Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

(Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)

Il transito del Corpo Forestale nell’Arma dei carabinieri, a partire dal 1 gennaio 2017.

Vigente dal 13 settembre 2016.

Capo I
Ambito di applicazione

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,
n. 34; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  68,  di  attuazione
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; 
  Visto l'articolo  26  della  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  7  marzo  2002,  recepita  con  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105; 
  Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36; 
  Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
  Visto il regolamento n. 885/2006/CE del 21 giugno 2006; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il regolamento n. 907/2014/UE dell'11 marzo 2014; 
  Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5,  della  legge  7
agosto 2015, n.  124  recante  «Deleghe  al  Governo  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 aprile 2016; 
  Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari del 12 e 13 luglio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione del 20 luglio 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2016; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro della difesa,  il  Ministro  dell'interno  e  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina,  nell'ambito   dell'unitaria
attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle  forze
di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge  7
agosto 2015, n. 124, di seguito denominata «legge»: 
    a) la razionalizzazione e il potenziamento  dell'efficacia  delle
funzioni di polizia; 
    b) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione
delle relative funzioni, risorse strumentali e  finanziarie,  nonche'
il conseguente transito del personale del medesimo Corpo. 

Capo II
Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali

                               Art. 2 
 
           Comparti di specialita' delle Forze di polizia 
 
  1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri  e  il  Corpo  della
guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi
dell'articolo 1 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  compiti  nei
seguenti  rispettivi  comparti  di  specialita',  ferme  restando  le
funzioni  rispettivamente  attribuite  dalla  normativa   vigente   a
ciascuna Forza di  polizia,  nonche'  le  disposizioni  di  cui  alla
medesima legge: 
    a) Polizia di Stato: 
  1) sicurezza stradale; 
  2) sicurezza ferroviaria; 
  3) sicurezza delle frontiere; 
  4) sicurezza postale e delle comunicazioni; 
    b) Arma dei carabinieri: 
  1)  sicurezza  in  materia  di  sanita',  igiene  e  sofisticazioni
alimentari; 
  2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; 
  3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; 
  4) sicurezza del  patrimonio  archeologico,  storico,  artistico  e
culturale nazionale; 
    c) Corpo della Guardia di finanza: 
  1)  sicurezza  del  mare,  in  relazione  ai  compiti  di  polizia,
attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni  gia'  svolte,
ai sensi della legislazione vigente e  fatte  salve  le  attribuzioni
assegnate dalla legislazione vigente al Corpo  delle  Capitanerie  di
porto - Guardia costiera; 
  2) sicurezza in materia di circolazione  dell'euro  e  degli  altri
mezzi di pagamento. 
  2. Per i comparti di specialita' di cui al presente articolo, resta
fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000,  n.
78. 
                               Art. 3 
 
              Razionalizzazione dei presidi di polizia 
 
  1. Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di  Stato  e
dell'Arma dei Carabinieri  e  la  garanzia  di  adeguati  livelli  di
sicurezza e di presidio del territorio, nonche'  l'articolo  177  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con  decreto  del  Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981,  n.
121, da adottare entro 90 giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto,  sono  determinate  misure   volte   a   razionalizzare   la
dislocazione delle Forze di  polizia  sul  territorio,  privilegiando
l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei
carabinieri nel restante territorio,  salvo  specifiche  deroghe  per
particolari esigenze di ordine e sicurezza  pubblica,  tenendo  anche
conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle  Forze
di polizia di livello provinciale  in  relazione  a  quanto  previsto
dall'articolo 7 del presente decreto,  dell'articolo  1,  comma  147,
della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  nonche'  della  revisione  delle
articolazioni   periferiche   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera  e),
della legge. 
  2. Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia
di finanza ridefinisce la dislocazione  territoriale  dei  comandi  e
reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo  2,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n. 34, tenendo conto  delle  esigenze  connesse  all'esercizio  delle
relative finalita' istituzionali di polizia  economico-finanziaria  a
competenza generale, nonche', ai sensi del comma 1, in  relazione  al
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza  pubblica.  Al
fine   di   assicurare   maggiore    economicita',    speditezza    e
semplificazione  dell'azione  amministrativa,  la  linea   gerarchica
territoriale, speciale e addestrativa  del  Corpo  della  guardia  di
finanza, nonche' le denominazioni dei comandi e reparti del  medesimo
Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,  n.
34, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  adottato
su proposta del Comandante generale della guardia di finanza. 
                               Art. 4 
 
                Razionalizzazione dei servizi navali 
 
  1. Ai fini dell'esercizio da  parte  del  Corpo  della  guardia  di
finanza delle  funzioni  in  mare  ai  sensi  dell'articolo  2,  sono
soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti  navali
dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo  il  mantenimento  delle  moto
d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unita' navali impiegate
nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove
per esigenze di ordine e sicurezza pubblica  e'  gia'  dislocata  una
unita'  navale,  nonche'  i  siti  navali  del   Corpo   di   polizia
penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno. 
  2. Sono trasferiti al  Corpo  della  guardia  di  finanza  i  mezzi
interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare  con
decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia. 
  3. Ferme restando le funzioni  e  le  responsabilita'  di  ciascuna
Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza  assicura  con  i
propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato,  all'Arma  dei
carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per  le  attivita'
connesse con l'assolvimento  dei  rispettivi  compiti  istituzionali,
nonche' al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei
il supporto per il servizio delle traduzioni,  secondo  modalita'  da
stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati  previo  assenso
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Il Corpo della guardia di finanza  provvede  all'attuazione  dei
compiti  di  cui  al  comma  3  nell'ambito  delle   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  5. Per l'adattamento dei mezzi di cui  al  comma  2  alle  esigenze
d'impiego del Corpo della guardia di finanza nonche' per la  relativa
manutenzione e gestione, e' autorizzata la spesa di euro 708.502  per
l'anno 2017 e di euro 568.202 a decorrere dall'anno 2018. 
                               Art. 5 
 
             Gestione associata dei servizi strumentali 
                       delle Forze di polizia 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  la  gestione  associata   dei   servizi
strumentali e il perseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica
anche attraverso la razionalizzazione delle spese per  l'acquisto  di
beni e servizi, sono introdotti, nell'ambito di quanto previsto dalla
legge 1° aprile 1981, n.  121,  processi  di  centralizzazione  degli
acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia. 
  2. Le Forze di polizia, ferma  restando  la  normativa  vigente  in
materia di acquisizione di beni e  servizi,  in  particolare  tramite
Consip   S.p.a.,   adottano,   nell'ambito   dell'ufficio   per    il
coordinamento e la pianificazione di cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121, specifici  protocolli
nei seguenti settori tecnico-logistici: 
  a) strutture per l'addestramento al tiro; 
  b) mense di servizio; 
  c) pulizie e manutenzione; 
  d) procedure per l'acquisizione e l'addestramento  di  animali  per
reparti  ippomontati  e  cinofili  e  acquisto  dei  relativi  generi
alimentari; 
  e) approvvigionamento di materiali, servizi  e  dotazioni  per  uso
aereo; 
  f) programmi di formazione specialistica del personale; 
  g) adozione  di  programmi  congiunti  di  razionalizzazione  degli
immobili, ai fini della riduzione dei fitti passivi sostenuti per  la
locazione di immobili privati da adibire a caserme; 
  h)  approvvigionamento  congiunto  o  condiviso  dei   servizi   di
erogazione  di  energia  elettrica  e  di   riscaldamento,   con   la
prospettiva di unificazione dei  programmi  di  risparmio  energetico
rispettivamente gia' avviati; 
  i) approvvigionamento di equipaggiamenti speciali; 
  l) approvvigionamento di veicoli. 
  3. Con appositi protocolli d'intesa  tra  i  Ministeri  interessati
sono previsti programmi di centralizzazione di  acquisti  e  gestione
associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate
nei settori di cui al comma 2. 
  4. Ai fini  dell'attuazione  del  presente  articolo  le  Forze  di
polizia hanno facolta' di recedere dai contratti in corso relativi ai
settori tecnico-logistici di cui al comma 2,  anche  in  deroga  alle
eventuali clausole difformi previste contrattualmente. 
                               Art. 6 
 
Realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico  di
                       emergenza europeo 112» 
 
  1. Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico
di emergenza europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale,  attuata
attraverso le modalita' determinate dalla Commissione  consultiva  di
cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a  sottoscrivere
con tutte le regioni interessate i  protocolli  d'intesa  di  cui  al
comma 3 del medesimo articolo 75-bis. 

Capo III
Assorbimento del Corpo forestale dello Stato

                               Art. 7 
 
Assorbimento  del  Corpo  forestale   dello   Stato   nell'Arma   dei
              carabinieri e attribuzione delle funzioni 
 
  1. Il Corpo  forestale  dello  Stato  e'  assorbito  nell'Arma  dei
carabinieri, la quale esercita le funzioni  gia'  svolte  dal  citato
Corpo previste dalla legislazione vigente alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in  materia
di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento  con  mezzi
aerei degli stessi, attribuite al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco ai sensi dell'articolo 9,  nonche'  delle  funzioni  attribuite
alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di  finanza  ai  sensi
dell'articolo 10 e delle attivita' cui provvede  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11. 
  2.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  l'Arma  dei
carabinieri esercita le seguenti funzioni: 
  a) prevenzione e repressione delle frodi in  danno  della  qualita'
delle produzioni agroalimentari; 
  b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale  e
ambientale  e  concorso  nelle  attivita'  volte  al  rispetto  della
normativa in materia di sicurezza alimentare  del  consumatore  e  di
biosicurezza in genere; 
  c) vigilanza, prevenzione e repressione delle  violazioni  compiute
in danno dell'ambiente, con specifico  riferimento  alla  tutela  del
patrimonio faunistico e naturalistico nazionale  e  alla  valutazione
del danno ambientale,  nonche'  collaborazione  nell'esercizio  delle
funzioni di cui all'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300; 
  d)  sorveglianza  e  accertamento  degli   illeciti   commessi   in
violazione  delle  norme   in   materia   di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento e del relativo danno ambientale; 
  e) repressione dei traffici illeciti e degli  smaltimenti  illegali
dei rifiuti; 
  f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle  violazioni
compiute in danno degli animali; 
  g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute  in  materia
di incendi boschivi; 
  h)  vigilanza  e  controllo   dell'attuazione   delle   convenzioni
internazionali in materia  ambientale,  con  particolare  riferimento
alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale; 
  i) sorveglianza sui  territori  delle  aree  naturali  protette  di
rilevanza  nazionale  e  internazionale,  nonche'  delle  altre  aree
protette secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente, ad
eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree; 
  l)  tutela  e   salvaguardia   delle   riserve   naturali   statali
riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonche'  degli
altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e
vegetale; 
  m) contrasto al commercio illegale nonche' controllo del  commercio
internazionale e della detenzione di esemplari di fauna  e  di  flora
minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione  CITES,
resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e  della  relativa
normativa nazionale, comunitaria e  internazionale  ad  eccezione  di
quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11; 
  n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini
della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione  nello
svolgimento dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica; 
  o) controllo del manto nevoso e previsione  del  rischio  valanghe,
nonche' attivita' consultive e statistiche ad essi relative; 
  p) attivita' di studio  connesse  alle  competenze  trasferite  con
particolare riferimento alla rilevazione qualitativa  e  quantitativa
delle  risorse  forestali,   anche   al   fine   della   costituzione
dell'inventario forestale  nazionale,  al  monitoraggio  sullo  stato
fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento
degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in  genere
con raccolta, elaborazione,  archiviazione  e  diffusione  dei  dati,
anche relativi alle aree percorse dal fuoco; 
  q)  adempimenti  connessi  alla  gestione  e  allo   sviluppo   dei
collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio  1994,  n.
97; 
  r) attivita' di supporto  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali nella  rappresentanza  e  nella  tutela  degli
interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale  e
raccordo con le politiche forestali regionali; 
  s) educazione ambientale; 
  t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo  nazionale
di protezione civile su tutto il territorio nazionale,  ad  eccezione
del soccorso in montagna; 
  u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema; 
  v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui
alla legge 24 dicembre 2003, n. 363. 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 1.450.000 per l'anno 2017. 
                               Art. 8 
 
