Il direttore dell’ufficio postale che si appropria di somme, afferenti al risparmio postale delle quali aveva la disponibilità e/o il possesso a causa dell’esercizio della sua funzione, rispondere di appropriazione indebita o peculato?

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 marzo 2017, n. 10875)

Il servizio di raccolta del risparmio postale, rientrante tra i servizi di “Bancoposta”, pur se non direttamente imputabile ad un soggetto pubblico e concretamente attuato attraverso organismi privati, ha natura pubblicistica. Peraltro, nonostante la forma societaria di Poste Italiane, le persone addette ai servizi di “Bancoposta” sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 12, d.P.R. n. 156/1973, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in conformità degli artt. 357 e 358 c.p..

…, omissis …

Ritenuto in fatto

1. C.F. ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma ha confermato quella di primo grado che ad esito di giudizio abbreviato lo aveva ritenuto responsabile per numerose condotte di peculato, a lui contestate perché, in qualità di direttore dell’ufficio postale di (omissis) ed avendo per tale ragione il possesso del denaro giacente nella contabilità dell’ufficio postale, unica per i servizi postali e di bancoposta, si appropriava di 149.950,00 Euro, prelevando materialmente dalla disponibilità di cassa somme di denaro che artificiosamente faceva apparire come caricate nello sportello ATM ed utilizzando tali somme per esigenze personali (capo A), nonché si appropriava di un timbro intestato all’ufficio postale di (omissis) (capo H) e di ulteriori ingenti somme operando a proprio vantaggio il rimborso di buoni fruttiferi postali di terzi (capi B e G) ovvero effettuando prelievi su libretti di risparmio postale a lui affidati per l’esecuzione di operazioni bancarie diverse (capi C, D, E, F), cagionando danni patrimoniali di rilevante gravità ai privati interessati e a Poste Italiane S.p.a..

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazione dell’art. 314 cod. pen. e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto la qualità di incaricato di pubblico servizio del ricorrente nonostante egli abbia posto in essere le condotte a lui contestate nell’esercizio dell’attività di bancoposta, da qualificarsi come attività di carattere privato al pari di quella svolta dalle banche, sicché le condotte in questione rientrerebbero nella fattispecie astratta dell’appropriazione indebita e non in quella del reato proprio di peculato.

3. Il ricorrente e la parte civile Poste Italiane S.p.a. hanno depositato memorie difensive in punto di qualificazione giuridica dei fatti.

Considerato in diritto

1. Il ricorso pone in questione la qualifica soggettiva, a fini penali, del dipendente di Poste Italiane S.p.a. che svolga attività di “bancoposta”.

1.1. Si tratta di un tema sul quale si registra un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.

2. Da una parte si è infatti affermato che, in tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un ufficio postale addetto all’attività contabile, svolta anche nel settore della raccolta del risparmio, in quanto la trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico e la successiva adozione della forma della società per azioni, di cui alla legge n. 662 del 1996, non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs. n. 261 del 1999, ma anche dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni fruttiferi (c.d. “bancoposta”), ora disciplinata dal D.Lgs. n. 284 del 1999 (Sez. 5, n. 31660 del 13.2.2015, Barone, Rv. 265290).

3. Tale affermazione si pone in linea di continuità con l’orientamento consolidato che riconosce agli addetti ai servizi di “bancoposta” la qualifica di incaricati di pubblico servizio, con conseguente applicazione dello statuto della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 20118 del 8 marzo 2001, Di Bartolo, rv. 218903; Sez. 6, n. 36007 del 15 giugno 2004, Perrone, rv. 229758; Sez. 6, n. 33610 del 21 giugno 2010, Serva, rv. 248271).

3.1. Diverso indirizzo giurisprudenziale ha invece affermato che il dipendente di Poste Italiane S.p.A. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto “bancoposta”) non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio; con la conseguenza che l’appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato (Sez. 6, n. 10124 del 21.10.2014, DeVito, Rv. 262746; Sez. 6, n. 18457 del 30.10.2014, Romano, Rv. 263359).

