È uno dei diritti meno conosciuti dal cittadino (e meno pubblicizzati), che dà la facoltà di procedere all’arresto in flagranza, ma solo per i reati perseguibili d’ufficio e per cui è previsto l’arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria.
Sto parlando del Art.383 c.p.p. Facoltà di arresto da parte dei privati:
1. Nei casi previsti dall’art. 380 c.p.p. ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza (c.p.p. 382) , quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato (c.p.p. 253) alla polizia giudiziaria (c.p.p. 55) la quale redige il verbale (c.p.p. 357 comma 3) della consegna e ne rilascia copia (c.p.p.116).
Quindi in base a questo articolo la facoltà di arresto è concessa anche al privato cittadino, ma solo nei casi in cui esso sia obbligatorio e il delitto sia perseguibile d’ufficio.
Si tratta di una forma di autotutela che il nostro ordinamento penale ha riservato al cittadino, in considerazione della necessità pratica che impone un’immediata e tempestiva reazione di fronte al perpetrarsi di un grave delitto (un senso civico).
In quel momento il privato cittadino assume la qualità di “Pubblico Ufficiale” con tutte le conseguenze del caso. Egli è anche autorizzato a prendere in custodia le cose costituenti il corpo del reato, assumendo così eventualmente anche la qualità di custode di cose sequestrate.
Visto il carattere eccezionale per il cittadino di tale facoltà, va evidenziato che l’arrestato sia trattenuto il tempo strettamente necessario a permettere la consegna alle Forze dell’Ordine.
L’arresto in flagranza (c.p.p. 382) secondo la legge: è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato, o chi, subito dopo la commissione di un reato, è inseguito dalla polizia, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (cosiddetta flagranza impropria o quasi flagranza).
Come abbiamo visto la fragranza è il momento in cui viene commesso il reato, ma dobbiamo anche considerare due ipotesi “ flagranza impropria o quasi flagranza”.
Ci troviamo in questa situazione durante l’inseguimento del “sospettato”, dopo che è stato commesso il reato, allo scopo di pervenire all’identificazione e alla cattura del reo e al recupero della refurtiva.
Tale azione può protrarsi anche per alcune ore dopo il fatto, ovvero l’individuazione del reo con cose o tracce pertinenti il reato, anch’esso va colto nella sussistenza di una stretta contiguità temporale tra la commissione del reato e la sorpresa dell’autore.
Nelle ipotesi di flagranza di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio da parte della PG (qualche esempio più significativi dell’art.380 CPP: delitto di devastazione e saccheggio, delitto di riduzione in schiavitù, delitto di prostituzione minorile, delitto di furto di armi, delitto di rapina e di estorsione, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, ecc.), e limitatamente ai casi in cui il delitto sia perseguibile d’ufficio. l’art.383 del Codice di Procedura Penale stabilisce che “ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza”, con l’obbligo consequenziale di “senza ritardo consegnare l’arrestato e gli oggetti costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia”.
L’arresto in flagranza di reato può essere obbligatorio o facoltativo, l’art. 380 c.p.p. stabilisce, in via generale, si debba procedere all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni e nel massimo a venti anni.
Viceversa l’ articolo 381 dello stesso Codice prevede, invece, soltanto la facoltà di arrestare chi viene colto in flagranza di un reato non colposo per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero non inferiore nel massimo a cinque anni.
Ma entrambi gli articoli prevedono, però, una lunga serie di reati, tassativamente indicati, per i quali è stabilito rispettivamente l’arresto obbligatorio o facoltativo, indipendentemente dalla previsione generale delle pene su indicate. Nelle ipotesi previste dall’articolo 381 si può comunque procedere all’arresto in flagranza solo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto, ovvero dalla pericolosità del soggetto, dalla sua personalità o dalle circostanze, il luogo e il tempo in cui è scaturito il reato.
Ritorniamo all’articolo 383 del c.p.p. che sancisce la possibilità di un privato (Civile) di eseguire l’arresto, ma nello stesso tempo prevede che egli deve immediatamente informare senza ritardo e consegnare l’arrestato e gli oggetti costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
Tale norma trova il proprio fondamento nell’adempimento del dovere di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione. Va comunque aggiunto che in nessun caso è ammesso l’arresto quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che il reato è stato commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero in presenza di una causa di non punibilità.
La Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, Sentenza n.89 del 1970.) ha, tuttavia, precisato che il privato, quando agisce in presenza dei presupposti previsti dalla norma che gli consente l’arresto in flagranza, acquisisce la veste di organo di polizia, sia pure in via straordinaria e temporanea, e di conseguenza viene a godere, nell’esercizio delle funzioni pubbliche assunte, della stessa speciale posizione giuridica conferita ai soggetti che esercitano poteri di polizia giudiziaria. Sempre ché, sottolinea la Corte, rimanga nei limiti che la norma stessa impone (egli è anche autorizzato a prendere in custodia le cose costituenti il corpo del reato, assumendo così eventualmente anche la qualità di custode di cose sequestrate).
E a questo proposito, opportunamente viene chiarito dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione che, determinante ai fini della legittimità dell’arresto, è la circostanza che la persona arrestata non venga trattenuta, dal privato intervenuto nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per la consegna agli organi di polizia, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un “sequestro di persona” dell’arrestato (Corte Suprema di Cassazione 14/06/1993.).
Inoltre, per concludere e precisare ancora meglio, i privati cittadini possono difendere i beni di loro proprietà e possono inseguire i ladri anche se questi ultimi si sono già “disfatti” degli oggetti rubati e anche se il reato commesso prevede l’arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria. Questo in sostanza il senso della sentenza n. 37960 della Corte di Cassazione (Sez. II penale), del 24-09-2004. La Corte ha dichiarato “inammissibile” il ricorso di un borseggiatore che aveva rubato ad una giovane bolognese il portafogli, di cui però si era liberato subito poiché si era accorto che un passante lo aveva visto. Nonostante, quindi, la possibilità di recuperare agevolmente il portafogli, il passante aveva inseguito e trattenuto il ladro, successivamente identificato e arrestato. L’intervento del passante era stato “illegittimo”, secondo il borseggiatore, perché “per il furto aggravato non è concessa al comune cittadino la facoltà di arresto”.
La Corte ha affermato invece che “il privato, anche in assenza delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 383 e 380 cpp, e quindi anche se non ha la facoltà di procedere all’arresto in flagranza dell’autore dei reati per i quali è solo previsto l’arresto facoltativo, ha tuttavia il diritto di difendere la sua proprietà e quella dei terzi dagli attacchi dei malfattori; e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentirne l’identificazione e l’eventuale arresto da parte della polizia giudiziaria”.
A Livello Operativo
Come si deve comportare a livello operativo un privato per poter applicare l’art.. 383 c.p.p.?
Prendiamo una situazione di fragranza di reato:
siamo per strada e assistiamo a un tentativo di stupro nei confronti di una ragazza (spesso le cronache riportano che gli stupri iniziano in luogo pubblico, dove la vittima viene prelevata e condotta in un posto più appartato e il reato viene consumato, tutto questo nella piena indifferenza delle persone, alla faccia del “dovere civico”).
Per prima cosa dobbiamo immediatamente chiamare le Forze dell’Ordine e dare più informazioni possibili, nel caso che la situazione dovesse precipitare si deve intervenire con decisione, a questo punto consiglio di informare immediatamente che vi state avvalendo dell’articolo 383 del codice di procedure penale e state eseguendo l’arresto e che da quel momento vi viene riconosciuta la qualifica di Pubblico Ufficiale.
Subito dopo richiamare le Forze dell’Ordine, specificando il vostro nome e cognome, che vi siete avvalsi dell’art. 383 c.p.p. e siete in attesa di consegnare l’arrestato alle Forze dell’Ordine.