Riorganizzazione   dell'Arma   dei   carabinieri    in    conseguenza
  dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato. 
  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma  6,
al  fine  di  salvaguardare   le   professionalita'   esistenti,   le
specialita' e l'unitarieta' delle funzioni del Corpo forestale  dello
Stato, assorbito nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7: 
  a) le funzioni di direzione, di coordinamento, di  controllo  e  di
supporto  generale  svolte  dall'Ispettorato   generale   del   Corpo
forestale dello Stato sono assolte dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa  di  cui  al
comma 2, dedicata all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo
7; 
  b) l'organizzazione addestrativa e formativa  del  Corpo  forestale
dello Stato confluisce nell'organizzazione addestrativa dell'Arma dei
carabinieri e assicura  la  formazione  specialistica  del  personale
dedicato  all'assolvimento   delle   specifiche   funzioni   di   cui
all'articolo 7; 
  c)  l'organizzazione  aerea  del  Corpo   forestale   dello   Stato
confluisce nel servizio aereo dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione
delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
ai sensi del successivo articolo 9; 
  d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisce in
quello dell'Arma dei carabinieri; 
  e) l'organizzazione territoriale del Corpo forestale  dello  Stato,
nonche' le restanti componenti centrali e  periferiche  del  medesimo
Corpo  confluiscono  nelle  strutture  organizzative  dell'Arma   dei
carabinieri per lo svolgimento delle attivita'  dirette  alla  tutela
dell'ambiente, del territorio e delle  acque,  alla  sicurezza  e  ai
controlli  nel  settore  agroalimentare,  ad  eccezione   di   quelle
trasferite al Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  ai  sensi  del
successivo articolo 9. 
  2. Al citato  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 169, comma 1, dopo la lettera c),  e'  inserita  la
seguente: 
  «c-bis)  organizzazione  per  la  tutela  forestale,  ambientale  e
agroalimentare;»; 
  b) all'articolo 174, comma 2, lettera b),  le  parole  «Comandi  di
divisione, retti da generale di  divisione,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Comandi, retti da generale di divisione o di brigata,»; 
  c) dopo l'articolo 174, e' inserito il seguente: 
    «Art.  174-bis.  (Organizzazione   per   la   tutela   forestale,
ambientale  e  agroalimentare)  -  1.   L'organizzazione   forestale,
ambientale  e  agroalimentare  comprende  reparti  dedicati,  in  via
prioritaria  o   esclusiva,   all'espletamento,   nell'ambito   delle
competenze  attribuite   all'Arma   dei   carabinieri,   di   compiti
particolari o che svolgono attivita' di elevata  specializzazione  in
materia di  tutela  dell'ambiente,  del  territorio  e  delle  acque,
nonche' nel  campo  della  sicurezza  e  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, a sostegno  o  con  il  supporto  dell'organizzazione
territoriale. 
  2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 
  a)  Comando  unita'  per  la   tutela   forestale,   ambientale   e
agroalimentare, che,  ferme  restando  la  dipendenza  dell'Arma  dei
carabinieri dal Capo di  Stato  Maggiore  della  Difesa,  tramite  il
comandante  generale,  per  i  compiti  militari,  e  la   dipendenza
funzionale  dal  Ministro  dell'interno,  per  i  compiti  di  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi  dell'articolo  162,
comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali per le  materie  afferenti  alla  sicurezza  e
tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente
allo   svolgimento   delle    specifiche    funzioni    espressamente
riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e'
retto da generale di corpo d'armata che  esercita  funzioni  di  alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei  comandi
dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando unita'  per  la
tutela  forestale,  ambientale  e  agroalimentare  e'  attribuito  al
Generale di divisione in  servizio  permanente  effettivo  del  ruolo
forestale; 
  b) Comandi, retti da  generale  di  divisione  o  di  brigata,  che
esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei
reparti dipendenti.». 
  3.   In   relazione   alle    funzioni    specialistiche    svolte,
nell'organizzazione  di  cui   all'articolo   174-bis   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inquadrati i reparti istituiti
con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  dell'11  novembre   1986,
registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.
1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n.  211,
Supplemento Ordinario. 
                               Art. 9 
 
Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di  specifiche
             competenze del Corpo forestale dello Stato 
 
  1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze
del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli
incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi: 
  a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con
l'ausilio di mezzi da terra e aerei; 
  b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa  con  le
regioni,  anche  per  quanto  concerne  l'impiego   dei   gruppi   di
volontariato antincendi (AIB); 
  c) partecipazione alla struttura di  coordinamento  nazionale  e  a
quelle regionali. 
  2. Per l'espletamento delle competenze di cui  al  comma  1  ed  in
relazione  al  trasferimento  delle  risorse  di  cui  al  successivo
articolo 13, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  ed
il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
disciplinate: 
  a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, del servizio antincendio boschivo e la  sua  articolazione  in
strutture centrali e territoriali; 
  b) l'attivita' di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei
Centri operativi  antincendio  boschivo  del  Corpo  forestale  dello
Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le
direzioni regionali. 
  3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta
attiva contro  gli  incendi  boschivi  anche  con  mezzi  aerei,  con
specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei  carabinieri  e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalita' di
utilizzo  congiunto  dei  relativi  centri  di  formazione  confluiti
nell'Arma dei carabinieri. 
                               Art. 10 
 
Attribuzione alla Polizia di  Stato  e  al  Corpo  della  guardia  di
  finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato 
  1. In relazione a quanto  previsto  all'articolo  7,  comma  1,  le
seguenti  funzioni  svolte  dal  Corpo  forestale  dello  Stato  sono
attribuite: 
  a) alla Polizia di Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica
e di prevenzione e contrasto della criminalita' organizzata in ambito
interforze; 
  b) al Corpo della guardia di finanza, in  materia  di  soccorso  in
montagna, sorveglianza delle acque  marine  confinanti  con  le  aree
naturali protette  e  controllo  doganale  in  materia  di  commercio
illegale della flora e della fauna in via  di  estinzione,  ai  sensi
delle convenzioni internazionali vigenti e della  relativa  normativa
nazionale e comunitaria, da esercitarsi, esclusivamente in  relazione
all'attivita' di cui al decreto del Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio n. 176 dell'8 luglio  2005,  anche  tramite  le
unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri. 
                               Art. 11 
 
              Disposizioni concernenti altre attivita' 
                   del Corpo forestale dello Stato 
 
  1. In relazione al riordino delle funzioni  di  polizia  di  tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare,  nonche'  nel  campo  della
sicurezza   e   dei   controlli   nel   settore   agroalimentare    e
all'attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9  e  10,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  provvede
alle seguenti attivita': 
  a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali  nazionali  in
sede europea e internazionale e raccordo con le  politiche  forestali
regionali; 
  b) certificazione in  materia  di  commercio  internazionale  e  di
detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,
di cui all'articolo 8-quinquies, comma  3-quinquies,  della  legge  7
febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma  dei
carabinieri; 
  c) tenuta dell'elenco  degli  alberi  monumentali  e  rilascio  del
parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4,  della  legge  14  gennaio
2013, n. 10. 
  2. All'esercizio delle attivita' di cui al comma  1,  il  Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  provvede  con  il
personale trasferito ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  1,  ultimo
periodo. A tal fine, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri da adottare ai sensi  dell'articolo  2,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'  adeguata  la  struttura
organizzativa del predetto Ministero. 
                               Art. 12 
 
            Contingenti del personale del Corpo forestale 
                             dello Stato 
 