3.2. Si è al riguardo sottolineato che il d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), opera una piena equiparazione dell’attività di “bancoposta” a quella delle banche comuni, né, in senso contrario, rileva il fatto che parte del capitale di Poste Italiane s.p.a. faccia capo alla Cassa Depositi e Prestiti, non essendo certamente gestito in modo diverso da qualsiasi capitale investito dall’azionista di una banca.

3.3. Inoltre, la netta separazione contabile normativamente prevista tra le attività bancarie e le altre svolte da Poste Italiane S.p.a. evita qualsiasi commistione nella gestione delle provviste dell’una e dell’altra attività, determinando una chiara distinzione dei servizi di “bancoposta” da quelli postali poiché gli uni e gli altri sono disciplinati da differenti e specifiche normative di settore (rispettivamente, dal d.P.R. n. 144 del 2001 e dal d.lgs.vo n. 261 del 1999) e sono separati dal punto di vista organizzativo e contabile.

4. L’attività bancaria delle Poste non costituisce dunque esercizio di pubblico servizio ma è attività privata, al pari di quella svolta dalle banche. Quindi, l’impiegato di Poste Italiane S.p.a. che svolge detti servizi non riveste né la qualifica di pubblico ufficiale, né quella di incaricato di pubblico servizio.

4.1. Riservare ai dipendenti di Poste italiane S.p.a. impegnati nei servizi di “bancoposta” un trattamento penale più rigoroso di quello applicabile ai dipendenti degli istituti di credito, pur svolgendo essi attività di identica natura, comporterebbe del resto una chiara violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost..

4.2. Per affrontare la questione controversa è necessario premettere i principi, peraltro generalmente accettati, in base ai quali operare, ai fini penali, la qualificazione di un soggetto quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

4.3. Va al riguardo ricordato che l’art. 358 cod. pen. definisce l’incaricato di un pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d’impiego con un determinato ente pubblico.

5. Il legislatore del 1990 (L. 26 agosto 1990, n. 86, art. 18), nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha privilegiato il criterio oggettivo-funzionale, utilizzando la locuzione “a qualunque titolo” ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell’art. 358 c.p.p., al rapporto d’impiego con lo Stato o altro ente pubblico.

6. Non si richiede quindi che l’attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 46235 del 21/09/2016, Froio, Rv. 268127; Sez. 6, n. 6405 de/ 12/11/2015, Minzolini, rv. 265830; si veda, con specifico riferimento all’impiegato di sportello di un istituto di credito che si appropri di una somma di danaro, ricevuta per conto dell’amministrazione finanziaria a titolo di pagamento di imposte, Sez. 6, n. 39397 del 10/10/2007, Tardiola, rv. 237668).

7. Il capoverso dell’art. 358 cod. pen. esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357, ma caratterizzato dalla mancanza di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi tipici di quest’ultima.

7.1. Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l’operatività dell’agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza col principio di legalità, con esclusione in ogni caso dall’area pubblicistica delle mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (ex multis, Sez. 6, n. 39359 del 7.3.2012, Ferrazzoli, rv. 254337).

7.2. Ai fini penali, la qualifica pubblicistica dell’agente deriva quindi dall’effettivo esercizio di funzioni nell’ambito di un pubblico ufficio o servizio e prescinde dalla natura privata o pubblica dell’ente di appartenenza, con la conseguenza che la natura dell’ente e la sua attività tipica potranno eventualmente costituire utili indizi ai fini della individuazione della qualifica soggettiva ma essi non sono di per sé a tale scopo determinanti.

7.3. Tutto ciò premesso, il Collegio osserva che entrambi gli orientamenti giurisprudenziali sopra riassunti (sub 3.) considerano le attività di bancoposta come una categoria omogenea, suscettibile in quanto tale di qualificazione unitaria a fini penali.

