Il reato di ricettazione (ex art. 648 c.p.).

Trattasi di reato contro il patrimonio in quanto l’oggetto di tale fattispecie criminosa è sempre una cosa materiale di provenienza illecita.

La provenienza illecita fa sì che elemento fondamentale affinché si realizzi tale condotta è il cosiddetto reato presupposto; inoltre dalla lettura del citato articolo è indiscutibile la natura del reato presupposto.

Trattasi di delitto, doloso o colposo che sia, perciò laddove la cosa mobile provenisse da una contravvenzione sarebbe impossibile configurare l’ipotesi della ricettazione.

 

L’accertamento del delitto presupposto

Una particolare attenzione deve essere soffermata sull’accertamento del delitto presupposto: infatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento (cfr., tra le altre, Cass. n. 3211/1999; Cass. n. 4077/1990; Cass. n. 26308/2010), ha statuito che il reato anteriore non deve essere necessariamente accertato, in quanto la provenienza delittuosa del bene deve desumersi dalla natura del bene stesso e che non necessariamente l’autore dello stesso sia noto (cfr. Cass. n. 9410/1990); da ciò si evince che il delitto presupposto non necessita di un accertamento sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo.

Elementi del reato di ricettazione

Il soggetto agente è colui che pone la condotta così come descritta nell’articolo in esame ed elemento fondamentale è la consapevolezza della provenienza illecita, ossia il dolo o meglio il dolo specifico del fine di profitto.

Tale consapevolezza, secondo quanto ha statuito la Suprema Corte (con la pronuncia n. 12704/2012) è deducibile da qualsiasi elemento, diretto ovvero indiretto, perciò anche dal comportamento dell’imputato, ovvero dalla insufficiente indicazione, da parte dello stesso, della provenienza della cosa ricevuta, relativamente alla quale è deducibile che il soggetto agente voglia occultarne la provenienza.

Inoltre secondo gli Ermellini di Piazza Cavour, con sentenza del 14 novembre 2014 n. 47129 non è esclusa dall’ipotesi della ricettazione l’avere guidato un’autovettura munita di falso certificato di autorizzazione al transito al parcheggio libero nelle aree riservate agli invalidi rilasciato ad una persona defunta.

Ricettazione e incauto acquisto: differenze tra i due reati

L’individuazione dell’elemento soggettivo è importante al fine di distinguere tale figura di reato con quella del favoreggiamento reale e dell’incauto acquisto; dal Favoreggiamento Reale, articolo 379 del Codice Penale, si distingue in quanto quest’ultimo è caratterizzato dal fatto che l’ipotetica ricezione della cosa mobile avvenga nell’esclusivo interesse dell’autore del reato principale, mentre la differenza con l’incauto acquisto, Acquisto di cose di sospetta provenienza, articolo 712 Codice Penale, reato contravvenzionale, sussiste nel fatto che l’autore viene punito per una sua negligenza e quindi punito per non aver accertato, prima dell’acquisto, la provenienza illecita del bene.

Il regime sanzionatorio del reato di ricettazione

Il primo comma dell’articolo 648 del codice penale prevede il regime sanzionatorio della reclusione da due anni ad otto e con la multa da 516 euro ad euro 10.329; mentre nel secondo comma è prevista una attenuante se il fatto è di particolare tenuità, prevedendo la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino ad euro 516; trattandosi di circostanza attenuante e non di figura autonoma di reato, quindi è necessario il giudizio di comparazione con il valore intrinseco della cosa e con la Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena, ex articolo 133 c.p.

Con il Decreto Legislativo 14 agosto 2013, num. 93, convertito dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119, è stata aggiunta l’aggravante della pena nel caso in cui la cosa mobile provenga dal delitto di rapina aggravata, articolo 628, III comma, c.p., di estorsione ai sensi dell’articolo 629, II comma, c.p., furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, I comma, n. 7 –bis.

Clausola di riserva

Il reato di Ricettazione si apre con una clausola di riserva in virtù della quale, è escluso quale soggetto attivo del reato, l’autore del reato presupposto.

L’ultimo comma dell’articolo in esame statuisce l’applicabilità di questa fattispecie anche nel caso in cui il soggetto agente del reato presupposto non sia imputabile o non punibile ovvero nel caso in cui manchi una condizione di procedibilità a tale delitto.