  1. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e
10 le  dotazioni  organiche  dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato  e  del  Corpo
della guardia di finanza, rideterminate  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 1, lettera a), della  legge,  sono  incrementate  delle  unita'
corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di  appartenenza,  di
cui alla tabella A allegata  al  presente  decreto.  Un  contingente,
indicato nella  stessa  tabella,  e'  assegnato,  con  corrispondente
incremento della dotazione organica,  al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  per  le  esigenze  connesse  allo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 11,  sulla  base  dei
criteri di cui al comma 2. 
  2.  Il  Capo  del  Corpo  forestale   dello   Stato,   con   propri
provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e pubblicati sul Bollettino ufficiale del
medesimo Corpo, individua, per  ruolo  di  appartenenza,  sulla  base
dello stato matricolare e della ulteriore  documentazione  attestante
il servizio prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma
1, presso la quale ciascuna unita' di personale e' assegnata: 
    a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  nelle  unita'  dedicate  all'assolvimento   delle
funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni,  e  in
particolare: 
      1) per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi
dell'articolo 7: 
        tutto il personale assegnato  negli  uffici,  nei  reparti  e
negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite,
ivi  compreso  quello  in  servizio  presso  le  sezioni  di  polizia
giudiziaria delle Procure della Repubblica, il  quale  permane  nelle
medesime sezioni per  l'assolvimento  delle  specifiche  funzioni  in
materia di illeciti ambientali e agroalimentari; 
      2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco ai sensi dell'articolo 9: 
  centri operativi antincendio boschivo (COAB); 
  nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS); 
  linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attivita',  nella
consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1; 
  centro operativo aereo unificato (COAU); 
      3) per le funzioni attribuite alla Polizia di  Stato  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera a): 
        aliquote  in  servizio  presso  la  direzione   investigativa
antimafia (DIA); 
      4) per le funzioni attribuite al Corpo della Guardia di finanza
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b): 
  servizio di soccorso alpino-forestale (SAF); 
  squadre nautiche e marittime (SNEM); 
      5) per le attivita' a cui provvede il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11: 
  servizio centrale certificazione CITES; 
  unita' organizzative dirigenziali per i rapporti  internazionali  e
raccordo nazionale e per i rapporti con le  regioni  e  attivita'  di
monitoraggio, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2005; 
    b) tenendo altresi' conto dei seguenti criteri: 
  1) per il personale  dei  ruoli  direttivi  e  dirigenti,  servizio
svolto nelle unita' dedicate di cui alla lettera a), numero  2),  per
almeno sei mesi nel quinquennio antecedente la  data  di  entrata  in
vigore del presente provvedimento, nonche' specializzazioni possedute
o particolari incarichi ricoperti; 
  2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco ai sensi dell'articolo 9, l'anzianita'  nella  specializzazione
di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e,  a  parita'  di
anzianita' nella specializzazione, la minore eta' anagrafica; 
  3) per le funzioni  attribuite  alla  Polizia  di  Stato  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera a), la frequenza  dello  specifico
corso di  formazione  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ordine
pubblico in assetto e la minore eta' anagrafica; 
  4) per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' a  cui
provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ai sensi dell'articolo 11, l'impiego  presso  unita'  amministrative,
contabili e logistiche dell'Ispettorato generale del Corpo  forestale
dello Stato; 
    c) qualora, in base  ai  criteri  sopra  specificati,  le  unita'
assegnate alle Amministrazioni di cui al  comma  1  siano  in  numero
inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, tenendo  altresi'
conto,  fino  alla  concorrenza  dei  medesimi   contingenti,   delle
attivita' svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni. 
  3.  Nello  stesso  termine  di  cui  al  comma  2,  ai  fini  della
determinazione del contingente limitato di cui all'articolo 8,  comma
1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su  proposta  del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti
disponibili  e  tenuto  conto   del   rispettivo   fabbisogno,   sono
individuate,  preferibilmente  tra  quelle  che   svolgono   funzioni
attinenti alle professionalita'  del  personale  da  ricollocare,  le
Amministrazioni statali, verso le quali e' consentito il transito  di
cui al comma 4, con conseguente attribuzione al personale interessato
dell'assegno ad personam di cui allo  stesso  articolo  8,  comma  1,
lettera a), numero 2), ultimo periodo della legge.  Con  il  medesimo
decreto sono definiti  i  criteri  da  applicare  alle  procedure  di
mobilita' e le tabelle di equiparazione. Con successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  adottato  con  le  medesime
modalita' di cui  al  primo  periodo,  sono  individuate  le  risorse
finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie. 
  4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei  venti  giorni
successivi  alla  pubblicazione  del  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri, di  cui  al  comma  3,  primo  periodo,  puo'
presentare domanda per il transito in altra  amministrazione  statale
tra quelle individuate dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 3, primo periodo, e  con  le  modalita'  ivi
indicate. Nella medesima domanda puo' essere indicato se, in caso  di
mancato accoglimento della  stessa,  si  intende  rimanere  assegnati
all'Amministrazione di destinazione individuata con il  provvedimento
di cui al comma 2 e, in  tal  caso,  il  mancato  accoglimento  della
domanda determina la definitivita' del provvedimento di assegnazione.
In   caso   di   mancata   indicazione   per    rimanere    assegnato
all'Amministrazione di destinazione, il  mancato  accoglimento  della
domanda determina gli effetti di cui al comma 6. 
  5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete,
a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno  ad  personam  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
legge. 
  6. Nel caso in cui, alla data del 15 novembre  2016,  il  personale
che ha presentato la domanda  di  cui  al  comma  4,  non  sia  stato
ricollocato in altra amministrazione statale tra  quelle  individuate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
3, primo periodo, e non abbia optato per la riassegnazione  ai  sensi
del comma 4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto  con
le   organizzazioni   sindacali,   a   definire   altre   forme    di
ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31
dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto
sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le  disposizioni
dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165.  Al  personale  ricollocato  ai  sensi  del  presente  comma  e'
attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30,  comma
2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  7. Qualora, successivamente ai provvedimenti di assegnazione di cui
ai commi 2 e 4, secondo periodo, il numero delle unita' di  personale
trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate  ai
sensi del comma 1, si puo' ricorrere esclusivamente: 
  a)  alle   risorse   finanziarie   corrispondenti   alle   facolta'
assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a  legislazione
vigente non esercitate, al netto di  quelle  indicate  in  nota  alla
tabella A di cui  al  comma  1.  La  ripartizione  di  tali  facolta'
assunzionali e' effettuata con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentiti i ministri interessati; 
  b)  ai  risparmi  di  spesa  corrispondenti  al  minor  trattamento
economico spettante al personale transitato ai  sensi  del  comma  4,
accertati mediante decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere destinati alle amministrazioni interessate  sulla  base  della
ripartizione prevista dal presente comma. 
  8. Le  residue  quote  delle  dotazioni  organiche  indicate  nella
tabella  A  di  cui  al  comma  1,  eventualmente   non   interessate
dall'applicazione del  comma  7,  sono  rese  indisponibili  sino  al
verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai
sensi dei commi 4 e 6. 
  9. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentiti i ministri  interessati,  sono  accertate  e  assegnate  alle
amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni  previste
a legislazione vigente in relazione alle quote di dotazioni organiche
indisponibili di cui al  comma  8,  le  risorse  finanziarie  che  si
rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal  servizio  previste
al medesimo comma 8, nonche'  definite  le  modalita'  di  attuazione
dello stesso comma per l'individuazione delle dotazioni organiche  da
rendere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie che si rendono
disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al  comma
8, sono destinate secondo le modalita' previste dal successivo  comma
10. 
  10. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  1,
lettera  a),  numero  3),  della  legge,  le   risorse   finanziarie,
corrispondenti alle facolta' assunzionali del Corpo  forestale  dello
Stato non impiegate per le finalita' di cui al comma 7,  lettera  a),
nonche' i risparmi di spesa non  utilizzati  ai  sensi  del  medesimo
comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50  per  cento,
all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze  di  polizia  di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge. 
  11. In relazione alle eventuali modifiche che  possono  intervenire
fino alla data del 1° gennaio 2017, la tabella A di cui al comma 1 e'
aggiornata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
                               Art. 13 
 
          Trasferimento di risorse logistiche, strumentali 
            e finanziarie del Corpo forestale dello Stato 
 
  1. Con uno o piu' decreti del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
finanze e  degli  altri  Ministri  interessati,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in  uso  ascritti
al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli  strumenti,
i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture  e  ogni  altra
pertinenza del  Corpo  forestale  dello  Stato  che  sono  trasferiti
all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia  di  finanza,  e  sono
stabilite le relative modalita' di trasferimento. 
  2. All'esito delle procedure di  trasferimento  del  personale  del
Corpo  forestale  dello  Stato,  le  pertinenti  risorse  finanziarie
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali destinate  al  trattamento  economico
del personale interessato sono trasferite  ai  relativi  capitoli  di
bilancio delle amministrazioni statali competenti. 
  3. Al fine  di  garantire  la  continuita'  nel  perseguimento  dei
compiti gia' svolti dal Corpo  forestale  dello  Stato,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti: 
  a) ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire
le  risorse  finanziarie  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  ai
relativi  capitoli  di   bilancio   delle   Amministrazioni   statali
competenti ai fini  di  consentire  lo  svolgimento  delle  attivita'
preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato; 
  b) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti  programmi  degli
stati di previsione delle Amministrazioni di cui agli articoli 7,  9,
10 e 11 in relazione alle funzioni, ai compiti e alle attivita'  alle
stesse trasferiti, delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato da amministrazioni ed enti pubblici in  virtu'  di  accordi  di
programma, convenzioni e intese per il  raggiungimento  di  finalita'
comuni in materia di lotta contro  gli  incendi  boschivi,  sicurezza
pubblica, monitoraggio e protezione  dell'ambiente,  divulgazione  ed
educazione ambientale e tutela delle riserve  naturali  statali  gia'
affidate al  Corpo  medesimo,  ivi  compresa  la  salvaguardia  della
biodiversita' anche attraverso  la  vivaistica  sperimentale  per  la
conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali. 
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'   altresi'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  ai
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  della
difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato: 
  a) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonche' dai
corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso all'
Arma  dei  carabinieri  per  i  controlli  effettuati  ai  sensi  del
Regolamento n. 907/2014/UE; 
  b) dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle somme gia'
di pertinenza del Corpo forestale dello Stato e detenute dalla  Cassa
medesima, individuate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  ha
facolta' di stipulare, nelle  materie  oggetto  delle  funzioni  gia'
svolte dal Corpo forestale dello  Stato  e  trasferite  all'Arma  dei
carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per  l'affidamento
di compiti propri delle regioni  stesse  sulla  base  di  un  accordo
quadro approvato dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281. 
  6. II Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Capo IV
Inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato

                               Art. 14 
 
                        Arma dei carabinieri 
 
  1. Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 664, e' inserito  il  seguente:  «Art.  664-bis.
(Alimentazione  del  ruolo  forestale).- 1.  Il  reclutamento   degli
ufficiali del  ruolo  forestale  dell'Arma  dei  carabinieri  avviene
mediante pubblico concorso, per titoli ed  esami,  al  quale  possono
partecipare: 
  a) i cittadini italiani che non  hanno  superato  il  trentaduesimo
anno di eta' e che sono in possesso dei requisiti  generali  previsti
per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma  dei  carabinieri,
nonche' del diploma di laurea magistrale  o  specialistica  richiesto
dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita'  del
ruolo; 
  b)  con  riserva  non  superiore  al  venti  per  cento  dei  posti
disponibili, i militari dell'Arma  dei  carabinieri  appartenenti  ai
ruoli non direttivi  e  non  dirigenti  che  non  hanno  superato  il
quarantesimo anno di eta', che hanno riportato nell'ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a «superiore alla  media»  e  sono  in
possesso del diploma di laurea magistrale o  specialistica  richiesto
dal bando di concorso. 
  2. I vincitori del concorso sono: 
  a) nominati tenenti  con  anzianita'  relativa  stabilita  in  base
all'ordine della graduatoria di merito; 
  b) ammessi a frequentare un corso di formazione.»; 
  b) all'articolo 666, dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Il numero di posti da  mettere  annualmente  a  concorso  per
l'immissione nel ruolo forestale non puo' in ogni  caso  superare  un
ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di  detto
ruolo.»; 
  c) all'articolo 683, dopo il comma  4,  e'  inserito  il  seguente:
«4-bis. AI fine di soddisfare le esigenze in materia di  sicurezza  e
tutela ambientale,  forestale  e  agroalimentare,  e'  stabilito  nei
relativi bandi di concorso,  emanati  con  decreto  ministeriale,  il
numero  di  posti  degli  ispettori   da   formare   nelle   relative
specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al  4  per  cento
dei posti da mettere a concorso. A detto personale  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»; 
  d) all'articolo 692, dopo il comma  4,  e'  inserito  il  seguente:
«4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di  sicurezza  e
tutela ambientale,  forestale  e  agroalimentare,  e'  stabilito  nei
relativi bandi di concorso,  emanati  con  decreto  ministeriale,  il
numero  di  posti  dei  sovrintendenti  da  formare  nelle   relative
specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al  4  per  cento
dei posti da mettere a concorso. A detto personale  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»; 
  e) all'articolo 708, dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di  sicurezza  e
tutela ambientale,  forestale  e  agroalimentare,  e'  stabilito  nei
relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante
generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  il  numero   di   posti   dei
carabinieri da formare nelle  relative  specializzazioni  in  misura,
comunque, non inferiore al  4  per  cento  dei  posti  da  mettere  a
concorso. A detto personale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 973, comma 2-bis.»; 
  f) dopo l'articolo 737, e' inserito  il  seguente:  «Art.  737-bis.
(Corso di formazione  per  ufficiali  del  ruolo  forestale).-  1.  I
tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare  un  corso  di
formazione, di durata non inferiore a due anni, al termine del  quale
e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della
graduatoria finale del corso.»; 
  g) all'articolo 738, comma 3, dopo  le  parole  «tecnico-logistico»
sono inserite le seguenti: «e del ruolo forestale,»; 
  h) dopo l'articolo 765, e' inserito  il  seguente:  «Art.  765-bis.
(Corso di specializzazione per ispettori dell'organizzazione  per  la
tutela forestale, ambientale e agroalimentare). -  1.  Gli  ispettori
arruolati nella riserva prevista all'articolo 683,  comma  4-bis,  al
termine dei corsi di formazione di base di cui agli  articoli  767  e
771,  comma  3-bis,  sono  ammessi  a   frequentare   un   corso   di
specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.»; 
  i) dopo l'articolo 776, e' inserito  il  seguente:  «Art.  776-bis.
(Corso di specializzazione per sovrintendenti dell'organizzazione per
la  tutela  forestale,  ambientale  e   agroalimentare).   -   1.   I
sovrintendenti arruolati nella  riserva  prevista  all'articolo  692,
comma 4-bis, al termine dei corsi di cui agli  articoli  775  e  776,
sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della  durata
non inferiore a tre mesi.»; 
  l) dopo l'articolo 783, e' inserito  il  seguente:  «Art.  783-bis.
(Corso di specializzazione per carabinieri dell'organizzazione per la
tutela forestale, ambientale e agroalimentare). -  1.  I  carabinieri
arruolati nella riserva prevista all'articolo 708,  comma  1-bis,  al
termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 783, sono ammessi
a  frequentare  un  corso  di  specializzazione,  della  durata   non
inferiore a tre mesi.»; 
  m) all'articolo 800, comma 1, le parole «e tecnico-logistico»  sono
sostituite dalle seguenti «,  tecnico-logistico  e  forestale»  e  la
parola «3.797» e' sostituita dalla seguente: «4.188»; 
  n) all'articolo 800, comma 2: 
  1) dopo la parola «ispettori» sono inserite  le  seguenti:  «e  dei
periti»; 
  2) la parola «29.531 » e' sostituita dalla seguente: «30. 979»; 
  3) la parola «13.500» e' sostituita dalla seguente: «13.920»; 
  4) dopo le parole «pubblica sicurezza» sono inserite  le  seguenti:
«e periti superiori»; 
  o) all'articolo 800, comma 3: 
  1) dopo la parola «sovrintendenti» sono inserite  le  seguenti:  «e
dei revisori»; 
  2) la parola «20.000» e' sostituita dalla seguente: «21.182»; 
    p) all'articolo 800, comma 4: 
  1) dopo la parola «carabinieri» sono inserite le seguenti: «e degli
operatori e collaboratori»; 
  2) la parola «61.450» e' sostituita dalla seguente: «65.464»; 
  q) all'articolo 821, comma 1, dopo la lettera c),  e'  aggiunta  la
seguente: «c-bis) ruolo forestale.»; 
  r) all'articolo 823, comma 1: 
  1) lettera b), la parola «21» e' sostituita con «22»; 
  2) lettera c), la parola «64» e' sostituita con «80»; 
  3) lettera d), la parola «386» e' sostituita con «465»; 
  s) l'articolo 907 e' abrogato; 
  t) all'articolo 973, dopo il comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. Il personale arruolato ai sensi  degli  articoli  683,  comma
4-bis, 692, comma 4-bis, e  708,  comma  1-bis,  e'  impiegato  nella
relativa  specializzazione,  salvo  che  non   richieda   di   essere
trasferito ad altra organizzazione  dell'Arma  dei  carabinieri,  non
prima di dieci anni di servizio prestato  nella  specialita',  ovvero
d'autorita'  per  inidoneita'  funzionale   o   per   esonero   dalla
specializzazione.»; 
  u) all'articolo 1040, comma 1, dopo la lettera c), e'  aggiunta  la
seguente: «c-bis). dall'ufficiale generale piu' elevato  in  grado  o
piu' anziano del ruolo forestale  dell'Arma  dei  carabinieri  se  la
valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.»; 
  v) all'articolo 1045, comma 1, dopo la lettera e), e'  aggiunta  la
seguente: «e-bis). da un colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei
carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.»; 
  z) all'articolo 1226-bis,  le  parole  «e  tecnico-logistico»  sono
sostituite dalle seguenti: «, tecnico-logistico e forestale»; 
  aa) dopo l'articolo 2203, e' inserito il seguente: «Art.  2203-bis.
(Disposizioni  transitorie  in  materia  di  reclutamento  del  ruolo
forestale  dell'Arma  dei  Carabinieri).  -  1.  In  relazione   alla
costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei  carabinieri,
fermo restando le consistenze organiche di cui all'articolo  800,  al
fine  della   progressiva   armonizzazione   e   fino   al   completo
avvicendamento del  personale  del  ruolo  forestale  iniziale  degli
ufficiali, le immissioni degli ufficiali  nel  ruolo  forestale  sono
annualmente determinate, in ragione dell'andamento delle  consistenze
del  personale  in  servizio  degli  ufficiali  del  ruolo  forestale
iniziale, con decreto del Ministro della difesa.»; 
  bb) dopo  l'articolo  2203-bis,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.
2203-ter. (Disposizioni transitorie in materia  di  reclutamento  del
personale dei ruoli non  direttivi  e  non  dirigenti  dell'Arma  dei
carabinieri  per  le  esigenze  in  materia  di  sicurezza  e  tutela
ambientale, forestale  e  agroalimentare).  - 1.  In  relazione  alla
costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma  dei  carabinieri
ed alla progressiva specializzazione  di  personale  reclutato  nella
stessa Arma al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza
e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, il numero dei  posti
riservati al personale da formare nelle relative specializzazioni  di
cui agli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis,  e  708,  comma
1-bis, e' determinato annualmente dal Comandante  generale  dell'Arma
dei   carabinieri   in   corrispondenza   delle   vacanze   organiche
verificatesi  nei  corrispondenti  ruoli  forestali   dell'Arma   dei
carabinieri, ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
2214-quater, commi da 15 a 19.»; 
  cc) dopo l'articolo 2212, e' inserito il seguente: «Art.  2212-bis.
(Ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Per  gli  ufficiali
dell'Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato
e' istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in  servizio
permanente. 
  2. Per gli ispettori  dell'Arma  dei  carabinieri  provenienti  dal
Corpo forestale dello Stato e' istituito  il  ruolo  forestale  degli
ispettori in servizio permanente. 
  3. Per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri  provenienti  dal
Corpo forestale dello Stato  e'  istituito  il  ruolo  forestale  dei
sovrintendenti in servizio permanente. 
  4. Per  gli  appuntati  e  carabinieri  dell'Arma  dei  carabinieri
provenienti dal Corpo forestale dello Stato  e'  istituito  il  ruolo
forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente. 
  5. Per i periti dell'Arma dei  carabinieri  provenienti  dal  Corpo
forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale dei  periti  in
servizio permanente. 
  6. Per i revisori dell'Arma dei carabinieri provenienti  dal  Corpo
forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale dei revisori in
servizio permanente. 
  7. Per gli operatori  e  collaboratori  dell'Arma  dei  carabinieri
provenienti dal Corpo forestale dello Stato  e'  istituito  il  ruolo
forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente.»; 
    dd) dopo l'articolo 2212-bis,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.
2212-ter. (Consistenze organiche  dei  ruoli  forestale  e  forestale
iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Al fine  di
garantire  l'espletamento  delle  funzioni  in  materia   di   tutela
dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel campo  della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme  restando
le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800  e  fino
alla completa armonizzazione  dei  ruoli  forestali  degli  ufficiali
dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale
iniziale  degli  ufficiali  sono  progressivamente   devolute   nella
consistenza del ruolo forestale  dell'Arma  dei  carabinieri  di  cui
all'art. 821, comma 1, lettera c-bis). 
  2. L'entita' del graduale trasferimento delle  dotazioni  organiche
di cui al comma 1 e' annualmente determinata con decreto del Ministro
della difesa, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.»; 
    ee) dopo l'articolo 2212-ter, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2212-quater. (Personale dei  ruoli  forestali  dell'Arma  dei
carabinieri). - 1. In relazione alla costituzione iniziale dei  ruoli
forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme  restando  le  consistenze
organiche  complessive  di  cui  all'articolo  800,   al   fine   del
progressivo riassorbimento e  fino  al  completo  avvicendamento  del
personale dei  ruoli  forestali  degli  ispettori,  dei  periti,  dei
sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati  e  carabinieri,  degli
operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri,  ferme  restando
le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19, le
vacanze   organiche   verificatesi   nei    predetti    ruoli    sono
progressivamente   devolute   in   aumento   alla   consistenza   dei
corrispondenti ed equiparati ruoli dell'Arma dei carabinieri.»; 
    ff) dopo l'articolo 2212-quater, e' inserito il  seguente:  «Art.
2212-quinquies.  (Funzioni  del  personale  appartenente   al   ruolo
forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri). -  1.  Il  personale
del  ruolo  forestale  dei  periti  svolge  funzioni  che  richiedono
preparazione    specialistica    e    conoscenza     di     procedure
tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili,  anche  complesse  e
collabora all'attivita' istruttoria  e  di  studio.  Svolge  altresi'
funzioni di ispettore fitosanitario ai  sensi  dell'articolo  34  del
decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  214.  Ha  conoscenza  del
funzionamento e dell'uso di apparecchiature  e  di  procedure,  anche
complesse, per l'elaborazione automatica dei dati  e  il  trattamento
dei testi. 
  2. Nell'ambito di direttive di massima  ha  autonomia  operativa  e
responsabilita'  diretta  connesse  sia  con  la  predisposizione   e
attuazione delle attivita' che con l'elaborazione degli atti relativi
ai compiti affidatigli. 
  3. Puo' essere preposto ad unita' operative coordinando l'attivita'
di piu' persone con piena responsabilita' per  l'attivita'  svolta  e
per i risultati conseguiti. Puo' inoltre svolgere, in relazione  alla
professionalita' posseduta, compiti di formazione  e  istruzione  del
personale. 
  4. Ai periti superiori, oltre ai compiti  sopra  specificati,  sono
attribuite  funzioni   richiedenti   una   qualificata   preparazione
professionale nel settore al quale sono adibiti,  con  conoscenze  di
elevato  contenuto  specialistico.  Collaborano   con   i   superiori
gerarchici  in  studi,  esperimenti  e  altre  attivita'  richiedenti
qualificata preparazione professionale. 
  5.  Nell'ambito  del  ruolo  forestale  dei  periti,  il  personale
appartenente ai gradi di vice perito, perito e perito capo in caso di
impedimento o di assenza puo' sostituire il superiore gerarchica»; 
    gg) dopo l'articolo  2212-quinquies,  e'  inserito  il  seguente:
«Art. 2212-sexies. (Mansioni  del  personale  appartenente  al  ruolo
forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il  personale
appartenente  al  ruolo  forestale  dei  revisori   svolge   mansioni
richiedenti  conoscenza  specialistica  e  particolare  perizia   nel
settore al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di  mezzi
e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati
nell'ambito delle direttive  di  massima  ricevute.  Svolge  altresi'
funzioni di agente fitosanitario ai sensi  dell'articolo  34-bis  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 
  2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore  di  impiego,
attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate,  con
responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con  i  propri
superiori  gerarchici  e  puo'  sostituirli  in  caso  di  temporaneo
impedimento o assenza. 
  3. Al personale del grado di revisore capo,  oltre  a  quanto  gia'
specificato,  possono  essere  attribuiti   incarichi   specialistici
richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti
compiti di addestramento del personale sottordinato.»; 
    hh) dopo l'articolo 2212-sexies, e' inserito il  seguente:  «Art.
2212-septies. (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale
degli operatori e collaboratori). -  1. Il personale appartenente  al
ruolo forestale degli operatori e dei collaboratori  svolge  mansioni
esecutive  anche  di  natura  tecnico-strumentale  con  capacita'  di
utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure
predeterminate. Le  prestazioni  lavorative  sono  caratterizzate  da
margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale  esposizione
a rischi specifici. 
  2. I collaboratori e i collaboratori  capo  possono,  in  relazione
alla professionalita' posseduta, svolgere  compiti  di  addestramento
del personale sottordinato e avere  responsabilita'  di  guida  e  di
controllo di altre persone.»; 
    ii) dopo l'articolo 2212-septies, e' inserito il seguente:  «Art.
2212-octies.  (Successione  e  corrispondenza  dei  gradi  nei  ruoli
forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). -  1.
La successione e la corrispondenza dei gradi  dei  sottufficiali  dei
ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri sono cosi'  determinate  in
ordine crescente: 
  a) vice revisore: vice brigadiere; 
  b) revisore: brigadiere; 
  c) revisore capo: brigadiere capo; 
  d) vice perito: maresciallo; 
  e) perito: maresciallo ordinario; 
  f) perito capo: maresciallo capo; 
  g) perito superiore: maresciallo aiutante  sostituto  ufficiale  di
pubblica sicurezza. 
  2. La denominazione di perito  superiore  scelto  corrisponde  alla
qualifica di luogotenente.»; 
    ll) dopo l'articolo 2212-octies, e' inserito il  seguente:  «Art.
2212-nonies.  Successione  e  corrispondenza  dei  gradi  nei   ruoli
forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei  carabinieri.
1. La successione e la corrispondenza  dei  gradi  dei  graduati  dei
ruoli  forestali  degli  operatori   e   collaboratori   sono   cosi'
determinate in ordine crescente: 
  a) operatore: carabiniere; 
  b) operatore scelto: carabiniere scelto; 
  c) collaboratore: appuntato; 
  d) collaboratore capo: appuntato scelto. 
    mm) dopo l'articolo 2214-ter,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.
2214-quater. Transito del personale appartenente al  Corpo  forestale
dello Stato nell'Arma dei carabinieri. 