7.4. Ciò ha condotto a qualificare tutte insieme le funzioni di bancoposta come aventi natura pubblicistica, ovvero privatistica, a prescindere da una compiuta analisi delle caratteristiche delle diverse attività, normativamente definite, svolte in tale ambito da Poste Italiane S.p.a..

8. La qualifica soggettiva di cui all’art. 358 cod. pen. è stata pertanto riconosciuta o negata dalla giurisprudenza di questa Corte per tutte le attività di bancoposta, indistintamente considerate, laddove una valutazione condotta alla stregua del criterio oggettivo-funzionale fatto proprio dal legislatore del 1990 avrebbe richiesto una specifica considerazione della natura e delle caratteristiche proprie di ciascuna delle attività di bancoposta definite all’art. 2, comma 1, del D.P.R. 14.3.2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e successive modifiche.

8.1. Tale norma prevede invero che “Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall’art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse e strumentali; b) raccolta del risparmio postale; c) prestazioni di servizi di pagamento, comprese l’emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento, di cui all’art. 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; d) servizio di intermediazione in cambi; e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari abilitati; f) servizi di investimento ed accessori di cui all’art. 12; f-bis) servizio di riscossione crediti; f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17.1.2000, n. 7”.

9. Orbene, ritiene il Collegio che la raccolta del risparmio postale di cui alla lettera b) si distingua dalle altre attività di bancoposta per alcune peculiari caratteristiche che la rendono oggetto di una specifica disciplina pubblicistica.

9.1. A tale riguardo occorre in primo luogo osservare che lo stesso art. 2 del D.P.R. 144/2001 distingue chiaramente la “raccolta del risparmio postale”, autonomamente richiamata alla lett. b), dalla “raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall’art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali”, menzionata alla lett. a).

9.2. La norma riconosce in tal modo plasticamente la specificità della raccolta del risparmio postale rispetto all’ordinaria raccolta di risparmio tra il pubblico, che rappresenta una delle caratteristiche attività bancarie ed è in quanto tale definita e sottoposta alla generale disciplina del TUB.

9.3. Inoltre, mentre le altre attività di bancoposta sono normativamente assimilate agli ordinari servizi bancari o finanziari e per questo sono anch’esse disciplinate dalle pertinenti disposizioni del testo unico bancario (TUB) e del testo unico finanza (TUF), per la cui applicazione Poste è equiparata alle banche italiane (art. 2, commi 3, 4 e 5, D.P.R. n. 144/2001), il risparmio postale è oggetto di distinta considerazione all’art. 2, comma 6, D.P.R. n. 144/2001, che ribadisce la perdurante applicabilità a tale attività della specifica, previgente disciplina recata dal D.L. 1.12.1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla L. 29.1.1994, n. 71, recante trasformazione dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, e dal d.lgs. 30.7.1999, n. 284, relativo al riordino della Cassa Depositi e Prestiti.

9.4. La stessa disposizione di cui all’art. 2, comma 6, D.P.R. n. 144/2001 statuisce inoltre che le norme del TUB e del TUF potranno essere applicate al risparmio postale solo “ove applicabili” e “in quanto compatibili”.

10. Deve invero rilevarsi che ai sensi dell’art. 1 del citato d.lgs. 284/1999 la Cassa Depositi e Prestiti era chiamata a svolgere attività e servizi normativamente definiti “di interesse economico generale”, consistenti tra l’altro nel “ricevere direttamente depositi, con la garanzia dello Stato, da parte (…) di privati nei casi prescritti da leggi o da regolamenti” e nel “concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli altri enti pubblici, ai gestori di pubblici servizi, alle società a cui la Cassa partecipa e agli altri soggetti indicati dalla legge”, utilizzando allo scopo, oltre al proprio patrimonio, “i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato” (art. 2 d.lgs. 284/1999).

