Falsificazione di assegno con clausola di trasferibilità – Integrazione della fattispecie ex art. 485 cod. pen. – Ragioni – Conseguenze – Depenalizzazione del reato.

Già la pronuncia delle Sez. Un., n. 4/71, CED 118012, richiamata in motivazione della sentenza qui segnalata, ha a suo tempo chiarito che la falsità commessa in assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità è punibile a norma dell’art. 485 cod. pen.

Si è infatti precisato che la ragione della più rigorosa tutela accordata dall’art 491 cod. pen. ai titoli di credito al portatore o trasmissibili per girata, nella equiparazione quoad poenam di tali titoli agli atti pubblici, non risiede nella loro natura giuridica né nella loro attitudine alla circolazione illimitata, comune a tutti i titoli di credito, ma è determinata dal maggiore pericolo di falsificazione, insito nel regime di circolazione proprio del titolo al portatore o trasmissibile per girata rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi.

In altri termini, costituendo la circolabilità in concreto dei titoli contemplati dalla norma citata requisito essenziale condizionante la sussumibilità della condotta illecita nella fattispecie di cui all’art. 491 cit., non si può prescindere dalle clausole che in concreto ostacolino la circolazione dei titoli anzidetti, come ad esempio la clausola di non trasferibilità apponibile all’assegno bancario o all’assegno circolare, la quale, immobilizzando il titolo nelle mani del prenditore, ne esclude la trasmissibilità per girata, tale non potendo considerarsi la girata ad un banchiere per l’incasso (prevista dall’art. 43 comma 10 del r.d. 21dicembre 1933 n. 1736), che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.