addotto a giustificazione il cattivo funzionamento del suo orologio. Riteneva che, avendo il M. violato gli obblighi impostigli senza che vi fosse una situazione di assoluta necessità, il beneficio della detenzione domiciliare dovesse essere revocato. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
Il M., collaboratore di giustizia, aveva espiato otto anni della pena inflittagli in regime di detenzione domiciliare osservando puntualmente le prescrizioni impostigli.
Non poteva essere presa in considerazione una diffida del Magistrato di sorveglianza emessa il giorno 11.8.2013, poiché era stata notificata al detenuto successivamente al fatto di cui al presente procedimento.
II Tribunale aveva omesso di accertare il dedotto cattivo funzionamento dell’orologio del ricorrente, e comunque non aveva considerato il complessivo comportamento serbato dal M. durante il lungo periodo di detenzione.
Illogicamente e immotivatamente aveva ritenuto che una violazione delle prescrizioni di tale esiguità rendesse incompatibile la prosecuzione della misura.
La motivazione del Tribunale di sorveglianza era del tutto carente nell’indicazione delle ragioni per le quali la violazione contestata aveva reso incompatibile la prosecuzione della detenzione domiciliare.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di sorveglianza ha revocato a M. C; il beneficio delle detenzione domiciliare, poiché lo stesso aveva violato l’obbligo di non uscire dalla sua abitazione prima delle ore 17,30.
Risulta dalla motivazione dell’ordinanza che il M. è uscito dalla sua abitazione, con un figlio minore di età, dieci minuti prima dell’orario in cui gli era consentito di uscire.
Il sesto comma dell’art.47-ter dell’O.P. prevede che la detenzione domiciliare debba essere revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
Risulta evidente dal testo della suddetta norma che la revoca non deve essere disposta automaticamente in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni, ma solo quando il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
II Tribunale di sorveglianza, pertanto, avrebbe dovuto valutare non solo la gravità della prescrizione, considerando la credibilità della giustificazione data dal M., ma anche il complessivo comportamento del predetto durante la sottoposizione al regime di detenzione domiciliare.
Non essendo stato compiuta la prescritta valutazione dei comportamento dell’imputato e non essendo stato spiegato perché la violazione in questione sarebbe incompatibile con la prosecuzione della misura, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Salerno.