10.1. Tali attività di finanziamento per finalità di pubblico interesse, sostenute da provvista raccolta per il tramite del risparmio postale, rientrano tra gli scopi della Cassa Depositi e Prestiti anche a seguito della sua trasformazione in S.p.a., disposta dall’art. 5 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con legge 24.11.2003, n. 326, e successive modificazioni. Il comma 7 di tale norma è al riguardo esplicito, ed anzi amplia l’utilizzo della raccolta del risparmio postale al finanziamento “di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.a. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti” pubblici o dagli stessi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati per il “compimento di operazioni nei settori di interesse generale” individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e).

11. Il perdurante, diretto collegamento funzionale tra gli strumenti del risparmio postale – l’art. 1 del “Regolamento bancoposta” vi comprende i libretti di risparmio postale e i buoni postali fruttiferi – e le finalità di pubblico interesse perseguite in forma societaria da CDP S.p.a. non potrebbe essere più evidente.

11.1. Quel collegamento è del resto consustanziale alla natura stessa del risparmio postale – del quale concorre a determinare l’intera disciplina – e giustifica le forme organizzative e gestionali dei soggetti coinvolti nella sua raccolta e nell’uso a fini pubblici della relativa provvista finanziaria, cioè Poste Italiane S.p.a. e CDP S.p.a..

11.2. A questo riguardo deve in primo luogo osservarsi che gli strumenti del risparmio postale (libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi) rappresentano forme di investimento prudenziale caratterizzate in principio dall’immediata liquidabilità dell’investimento senza perdite in conto capitale o penalizzazioni, in ciò distinguendosi anche dagli investimenti nei comuni titoli di Stato, che al contrario sono soggetti, in caso di vendita anticipata rispetto alla naturale scadenza, ad eventuali fluttuazioni del valore in conto capitale.

11.3. Il carattere prudenziale di tali strumenti di investimento corrisponde, da un lato, a specifiche finalità di tutela del pubblico degli investitori a cui è prioritariamente rivolto – che è particolarmente diffuso e generalmente non incline al rischio – e, dall’altro, alla necessità di fornire un flusso di fondi costante e a tassi moderati per il finanziamento delle attività di pubblico interesse affidate alla cura e alla promozione della CDP S.p.a..

12. Coerente con queste finalità – oltre che significativo della netta distinzione tra l’ordinaria raccolta di risparmio tra il pubblico operata nell’esercizio della comune attività bancaria e la raccolta del risparmio postale, del resto, come si è visto, considerate in via autonoma e distinta alle lettere a) e b) dell’art. 2 D.P.R. 144/2001 – è anche il regime di esclusiva tuttora riservato per legge a Poste Italiane S.p.a. o a società da essa controllate per il collocamento presso il pubblico dei citati strumenti del risparmio postale (D.P.R. n. 156/1973; D.P.R. n. 144/2001; art. 5, comma 7, lett. a, D.L. n. 269/2003).

13. Esclusiva nel collocamento alla quale corrisponde il monopolio di CDP S.p.a. nell’emissione dei buoni fruttiferi postali distribuiti da Poste Italiane S.p.a., che a tale riguardo agisce “per conto della Cassa Depositi e prestiti” (art. 1, lett. b, D.P.R. n. 144/2001).

13.1. L’affidamento a Poste Italiane S.p.a. e CDP S.p.a., soggetti societari di tipo privatistico, del perseguimento di finalità pubbliche – individuate dalla legge nel finanziamento dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico e di ogni operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto di CDP S.p.a., in particolare nel settore delle infrastrutture di pubblica utilità e nell’assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale (art. 5, commi 7, lett. a, 8 e 8-bis L326/2003) – per il tramite della raccolta e dell’impiego del risparmio postale, loro esclusivamente attribuite, ha fatto sì che per entrambe la legge abbia previsto specifiche strutture organizzative e di governo societario, nonché peculiari normative contabili, di vigilanza e di controllo.