  1. Il transito  del  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
nell'Arma dei carabinieri avviene secondo  la  corrispondenza  con  i
gradi  militari  ai  sensi  degli   articoli   632,   2212-octies   e
2212-nonies, con l'anzianita' nella qualifica posseduta e  mantenendo
l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di
luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti  sostituti  ufficiali
di  pubblica  sicurezza  corrisponde  alla  denominazione  di  scelto
attribuita agli ispettori superiori. 
  2.  Il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato   transitato
nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare. 
  3.  Al  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato   transitato
nell'Arma dei  carabinieri  si  applicano  i  limiti  d'eta'  per  la
cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche  del  Corpo
forestale dello Stato dagli articoli 4  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,  e  2  del  decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 
  4.  Al  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato   transitato
nell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni in materia
di ausiliaria di cui all'articolo  886  e  al  Titolo  V,  Capo  VII,
Sezione III. 
  5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al
ruolo dei dirigenti del Corpo  forestale  dello  Stato  transita  nel
ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di
cui all'articolo 2212-bis, comma 1. Per il transito  dalla  qualifica
di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello e'
necessario aver maturato un periodo  di  permanenza  effettiva  nella
qualifica di almeno due anni. 
  6. Il personale appartenente al ruolo  degli  ispettori  del  Corpo
forestale dello stato transita nel ruolo  forestale  degli  ispettori
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 2. 
  7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del  Corpo
forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 3. 
  8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del
Corpo forestale  dello  Stato  transita  nel  ruolo  forestale  degli
appuntati  e  carabinieri   dell'Arma   dei   carabinieri,   di   cui
all'articolo 2212-bis, comma 4. 
  9.  Il  personale  appartenente  al  ruolo  dei  periti  del  Corpo
forestale  dello  Stato  transita  nel  ruolo  forestale  dei  periti
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 5. 
  10. Il personale appartenente  al  ruolo  dei  revisori  del  Corpo
forestale dello Stato  transita  nel  ruolo  forestale  dei  revisori
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 6. 
  11.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli   degli   operatori   e
collaboratori del Corpo forestale  dello  Stato  transita  nel  ruolo
forestale degli operatori e collaboratori dell' Arma dei carabinieri,
di cui all'articolo 2212-bis, comma 7. 
  12. Al personale dei  ruoli  forestali  iniziale  degli  ufficiali,
degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati  e  carabinieri
dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le  qualifiche  di  polizia
giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti  ruoli
e gradi dagli articoli 178 e 179. 
  13. Al personale dei ruoli forestali  dei  periti  e  dei  revisori
dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di  ufficiale
di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza,  limitatamente
all'esercizio delle funzioni attribuite. 
  14.  Al  personale  dei   ruoli   forestali   degli   operatori   e
collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche
di agente di polizia giudiziaria  e  agente  di  pubblica  sicurezza,
limitatamente all' esercizio delle funzioni attribuite. 
  15. Il personale dei ruoli forestali  dei  sovrintendenti  e  degli
appuntati e carabinieri in possesso di un'anzianita' di servizio  non
inferiore a  sette  anni  puo'  accedere  al  ruolo  forestale  degli
ispettori, in misura non inferiore al sessanta per  cento  dei  posti
disponibili, mediante concorso interno per titoli ed  esami,  secondo
modalita'  stabilite  annualmente  con  decreto  del  Ministro  della
difesa, e previo superamento di un corso di formazione  specialistica
di durata non inferiore a sei mesi. 
  16. Il personale del ruolo forestale degli appuntati e  carabinieri
con almeno quattro anni di servizio effettivo puo' accedere al  ruolo
forestale dei sovrintendenti, nel limite del quaranta per  cento  dei
posti disponibili, mediante concorso interno  per  titoli  ed  esami,
secondo modalita' stabilite  annualmente  con  decreto  del  Ministro
della  difesa,  e  previo  superamento  di  un  corso  di  formazione
specialistica di durata non inferiore a tre mesi. 
  17. Gli appuntati scelti del  ruolo  forestale  degli  appuntati  e
carabinieri possono accedere al ruolo forestale  dei  sovrintendenti,
nel limite del sessanta per cento  dei  posti  disponibili,  mediante
concorso interno per titoli, secondo modalita' stabilite  annualmente
con decreto del Ministro della difesa, e  previo  superamento  di  un
corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi. 
  18. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori
e  collaboratori  in  possesso  di  un'anzianita'  di  servizio   non
inferiore a sette anni puo' accedere al ruolo forestale  dei  periti,
in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti  disponibili,
mediante concorso per titoli ed esami,  secondo  modalita'  stabilite
annualmente  con  decreto  del  Ministro  della   difesa   e   previo
superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore
a sei mesi. Un terzo dei posti e' riservato al  personale  del  ruolo
forestale dei revisori, anche se privo del titolo di studio previsto. 
  19.  Il  personale  del   ruolo   forestale   degli   operatori   e
collaboratori dei carabinieri con almeno quattro  anni  di  effettivo
servizio puo' accedere al ruolo forestale dei revisori, in misura non
inferiore al settantacinque per cento dei posti disponibili, mediante
concorso interno per titoli ed  esami,  secondo  modalita'  stabilite
annualmente  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,   e   previo
superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore
a  tre  mesi.  Il  trenta  per  cento  dei  posti  e'  riservato   ai
collaboratori capo. 
  20.  Il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato  transitato
nell'Arma dei carabinieri: 
    a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
    b) all'atto del transito, compatibilmente con  il  nuovo  assetto
organizzativo, viene confermato nella stessa  sede  di  servizio,  in
relazione  alle  esigenze  di  mantenimento   della   specialita'   e
dell'unitarieta'  delle  funzioni  di  presidio  dell'ambiente,   del
territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare. 
  21. Nelle  more  del  rinnovo  degli  organi  della  rappresentanza
militare  ai  sensi  dell'articolo  2257,  il  personale  del   Corpo
forestale  dello  Stato  transitato  nell'Arma  dei  carabinieri   e'
chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel  rispetto  dei
criteri di cui all'articolo 935  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati  per  la  composizione  dei
consigli di base  di  rappresentanza  di  cui  all'articolo  875  del
medesimo decreto, istituiti presso il  Comando  di  cui  all'articolo
174-bis, comma 2, lettera a), nonche'  presso  il  Servizio  centrale
della Scuola  del  Corpo  forestale  e  presso  i  Comandi  regionali
confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli
fini elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche. 
  22. Nelle  more  del  rinnovo  degli  organi  della  rappresentanza
militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati dei consigli di base
eletti secondo la  procedura  di  cui  al  comma  21,  eleggono  otto
rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui  all'articolo
872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito
presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a). 
  23. Nelle  more  del  rinnovo  degli  organi  della  rappresentanza
militare ai  sensi  dell'articolo  2257,  i  delegati  del  consiglio
intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono  un  rappresentante,
il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della  sezione
Carabinieri  del  consiglio  centrale  di   rappresentanza   e   alle
commissioni interforze di  tutte  le  categorie.  Risulta  eletto  il
delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti,
il quale e' chiamato a rappresentare unitariamente le  categorie  del
ruolo forestale. 
  24.  Al  personale  dei  ruoli  forestali  degli   ispettori,   dei
sovrintendenti e degli  appuntati  e  carabinieri  e'  consentito  il
transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei  revisori
e degli operatori  e  collaboratori  dell'Arma  dei  carabinieri  per
anzianita',  in  misura  non  superiore  al  dieci  per  cento  delle
consistenze organiche del ruolo di  destinazione,  secondo  modalita'
stabilite con decreto del Ministro della difesa.»; 
    nn)  dopo  l'articolo  2223,  e'  inserito  il  seguente:   «Art.
2223-bis. (Regime transitorio per gli ufficiali del  ruolo  forestale
iniziale  dell'Arma  dei  carabinieri).  - 1.  Fino   all'anno   2037
compreso, in relazione alla progressiva devoluzione  delle  dotazioni
organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma  dei
carabinieri  e  al  fine  del  progressivo  assestamento  del   ruolo
forestale, le disposizioni di cui agli articoli 900  e  1099  non  si
applicano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo  del
ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»; 
    oo)  dopo  l'articolo  2247,  e'  inserito  il  seguente:   «Art.
2247-bis. (Avanzamento del personale del Corpo forestale dello  Stato
transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei  carabinieri).  - 1.  Le
dotazioni organiche  iniziali  e  le  progressioni  di  carriera  del
personale transitato nel ruolo  forestale  iniziale  degli  ufficiali
dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4,  quadro  V,
allegata al presente codice. 
  2.  Fino  all'anno  2037  compreso,   per   esprimere   i   giudizi
sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale  e  del
ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri: 
  a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri
di cui all'articolo 1040, e' integrata dal generale di divisione  del
ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri e, con funzioni di
segretario senza diritto  di  voto,  dal  generale  di  brigata  piu'
anziano del medesimo ruolo; 
  b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri
di cui all'articolo 1045, e' integrata da: 
  1) un generale di brigata del ruolo  forestale  iniziale  dell'Arma
dei carabinieri; 
  2)  un  colonnello  del  ruolo  forestale  iniziale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
  3. Per i gradi degli ufficiali del  ruolo  forestale  iniziale  nei
quali le promozioni a scelta si effettuano  a  vacanza,  il  Ministro
della difesa, per gli anni  in  cui  non  sono  previste  promozioni,
approva egualmente la graduatoria, ma  il  Direttore  generale  della
Direzione generale per il  personale  militare  forma  il  quadro  di
avanzamento solo se nel corso dell'anno  si  verificano  una  o  piu'
vacanze nei gradi rispettivamente superiori. 
  4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo  forestale  iniziale
dell'Arma dei carabinieri non si applicano  le  disposizioni  di  cui
agli articoli 2242 e 2250. 
  5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo
forestale degli ispettori dell'Arma dei  carabinieri  sono  stabilite
nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice. 
  6. Le progressioni di carriera dei  sovrintendenti  transitati  nel
ruolo forestale dei sovrintendenti  dell'Arma  dei  carabinieri  sono
stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice. 
  7. Le  progressioni  di  carriera  degli  appuntati  e  carabinieri
transitati  nel  ruolo  forestale  degli  appuntati   e   carabinieri
dell'Arma dei carabinieri sono  stabilite  nella  tabella  4,  quadro
VIII, allegata al presente codice. 
  8. Le progressioni di carriera  dei  periti  transitati  nel  ruolo
forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono  stabilite  nella
tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice. 
  9. Le progressioni di carriera dei revisori  transitati  nel  ruolo
forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella
tabella 4, quadro X, allegata al presente codice. 
  10. Le progressioni di carriera  degli  operatori  e  collaboratori
transitati  nel  ruolo  forestale  degli  operatori  e  collaboratori
dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro  XI,
allegata al presente codice. 
  11. Per esprimere i  giudizi  sull'avanzamento  del  personale  dei
ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli  appuntati
e  carabinieri,  dei  periti,  dei  revisori  e  degli  operatori   e
collaboratori dell'Arma dei carabinieri, i membri  della  commissione
di avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui al comma  4,  lettera
b), dell'articolo 1047, sono: 
  a) un generale di brigata del ruolo  forestale  iniziale  dell'Arma
dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente; 
  b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; 
  c) tre  colonnelli  del  ruolo  forestale  iniziale  dell'Arma  dei
carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario; 
  d) due marescialli  aiutanti  del  ruolo  ispettori  dell'Arma  dei
carabinieri, se si tratta  di  valutazione  di  personale  del  ruolo
forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
  e) due marescialli aiutanti del  ruolo  forestale  degli  ispettori
dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione  di  personale
del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
  f) un brigadiere capo del ruolo dei  sovrintendenti  dell'Arma  dei
carabinieri, se si tratta  di  valutazione  di  personale  del  ruolo
forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; 
  g) un  brigadiere  capo  del  ruolo  forestale  dei  sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione  di  personale
del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; 
  h) un appuntato scelto del  ruolo  degli  appuntati  e  carabinieri
dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione  di  personale
del ruolo forestale  degli  appuntati  e  carabinieri  dell'Arma  dei
carabinieri; 
  i) un appuntato  scelto  del  ruolo  forestale  degli  appuntati  e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di
personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma
dei carabinieri; 
  l) un perito superiore o un revisore capo o un  collaboratore  capo
dei ruoli  forestali  dell'Arma  dei  carabinieri  se  si  tratta  di
valutazione di personale, rispettivamente, dei  ruoli  forestali  dei
periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma  dei
carabinieri. 
  12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato
transitato  nei  ruoli  forestali  dell'Arma   dei   carabinieri   si
applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di  cui  al
libro  quarto,  titolo  VII,  riferite  a  corrispondenti   ruoli   e
categorie.»; 
    pp) dopo l'articolo 2247-bis,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.
2247-ter. (Elementi di giudizio per l'avanzamento del  personale  dei
ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). -  1.  Nelle  valutazioni
del personale  dei  ruoli  forestali  dell'Arma  dei  carabinieri  le
autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla  base
degli  elementi  di  cui  all'articolo  1032,  e   fondandosi   sulle
risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle  note  informative,
dai rapporti informativi e dalle schede di valutazione dell'attivita'
svolta per i dirigenti riferiti al servizio antecedente al  transito,
prestato nel Corpo forestale dello Stato.»; 
    qq) dopo l'articolo 2247-ter,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.
2247-quater. (Nomina del Vice Comandante del Comando  unita'  per  la
tutela  forestale,  ambientale   e   agroalimentare   dell'Arma   dei
carabinieri). - 1. All'atto del  transito  del  personale  del  Corpo
forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, per la  costituzione
iniziale  del  ruolo  forestale  dell'Arma  dei  carabinieri  e   per
l'istituzione del Comando unita' per la tutela forestale,  ambientale
e  agroalimentare  di   cui   all'articolo   174-bis,   con   decreto
interministeriale  dei  Ministri  della  difesa  e  delle   politiche
agricole e forestali, adottato su proposta  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri e trasmesso per  il  tramite  del  Capo  di
Stato  maggiore  della  difesa,  si  procede  alla  nomina  del  Vice
comandante del predetto Comando, scelto tra gli ufficiali in servizio
permanente effettivo con grado  di  generale  di  brigata  del  ruolo
forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, a cui e'  conferito  il
grado di generale di divisione del medesimo ruolo.»; 
    rr)  dopo  l'articolo  2248,  e'  inserito  il  seguente:   «Art.
2248-bis. (Regime transitorio per gli ufficiali dei  ruoli  forestali
dell'Arma dei carabinieri). - 1.  Sino  all'anno  2027  compreso,  in
relazione  alle  esigenze  connesse  con  l'assorbimento  del   Corpo
forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale  iniziale
degli ufficiali dell'Arma dei  carabinieri  nonche'  alle  necessarie
variazioni nella consistenza  organica  del  predetto  ruolo  e  alla
contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi  del
ruolo  forestale  degli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri,   il
Ministro della difesa e' autorizzato annualmente  a  modificare,  con
apposito decreto di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali,  il  numero  di
promozioni a scelta  al  grado  superiore,  la  determinazione  delle
relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi  in
cui l'avanzamento avviene ad  anzianita',  fermi  restando  i  volumi
organici complessivi.». 
                               Art. 15 
 
