Fornite dalla circolare INPS n. 82/2017 (all.1) le istruzioni per la trasmissione telematica, ad opera dei medici certificatori, dei certificati e degli attestati di gravidanza e di interruzione della gravidanza, rispettivamente, alle donne ed ai datori di lavoro per la consultazione.
Soggetti.
Abilitati alla trasmissione telematica di tali certificati sono solo i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, tramite l’apposito servizio nella sezione riservata ai “Medici certificatori”.
Dati.
I dati che devono obbligatoriamente contenere i certificati, nonché le modalità di annullamento degli stessi e le credenziali per accedere al sistema sono descritte dalla Circolare ove si specifica, altresì, che il medico è tenuto a trasmettere i certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza per via telematica, salvo che per i prossimi tre mesi, durante i quali è ancora possibile il rilascio cartaceo.
Modalità.
A seguito della telematizzazione del certificato, la donna non ha più l’onere di presentare all’Istituto il certificato di gravidanza o di interruzione della gravidanza in formato cartaceo.
I certificati telematici ricevuti dall’INPS sono messi a disposizione della donna sul sito dell’Istituto, previa identificazione con PIN o CNS.
I datori di lavoro, autenticandosi con PIN o CNS, esclusivamente previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato fornito dalla stessa, potranno accedere in consultazione agli attestati attraverso un’apposita applicazione esposta sul sito dell’Istituto.
(All.1) – INPS circolare del 4 maggio 2017