14. Per l’esercizio delle attività di bancoposta, Poste Italiane S.p.a. è tenuta a istituire un sistema di separazione patrimoniale, organizzativa e contabile. Il patrimonio destinato all’attività di bancoposta, separato dal patrimonio generale di Poste Italiane S.p.a., costituisce un insieme di beni e rapporti su cui i creditori particolari del BancoPosta (inteso tanto come attività definite dall’art. 2 del D.P.R. 144/2001 che come strutture organizzative separate istituite per il loro esercizio ai sensi dell’art. 2, commi 17-octies e ss. D.L. 29.12.2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26.2.2011, n. 10) hanno diritto di rivalersi in via esclusiva ed è, pertanto, il parametro di applicazione degli istituti prudenziali e di vigilanza riferiti a quelle attività.

15. L’assetto di governo societario del BancoPosta si ispira ai principi di autonomia organizzativa, gestionale e del sistema dei controlli rispetto alle altre attività di Poste Italiane S.p.a..

16. Analogamente, per il compimento delle attività e il perseguimento delle finalità pubbliche di cui all’art. 5, comma 7, lett. a, della legge 269/2003, CDP S.p.a. è tenuta, in ottemperanza a quanto disposto dai successivi commi 8 e 8-bis del medesimo art. 5, a istituire al suo interno un sistema separato ai soli fini contabili e organizzativi.

17. Alla gestione separata sono assegnate le sopra descritte attività di cui al comma 7, lett. a, e le partecipazioni ad esse strumentali che siano state acquisite mediante risorse provenienti dalla raccolta postale (art. 5, commi 8 e 8-bis L. 269/2003).

17.1. Per l’attività della gestione separata il Ministro dell’economia determina con propri decreti di natura non regolamentare i parametri e le principali condizioni di esercizio (art. 5, comma 11, L. 269/2003).

17.2. La gestione separata può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato (art. 5, comma 15, L. 269/2003).
CDP S.p.a. (art. 5, comma 17, L. 269/2003) e Poste Italiane S.p.a. (art. 5 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modifiche, con legge 29 gennaio 1994 n. 71), sono sottoposte al controllo della Corte dei Conti nelle forme previste dall’art. 12 della legge n. 259 del 1958, che per Poste Italiane S.p.a. viene esercitato anche per la sua funzione BancoPosta e non solo per il servizio postale cosiddetto universale.

18. In definitiva, tutti gli indici normativi sopra descritti concorrono a configurare un complessivo assetto normativo di Poste Italiane S.p.a. e CDP S.p.a. dal quale traspare – al di là della natura privatistica degli strumenti societari e della comunanza di talune forme di disciplina e vigilanza con quelle proprie ai settori bancario e finanziario – la specifica connotazione pubblicistica della raccolta e dell’impiego del risparmio postale, in quanto per legge direttamente e unicamente finalizzato al perseguimento di primari interessi pubblici.

18.1. Conferma di tale ricostruzione sistematica si trae dall’art. 12 del D.P.R. n. 156/1973, secondo il quale “Le persone addette ai servizi postali e di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale”.

19. Occorre al riguardo osservare che il testo vigente di questa norma deriva dalla modificata operata dall’art. 218, lett. h, del d.lgs. n. 259/2003 – quindi in epoca successiva alla trasformazione in S.p.a. dell’ente Poste e all’adozione del c.d. “Regolamento bancoposta” – mediante la soppressione, tanto nella rubrica che nel testo dell’articolo, del riferimento ai servizi “delle telecomunicazioni”.

20. Pertanto, ove nessuna delle attività di bancoposta avesse avuto finalità e disciplina di carattere pubblicistico e tutte fossero rientrate nei comuni servizi bancari, gestiti in forme e per finalità privatistiche, al momento della citata modifica + il mantenimento della norma avrebbe trovato giustificazione unicamente per i servizi postali cosiddetti “universali” in ragione dell’interesse pubblico loro proprio, mentre la qualifica pubblica degli addetti ai servizi di bancoposta, pure esplicitamente affermata come possibile, non sarebbe stata ipotizzabile ai fini penali.

20.1. A meno di accedere ad un’interpretazione della norma in esame che ne comporti de facto una non consentita brogazione, liquidando la modifica intervenuta nel 2003 come una semplice dimenticanza del legislatore, all’epoca impegnato solo a “ripulire” formalmente il codice postale e delle telecomunicazioni da obsoleti riferimenti a queste ultime, deve invece ritenersi che quella disposizione segnali invece, in presenza degli univoci indici normativi sopra descritti, la persistente configurabilità, tra le attività di bancoposta, di un pubblico servizio, rappresentato dalla raccolta del risparmio postale, pure non direttamente imputabile a un soggetto pubblico e concretamente attuato, peraltro sulla base della sopra descritta regolamentazione di natura pubblicistica, attraverso organismi privati.

20.2. Ciò che risponde del resto pienamente al criterio oggettivo-funzionale seguito dal legislatore del 1990 nel ridefinire a fini penali la nozione di (incaricato di) pubblico servizio e trova diretto riscontro nell’inciso dell’art. 12 del D.P.R. n. 156/1973 che impone di procedere alla qualifica penale degli addetti ai servizi di bancoposta “secondo la natura delle funzioni loro affidate”.

21. La Corte territoriale ha perciò fatto corretta applicazione della norma incriminatrice di cui all’art. 314 cod. pen. laddove ha ritenuto integrare il delitto di peculato le condotte contestate al ricorrente nella sua qualità di direttore dell’ufficio postale di (OMISSIS) con riferimento al denaro, di cui egli aveva la disponibilità e il possesso ex qualitate, afferente a raccolta di risparmio postale (in particolare per operazioni riguardanti il rimborso di buoni fruttiferi postali capi B e G – e libretti di risparmio postale – capi C, D, E, F), nonché per l’appropriazione del timbro G. di cui al capo H, funzionale alla realizzazione delle altre condotte appropriative testé indicate e allo svolgimento della stessa attività certificativa – autonomamente rilevante ex art. 357 cod. pen. (Sez. 5, n. 32406 del 18/03/2015, Li Vigni, Rv. 265294) – del direttore C. .

22. Il ricorso va dunque, su tali punti e capi, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalla parte civile Poste Italiane S.p.a., liquidate come in dispositivo.

23. La sentenza impugnata va invece annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. a) cod. proc. pen., limitatamente al reato di cui al capo A. Esso riguarda infatti l’appropriazione da parte del ricorrente di somme di denaro la cui origine non risulta agli atti in alcun modo afferente alla raccolta di risparmio postale (effettuata unicamente attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi).

23.1. Somme che l’agente ha fatto artificiosamente apparire come caricate nell’erogatore automatico di banconote (Bancomat) e che quindi appaiono semmai inerenti al normale circuito di pagamento postale, ormai integrato in quello bancario ordinario e rientrante dunque nelle attività di bancoposta diverse dalla raccolta del risparmio postale, a pieno titolo ricomprese nei comuni servizi bancari esercitati in un libero mercato concorrenziale e come tali caratterizzate ai fini penali da natura privatistica.

24. Ne consegue che la condotta contestata al ricorrente al capo A va riqualificata come appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 7 cod. pen. (aggravante contestata in relazione al danno di particolare gravità arrecato a Poste Italiane S.p.a., pari a Euro 146.950,00) e che di tale reato, commesso fino al 14.1.2009, vada dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione.

24.1. Per l’effetto, va eliminato, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., il relativo aumento per la continuazione stabilito nei giudizi di merito in mesi due di reclusione, così rideterminandosi la pena complessiva per le restanti condotte in quattro anni e quattro mesi di reclusione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A, riqualificato come appropriazione indebita aggravata, perché il reato è estinto per prescrizione, e, per l’effetto, elimina il relativo aumento per la continuazione di mesi due di reclusione, così rideterminando la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Condanna il C. alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalla parte civile Poste Italiane S.p.a. che liquida in complessivi Euro cinquemila, oltre al quindici per cento per spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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