             Personale che transita nel Corpo nazionale 
                        dei vigili del fuoco 
 
  1. In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per  assolvere
alle specifiche competenze di cui all'articolo 9,  sono  istituiti  i
ruoli speciali antincendio boschivo (AIB)  a  esaurimento  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  come  da  tabella  B  allegata  al
presente decreto, nei quali e' inquadrato, secondo le  corrispondenze
indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa  anzianita'  di
servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che  transita  dal
Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli  ordinari  del
Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  sono  rideterminati  come  da
tabella C allegata al presente decreto. 
  2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma
1 si  applicano,  nell'ambito  dei  posti  di  cui  alla  tabella  A,
dell'articolo  12,  comma  1,  le   disposizioni   vigenti   per   il
corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco  in
materia di stato giuridico, progressione in  carriera  e  trattamento
economico. 
  3.  Le  cessazioni  progressivamente  determinatesi  nei  ruoli   a
esaurimento di cui al comma 1, alimentano  le  facolta'  assunzionali
dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  4. Il personale del Corpo forestale dello Stato  che  transita  nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente  con  il  nuovo
assetto  organizzativo,  e'  confermato  in  una  sede  di   servizio
collocata nello stesso ambito territoriale provinciale. 
  5. Per assicurare i livelli di  funzionalita'  della  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli
stessi, limitatamente al solo  personale  aeronavigante,  le  risorse
finanziarie trasferite con riferimento alla  spesa  di  personale  ai
sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  a)  della  legge,   non
utilizzate ai fini del  trattamento  economico  complessivo  previsto
dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del  comparto  di
negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". 
                               Art. 16 
 
           Personale che transita nel Corpo della guardia 
                             di finanza 
 
  1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza  ai
sensi dell'articolo  12,  e'  inquadrato,  a  tutti  gli  effetti,  a
eccezione del regime  dell'ausiliaria,  nei  corrispondenti  ruoli  e
gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze  di
cui alla tabella A richiamata all'articolo 1, comma  2,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  conservando  l'anzianita'  gia'
maturata nel Corpo forestale dello Stato  e  il  relativo  ordine  di
iscrizione in  ruolo,  nonche'  prendendo  posto  dopo  l'ultimo  dei
parigrado  iscritto  in  ruolo  avente  la  medesima  decorrenza   di
anzianita' di grado o di qualifica. 
  2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso  di
formazione militare e professionale, secondo le disposizioni  emanate
dal Comandante Generale della Guardia di finanza. 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 331.000 per l'anno 2017. 
                               Art. 17 
 
            Personale che transita nella Polizia di Stato 
 
  1. Il personale che  transita  nella  Polizia  di  Stato  ai  sensi
dell'articolo 12, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche
del  personale  della  medesima   Forza   di   polizia,   conservando
l'anzianita' gia' maturata nel  Corpo  forestale  dello  Stato  e  il
relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonche' prendendo posto  dopo
l'ultimo dei pari qualifica iscritto  in  ruolo  avente  la  medesima
decorrenza di anzianita' di qualifica e denominazione. 
  2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso  di
aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 180.000 per l'anno 2017. 

Capo V
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

                               Art. 18 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici  attivi  e
passivi  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  ivi  compresi   quelli
derivanti  dalla  sottoscrizione  delle  convenzioni  relative   alla
sorveglianza sui territori delle aree naturali  protette  di  rilievo
internazionale e nazionale e  dei  contratti  individuali  di  lavoro
stipulati con il personale assunto ai  sensi  della  legge  5  aprile
1985, n. 124,  fatte  salve  le  convenzioni  di  collaborazione  con
amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli  ambiti  funzionali
di cui  agli  articoli  9,  10  e  11  per  le  quali  subentrano  le
amministrazioni ivi indicate. 
  2. In deroga all'articolo 13-bis della legge  23  agosto  1988,  n.
400, le disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di  natura
non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e
attivita' del Corpo forestale dello Stato e attribuiti ai  sensi  del
presente   decreto,   devono   intendersi   riferite   all'Arma   dei
carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo  della  guardia
di finanza e al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11. 
  3. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13,  comma  1,  e'
individuata  anche  l'Amministrazione  statale   che   subentra   nei
contratti di locazione, comodato o cessione  a  qualsiasi  titolo  di
immobili sedi del personale trasferito all'Arma dei  carabinieri,  al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo
della guardia di finanza e  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11.  Entro
due  anni  dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   le
Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi
agli  immobili  che  non  risultano  necessari  all'espletamento  dei
compiti  istituzionali,  anche  in  deroga  alle  eventuali  clausole
difformi previste contrattualmente. Dal  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  4. L'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono autorizzati  ad  adottare  i  provvedimenti  occorrenti  per  il
mantenimento   dell'aeronavigabilita'   continua   degli   aeromobili
trasferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1. 
  5. In prima applicazione, i provvedimenti e  i  protocolli  di  cui
agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2  e
3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il
medesimo  termine,  al  fine  di   rafforzare   gli   interventi   di
razionalizzazione volti ad evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni,
anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento  informativo,  il
capo della polizia-direttore generale della pubblica  sicurezza  e  i
vertici delle altre Forze di  polizia  adottano  apposite  istruzioni
attraverso  cui  i  responsabili  di  ciascun  presidio  di   polizia
interessato, trasmettono alla propria  scala  gerarchica  le  notizie
relative  all'inoltro  delle  informative  di   reato   all'autorita'
giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle  norme
del codice di procedura penale. 
  6.  Al  fine   di   eliminare   progressivamente   duplicazioni   o
sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed  amministrative
assicurando  il  mantenimento  di  adeguati   livelli   di   presidio
dell'ambiente,  del  territorio,  delle  acque  e   della   sicurezza
agroalimentare,  fino  al  31  dicembre  2024  i   provvedimenti   di
istituzione e di soppressione di  comandi,  enti  e  altre  strutture
ordinative  dell'Arma  dei  carabinieri,  di  qualunque  livello   ed
organizzazione, connessi con  il  procedimento  di  assorbimento  del
Corpo forestale dello Stato, sono  adottati  con  determinazione  del
Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  previo  assenso  del
Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonche'
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  7. In relazione al riassetto dei comparti  di  specialita'  e  alla
razionalizzazione dei presidi di polizia di cui agli articoli 2 e  3,
al fine  di  realizzare  una  omogenea  e  funzionale  copertura  sul
territorio     nazionale     delle     articolazioni      periferiche
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono  apportate  le
necessarie modificazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica
22 marzo 2001, n. 208. 
  8. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo  forestale
dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore  e  di
agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e  34-bis  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente,
dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale
dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Le
predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento  funzionale  del
Servizio fitosanitario nazionale. 
  9. Il personale  appartenente  ai  ruoli  dei  periti,  revisori  e
operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato  giudicato,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  permanentemente
non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti  d'istituto
ai sensi delle  disposizioni  adottate  in  attuazione  dell'articolo
23-bis, comma 3, del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  201,
ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola
esclusione di quello di cui all'articolo  18  della  medesima  legge,
ovvero che si trovi nella condizione  di  cui  all'articolo  636  del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia  esercitato
la facolta' di cui al comma 3  del  medesimo  articolo,  e'  inserito
d'ufficio  nel  contingente  collocabile  presso  le  amministrazioni
statali  individuate  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma   3,   per
l'assegnazione  preferibilmente  nei  ruoli   del   Ministero   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali.   L'incremento   della
dotazione organica  trasferita  all'Arma  dei  carabinieri  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 1, e' corrispondentemente ridotto. 
  10. Il personale appartenente  ai  ruoli  dei  periti,  revisori  e
operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato  transitato
nei ruoli forestali dell'Arma dei  carabinieri  di  cui  all'articolo
2212-bis, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo  n.  66  del
2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di  formazione
militare di cui all'articolo 2214-quater, comma 20, lettera  a),  del
medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare  servizio
nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli  civili  del  Ministero
della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle  relative
risorse finanziarie. La corrispondente dotazione  organica  dell'Arma
dei carabinieri  e'  resa  temporaneamente  indisponibile  sino  alla
cessazione dal servizio dello stesso personale. 
  11. Il personale del Corpo  forestale  dello  Stato  transitato  ai
sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui  all'articolo
12, comma 1, conserva il regime  di  quiescenza  dell'ordinamento  di
provenienza. 
  12. Per il personale del Corpo  forestale  dello  Stato  transitato
nelle Forze di  polizia,  i  procedimenti  disciplinari  pendenti  al
momento del transito si estinguono, ad eccezione  di  quelli  da  cui
possa derivare una sanzione disciplinare di stato. 
  13. Al personale del Corpo forestale dello  Stato  al  momento  del
transito disposto ai sensi  del  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis,  della  legge  29
marzo 2001, n. 86. 
  14.  Al  fine  della  progressiva  armonizzazione  degli   istituti
previsti in via transitoria per  il  personale  del  Corpo  forestale
dello Stato transitato nell'Arma dei  carabinieri  con  quelli  degli
altri ruoli del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31
dicembre 2027, si provvede attraverso le disposizioni in  materia  di
revisione dei ruoli di cui  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),
numero 1), della legge. 
  15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro della difesa,  sono  stabilite
le procedure per il ritiro e le modalita' di custodia della  bandiera
e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato. 
  16. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  dei  Ministri  della  difesa  e  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto   sono   emanate   le
disposizioni in merito all'inquadramento, a decorrere dal 1°  gennaio
2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il quale  continua  ad
esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del  Corpo  fino
al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo. 
                               Art. 19 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. I risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4,  5  e  7,  al
netto degli oneri di cui agli articoli 4, comma 5, 7, comma 3,  16  e
17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro  per  l'anno  2016,  a
58.375.240 euro per l'anno 2017 e a 56.262.593 euro annui a decorrere
dall'anno 2018, nonche' quelli di cui all'articolo 12, comma  10,  da
accertarsi  a  consuntivo,  per  il  50  per  cento  sono   destinati
all'incremento dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  ai
fini della  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di  polizia  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge  124  del
2015. Il restante 50 per cento  e'  destinato  al  miglioramento  dei
saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  2. Le amministrazioni interessate dal presente decreto  trasmettono
annualmente al Parlamento  per  gli  anni  2016,  2017  e  2018,  una
relazione  concernente  lo  stato  di  attuazione  del  processo   di
razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali
di  cui  al  Capo  II,   volto   anche   a   dimostrare   l'effettivo
raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo. 
                               Art. 20 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana, fermo restando che i  provvedimenti  concernenti
l'attribuzione  delle  funzioni,  il  trasferimento   delle   risorse
strumentali e finanziarie e  il  transito  del  personale  del  Corpo
forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all' articolo  12,
comma 1, hanno effetto contestualmente a  decorrere  dal  1°  gennaio
2017. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 agosto 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Pinotti, Ministro della difesa 
 
                                  Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                  Martina, Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                             Allegato 
 
                              Tabella A 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              Tabella B 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              Tabella C 
 
Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
TABELLA 4: ARMA DEI CARABINIERI 
Quadro IV: Ruolo forestale 
                                             (art. 1226-bis, comma 1) 
    

=====================================================================
|     RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI     |
=====================================================================
|           |      |                 |Periodi|            |         |
|           |      |                 |minimi |            |         |
|           |      |    Anni di      |di co- |            |         |
|           |      |   anzianita'    | mando |            |         |
|           |      |     minima      |  ri-  |            |         |
|           |      |    di grado     | chie- |            |         |
|           |      |  richiesti per  |sti per|            |         |
|           |Forma |-----------------| l'in- |            |         |
|           |  di  |          | pro- | seri- |            |         |
|           |avan- |          | mo-  | mento |            |         |
|           | za-  |  Inseri- | zio- |in ali-|            |  Promo- |
|           |mento |   mento  |ne ad | quota |            | zioni a |
|           |  al  | aliquota | an-  |  di   |   Titoli,  | scelta  |
|           |grado |  valuta- | zia- | valu- |   esami,   | al gra- |
|           |supe- |   zione  | ni-  |  ta-  | corsi ri-  |do supe- |
| Grado (a) |riore | a scelta | ta'  | zione |  chiesti   |  riore  |
+===========+======+==========+======+=======+============+=========+
|     1     |  2   |    3     |  4   |   5   |     6      |    7    |
+-----------+------+----------+------+-------+------------+---------+
|Generale   |      |          |      |       |            |         |
|di Divi-   |      |          |      |       |            |         |
|sione      |  -   |    -     |  -   |   -   |     -      |    -    |
+-----------+------+----------+------+-------+------------+---------+
|Generale   |      |          |      |       |            |1 o nes- |
|di Brigata |scelta|    -     |  -   |   -   |     -      |suna (b) |
+-----------+------+----------+------+-------+------------+---------+
|Colonnello |scelta|    5     |  -   |   -   |     -      |3 o 2 (c)|
+-----------+------+----------+------+-------+------------+---------+
|Tenente    |      |          |      |       |            |         |
|Colonnello |scelta|    8     |  -   |   -   |     -      |6 o 7 (d)|
+-----------+------+----------+------+-------+------------+---------+
|           | an-  |          |      |       |            |         |
|           | zia- |          |      |       |            |         |
|Maggiore   |nita' |    -     |  7   |   -   |     -      |    -    |
+-----------+------+----------+------+-------+------------+---------+
|           | an-  |          |      |       |            |         |
|           | zia- |          |      |       |            |         |
|Capitano   |nita' |    -     |  8   |   -   |     -      |    -    |
+-----------+------+----------+------+-------+------------+---------+
|           | an-  |          |      |       |            |         |
|           | zia- |          |      |       |            |         |
|Tenente    |nita' |    -     |  1   |   -   |     -      |    -    |
+-----------+------+----------+------+-------+------------+---------+

    
    
---------------------
(a) Le dotazioni organiche di ciascun  grado  non  sono  indicate  in
relazione  alle  esigenze  connesse  con  l'assorbimento  del   Corpo
forestale dello Stato, la costituzione del ruolo  forestale  iniziale
degli  ufficiali  dell'Arma  dei   carabinieri   e   la   progressiva
devoluzione delle consistenze organiche del predetto ruolo  a  quelle
del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
    
(b) Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs. n. 66  del  2010,
ciclo di 4 anni: 1 promozione nel 1° anno; 0 promozioni nel 2°, 3°  e
4° anno; 
(c) Ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel 1° anno; 2 promozioni  nel  2°,
3° e 4° anno; 
(d) Ciclo di 2 anni: 6 promozioni nel 1° anno; 7  promozioni  nel  2°
anno; 
 
 
 
Tabella 4 
Quadro V 
                                         (articolo 2247 bis, comma 1) 
    

