(TAR Lombardia, sez. II, ordinanza 16 febbraio, n. 406)
…, omissis …
fatto e diritto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare n. 124/2017 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione formulata dalla parte ricorrente e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 16 febbraio 2017, il consigliere Antonio De Vita e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Considerato che, come evidenziato anche dal difensore del ricorrente, la notificazione del ricorso non si è perfezionata nei confronti del Comune intimato;
Rilevato che il predetto difensore ha depositato in giudizio una nota datata 6 febbraio 2017 delle Poste Italiane in cui si comunica l’avvenuto furto/smarrimento del plico spedito in proprio dal medesimo difensore e contenente il ricorso oggetto del presente giudizio (codice spedizione n. 76715366977-5 del 20 gennaio 2017);
Vista la richiesta di rimessione in termini formulata dal difensore del ricorrente in ragione della non imputabilità allo stesso del mancato perfezionamento della notifica;
Ritenuto di concedere la richiesta rimessione in termini e di ordinare l’effettuazione della notifica del ricorso oggetto del presente giudizio al Comune intimato entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
Ritenuto di disporre che la prova dell’avvenuta notifica dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione, a pena di improcedibilità del gravame, entro i successivi trenta (30) giorni dal perfezionamento della notifica, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. amm.;
Considerato che la prosecuzione della fase cautelare del giudizio sarà disposta in seguito al deposito della prova perfezionamento della notifica, secondo le tempistiche previste dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) dispone gli incombenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione.