Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato.

(Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza 22 settembre 2016, n. 18606)

…, omissis …

Con sentenza del 7 febbraio 2013 la Corte d’appello di Milano confermava la decisione con la quale il Tribunale di Milano (per quel che ancora interessa in questa sede) aveva respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata da F.M. nei confronti del notaio C.T., incaricato dal M. di redigere la dichiarazione di successione della di lui madre.

Rilevava la Corte che, nella fattispecie, era maturata la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno, la quale decorreva dalla data della denuncia di successione, contenente l’errata indicazione del valore catastale degli immobili, e non dalla data del successivo accertamento della maggiore imposta.

Contro la suddetta sentenza F.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso C.T..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso F.M. denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. Conseguente nullità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 3 c.p.c.”. Sostiene il ricorrente che il termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno per responsabilità professionale del notaio decorreva non dalla data della denuncia di successione contenente l’errata indicazione del valore catastale degli immobili, ma dalla data del successivo accertamento dell’imposta operato dall’Amministrazione finanziaria.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il termine di prescrizione dei diritto al risarcimento dei danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione dei danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (Cass. civ., sez. III, 08-05-2006, n. 10493; Cass. civ., sez. III, 15-07­2009, n. 16463, quest’ultima con specifico riferimento all’attività notarile).

In tema di responsabilità professionale dei notaio, si è inoltre precisato che l’azione di responsabilità contrattuale presuppone la produzione dei danno, ancorché l’inadempimento sia stato posto in essere in epoca anteriore, con la conseguenza che la relativa prescrizione non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (Cass. civ., sez. III, 05-12­2011, n. 26020).

Il giudice di merito non si è attenuto a detti principi, affermando che “la lesione della sfera giuridica della parte attrice, odierna appellante, è avvenuta quando il notaio, il 14 aprile 1989, ha proceduto all’indicazione errata dei valore catastale degli immobili ai fini della determinazione dell’imposta”, facendo dunque erroneamente riferimento, ai fini dei computo del termine iniziale di prescrizione dei diritto al risarcimento del danno, al momento in cui il professionista ha posto in essere la condotta colposa e non invece, come sarebbe stato invece corretto alla luce della giurisprudenza richiamata, al momento in cui il danno si è manifestato all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte dei danneggiato, e cioè alla data della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta il 13 luglio 1995.

Poiché, come si legge in sentenza, il primo atto interruttivo della prescrizione è pervenuto al professionista l’8 febbraio 2002, a tale data non era ancora maturato il termine di prescrizione decennale.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere quindi accolto.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.