====================================================================
|PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DEL CORPO  FORESTALE  DELLO|
|STATO TRANSITATO NEL RUOLO  FORESTALE  INIZIALE  DEGLI   UFFICIALI|
|                    DELL'ARMA DEI CARABINIERI¹                    |
====================================================================
|      |        |      |               |Periodi|          |        |
|      |        |      |               |  mi-  |          |        |
|      |        |      |               |nimi di|          |        |
|      |        |      |    Anni di    |  co-  |          |        |
|      |        |      |   anzianita'  | mando |          |        |
|      |        |      |    minima     |  ri-  |          |        |
|      |        |Forma |   di grado    | chie- |          |        |
|      |        |di a- | richiesti per |sti per|          |        |
|      |        | van- |---------------| l'in- |          |        |
|      |        | za-  | Inseri-| pro- | seri- |          |        |
|      |        | men- |  mento | mo-  | mento |          | Promo- |
|      |        |to al |  ali-  | zio- |in ali-|          | zioni  |
|      | Consi- | gra- | quota  |ne ad | quota |  Titoli, |a scel- |
|      | stenze |do su-| valu-  | an-  |  di   |  esami,  | ta al  |
|      | organi-| pe-  | tazio- | zia- | valu- |  corsi   | grado  |
|      |che ini-| rio- |  ne a  | ni-  |  ta-  |  richie- | supe-  |
|Grado | ziali  |  re  | scelta | ta'  | zione |   sti    | riore  |
+======+========+======+========+======+=======+==========+========+
|  1   |   2    |  3   |   4    |  5   |   6   |    7     |   8    |
+------+--------+------+--------+------+-------+----------+--------+
|Gene- |        |      |        |      |       |          |        |
|rale  |        |      |        |      |       |          |        |
|di Di-|        |      |        |      |       |          |        |
|vi-   |        |      |        |      |       |          |        |
|sione |   1²   |  -   |   -    |  -   |   -   |    -     |   -    |
+------+--------+------+--------+------+-------+----------+--------+
|Gene- |        |      |        |      |       |          |        |
|rale  |        |      |        |      |       |          |        |
|di    |        |      |        |      |       |          |        |
|Bri-  |        |      |        |      |       |          | a va-  |
|gata  |   16   |scelta|   -    |  -   |   -   |    -     | canza  |
+------+--------+------+--------+------+-------+----------+--------+
|Co-   |        |      |        |      |       |          |        |
|lon-  |        |      |        |      |       |          |        |
|nel-  |        |      |        |      |       |          | a va-  |
|lo    |   79   |scelta|   3    |  -   |   -   |    -     | canza  |
+------+--------+------+--------+------+-------+----------+--------+
|Te-   |        |      |        |      |       |          |        |
|nen-  |        |      |        |      |       |          |        |
|te Co-|        |      |        |      |       |          |        |
|lon-  |        |      |        |      |       |          |        |
|nel-  |        |      |        |      |       |          | a va-  |
|lo    |  114   |scelta|   -    |  -   |   -   |    -     | canza  |
+------+--------+------+--------+------+-------+----------+--------+
|      |        | an-  |        |      |       |          |        |
|      |        | zia- |        |      |       |          |        |
|Mag-  |        | ni-  |        |      |       |          |        |
|giore |   39   | ta'  |   -    |  2   |   -   |    -     |   -    |
+------+--------+------+--------+------+-------+----------+--------+
|      |        | an-  |        |      |       |          |        |
|      |        | zia- |        |      |       |          |        |
|Capi- |        | ni-  |        |      |       |          |        |
|tano  |  142   | ta'  |   -    |  5   |   -   |    -     |   -    |
+------+--------+------+--------+------+-------+----------+--------+
|Totale|  391   |
+------+--------+

    
    
------------------
¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche  ai
corrispettivi ruoli dell'Arma dei  carabinieri,  all'esaurirsi  della
dotazione organica il presente ruolo e' da ritenersi soppresso
    
² Corrispondente a 4 facolta' assunzionali del CFS - vacanze 2016 
 
 
 
Tabella 4 
Quadro VI 
                                         (articolo 2247 bis, comma 5) 
    

=====================================================================
|    RUOLO FORESTALE DEGLI ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI¹     |
=====================================================================
|                           |                     |     Anni di     |
|                           |                     |anzianita' minima|
|                           |                     |    di grado     |
|                           |Forma di avanzamento |  richiesti per  |
|           Grado           | al grado superiore  |   avanzamento   |
+===========================+=====================+=================+
|            1              |          2          |        3        |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
|M.A.s.U.P.S. Luogotenente  |          -          |        -        |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
|Maresciallo Aiutante       |                     |                 |
|s.U.P.S.                   |Selezione per titoli |      15(a)      |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
|                           | Scelta per esami(b) |        -        |
|Maresciallo Capo           |---------------------+-----------------|
|                           |      Scelta(c)      |        8        |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
|Maresciallo Ordinario      |     Anzianita'      |        7        |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
|Maresciallo                |     Anzianita'      |        2        |
+---------------------------+---------------------+-----------------+

    
(a) art. 12, comma 5, del D.Lgs. 30.05.2003, n. 193 
(b) fino  al  50%  delle  promozioni  disponibili  della  consistenza
organica iniziale di 352 unita', al 31 dicembre dell'anno precedente 
(c) almeno per il 50% delle promozioni disponibili della  consistenza
organica iniziale di 352 unita', al 31 dicembre dell'anno precedente 
 
 
    
--------------------------
¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche  ai
corrispettivi ruoli dell'Arma dei  carabinieri,  all'esaurirsi  della
dotazione organica il presente ruolo e' da ritenersi soppresso
    
 
 
 
Tabella 4 
Quadro VII 
                                         (articolo 2247 bis, comma 6) 
    

=====================================================================
|   RUOLO FORESTALE DEI SOVRINTENDENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI¹   |
=====================================================================
|                   |                          | Anni di anzianita' |
|                   |                          |  minima di grado   |
|                   | Forma di avanzamento al  |   richiesti per    |
|       Grado       |     grado superiore      |    avanzamento     |
+===================+==========================+====================+
|         1         |            2             |         3          |
+-------------------+--------------------------+--------------------+
|Brigadiere Capo    |            -             |         -          |
+-------------------+--------------------------+--------------------+
|Brigadiere         |          Scelta          |         7          |
+-------------------+--------------------------+--------------------+
|Vice Brigadiere    |        Anzianita'        |         7          |
+-------------------+--------------------------+--------------------+

    
 
    
-------------------------
¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche  ai
corrispettivi ruoli dell'Arma dei  carabinieri,  all'esaurirsi  della
dotazione organica il presente ruolo e' da ritenersi soppresso
    
 
 
 
Tabella 4 
Quadro VIII 
                                         (articolo 2247 bis, comma 7) 
    

=====================================================================
|RUOLO FORESTALE  DEGLI  APPUNTATI  E   CARABINIERI   DELL'ARMA  DEI|
|                           CARABINIERI¹                            |
=====================================================================
|                    |                          |Anni di anzianita' |
|                    |                          |  minima di grado  |
|                    | Forma di avanzamento al  |   richiesti per   |
|       Grado        |     grado superiore      |    avanzamento    |
+====================+==========================+===================+
|         1          |            2             |         3         |
+--------------------+--------------------------+-------------------+
|Appuntato Scelto    |            -             |         -         |
+--------------------+--------------------------+-------------------+
|Appuntato           |        Anzianita'        |         5         |
+--------------------+--------------------------+-------------------+
|Carabiniere Scelto  |        Anzianita'        |         5         |
+--------------------+--------------------------+-------------------+
|Carabiniere         |        Anzianita'        |                   |
+--------------------+--------------------------|         5         |
|Allievo Carabiniere |   Nomina a fine corso    |                   |
+--------------------+--------------------------+-------------------+

    
 
    
------------------------
¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche  ai
corrispettivi ruoli dell'Arma dei  carabinieri,  all'esaurirsi  della
dotazione organica il presente ruolo e' da ritenersi soppresso
    
 
 
 
Tabella 4 
Quadro IX 
                                         (articolo 2247 bis, comma 8) 
    

=====================================================================
|       RUOLO FORESTALE DEI PERITI DELL'ARMA DEI CARABINIERI¹       |
=====================================================================
|                  |                          | Anni di anzianita'  |
|                  |                          |   minima di grado   |
|                  | Forma di avanzamento al  |    richiesti per    |
|      Grado       |     grado superiore      |     avanzamento     |
+==================+==========================+=====================+
|        1         |            2             |          3          |
+------------------+--------------------------+---------------------+
|Perito Superiore  |                          |                     |
|Scelto            |            -             |          -          |
+------------------+--------------------------+---------------------+
|Perito Superiore  |   Selezione per titoli   |        15(a)        |
+------------------+--------------------------+---------------------+
|                  |   Scelta per esami(b)    |          -          |
|Perito Capo       |--------------------------+---------------------+
|                  |        Scelta(c)         |          8          |
+------------------+--------------------------+---------------------+
|Perito            |        Anzianita'        |          7          |
+------------------+--------------------------+---------------------+
|Vice Perito       |        Anzianita'        |          2          |
+------------------+--------------------------+---------------------+

    
(a) art. 12, comma 5, del D.Lgs. 30.05.2003, n. 193 
(b) fino  al  50%  delle  promozioni  disponibili  della  consistenza
organica iniziale di 68 unita', al 31 dicembre dell'anno precedente 
(c) almeno per il 50% delle promozioni disponibili della  consistenza
organica iniziale di 68 unita', al 31 dicembre dell'anno precedente 
 
 
    
-----------------------------
¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche  ai
corrispettivi ruoli dell'Arma dei  carabinieri,  all'esaurirsi  della
dotazione organica il presente ruolo e' da ritenersi soppresso
    
 
 
 
Tabella 4 
Quadro X 
                                         (articolo 2247 bis, comma 9) 
    

=====================================================================
|      RUOLO FORESTALE DEI REVISORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI¹      |
=====================================================================
|                |                            | Anni di anzianita'  |
|                |                            |   minima di grado   |
|                |  Forma di avanzamento al   |    richiesti per    |
|     Grado      |      grado superiore       |     avanzamento     |
+================+============================+=====================+
|       1        |             2              |          3          |
+----------------+----------------------------+---------------------+
|Revisore Capo   |             -              |          -          |
+----------------+----------------------------+---------------------+
|Revisore        |           Scelta           |          7          |
+----------------+----------------------------+---------------------+
|Vice Revisore   |         Anzianita'         |          7          |
+----------------+----------------------------+---------------------+

    
 
    
-----------------------------
¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche  ai
corrispettivi ruoli dell'Arma dei  carabinieri,  all'esaurirsi  della
dotazione organica il presente ruolo e' da ritenersi soppresso
    
 
 
 
Tabella 4 
Quadro XI 
                                        (articolo 2247 bis, comma 10) 
    

=====================================================================
|RUOLO FORESTALE  DEGLI  OPERATORI  E  COLLABORATORI  DELL'ARMA  DEI|
|                           CARABINIERI¹                            |
=====================================================================
|                       |                        |Anni di anzianita'|
|                       |                        | minima di grado  |
|                       |Forma di avanzamento al |  richiesti per   |
|         Grado         |    grado superiore     |   avanzamento    |
+=======================+========================+==================+
|           1           |           2            |        3         |
+-----------------------+------------------------+------------------+
|Collaboratore Capo     |           -            |        -         |
+-----------------------+------------------------+------------------+
|Collaboratore          |       Anzianita'       |        5         |
+-----------------------+------------------------+------------------+
|Operatore Scelto       |       Anzianita'       |        5         |
+-----------------------+------------------------+------------------+
|Operatore              |       Anzianita'       |        5         |
+-----------------------+------------------------+------------------+

    
 
    
-----------------------------
¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche  ai
corrispettivi ruoli dell'Arma dei  carabinieri,  all'esaurirsi  della
dotazione organica il presente ruolo e' da ritenersi soppresso.

Forze di Polizia: Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177.pdf