Al loro arrivo l’arrestato viene preso in consegna dalle Forze dell’Ordine che redigono il verbale (art 359 comma 3 c.p.p.) …….. e devono consegnarne una copia.
Mi raccomando non devono essere adoperate manette né è possibile rinchiudere il malvivente in luoghi chiusi ….se proprio dovete adoperate una corda o in alternativa la cinghia dei suoi pantaloni.
Questo è solo un esempio ….. ma è nostro dovere civico intervenire quando assistiamo a situazioni delittuose contro persone deboli, il legislatore ci ha dato i mezzi (ma ricordiamo sempre di non abusare), anche nel caso in cui persone deboli o in difficoltà necessitano di aiuto (malori, traumi causati da atto delittuoso a cui non abbiamo assistito o per incidente stradale, presenza di zaini, borse, valige abbandonate ecc,….. ).
Ricordo che le Forze dell’Ordine hanno l’obbligo d’intervenire a ogni chiamata.
Articolo 380 c.p.p.
Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel Titolo I del Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 c.p.;
c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel Titolo VI del Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600 c.p.;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 della L. 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall’articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest’ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall’art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall’art. 629 c.p.;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416 bis c.p.;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’art. 416 commi 1 e 3 c.p., se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dai comma l o dalle lett. a), b), c) d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela (340), l’arrestato è posto immediatamente in libertà (389).
Articolo 381 c.p.p.
Arresto facoltativo in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena (379) della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’art. 316 c.p.;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli artt. 319 (comma 4) e 321 c.p.;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336 comma 2 c.p.;
d) commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.;
e) corruzione di minorenni prevista dall’art. 530 c.p.;
f) lesione personale prevista dall’art. 582 c.p.;
g) furto previsto dall’art. 624 c.p.;
h) danneggiamento aggravato a norma dell’art. 635 comma 2 c.p.;
i) truffa prevista dall’art. 640 c.p.;
l) appropriazione indebita prevista dall’art. 646 c.p.;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagliartt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela (340), l’arrestato è posto immediatamente in libertà (389).
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
Il divieto di usare manette o rinchiudere il malvivente in luoghi chiusi da dove deriva? L’art. 383 c.p.p. non ne fa menzione!
Buon giorno, premettiamo che le manette non sono di libera vendita; per quanto riguarda il tuo quesito, è da ribadire che gli illeciti penali di tale condotta spaziano dal 347 cp al 582 Cp (se la “vittima” e’ ben “assistita” e’ uno dei primi articoli contestati) ex multiplus Cass. n. 43789/2012; Cass. n. 48745/2011; Cass. n. 46826/2005; Cass. n. 9331/2002 …
Buon pomeriggio, bellissimo ed esauriente scritto che mi ha aiutato a risolvere una serie dubbi.
Ora, mi viene da porre un’ultima domanda.
Secondo lei, in caso di colluttazione di un cittadino intervenuto, ai sensi dell’art. 383 cpp, contro il reo colto in flagranza (sia impropria che non), è possibile utilizzare lo spray al peperoncino (che rispetta l’art 1 del Dec Min, Interno N. 103 del 12/05/2011) per autodifesa e poi procedere al fermo magari con una tecnica di judo oppure con fascette da elettricista?
Grazie,
Marco
Salve Marco, grazie per averci contattato ed in base al tuo quesito ti possiamo rispondere che se lo spray rispecchia il decreto del Ministero dell’Interno, da te citato, non violi nessuna legge così come già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 11753 del 28 febbraio 2012; sentenza n. 5719 del 05.02.2014). Per la tecnica di judo o equipollenti (boxe, arti marziali) è importante avvisare sempre la controparte che si è in grado di utilizzare tali tecniche al fine di, poi, non finire sotto accusa per lesioni che ne potrebbero derivare da tali azioni. Ciao …