Il verbale di contestazione, alle norme del CdS, corretto a mano dal Carabiniere è valido? Per la Cassazione, tale “scarabocchio”, è irrilevante.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 settembre 2017, n. 21377)

…, omissis …

Fatto e diritto

La Corte:

rilevato che il Tribunale di Asti, con sentenza del 4 febbraio 2016, ha respinto l’appello proposto da M.P. avverso sentenza n. 304/2015 con cui il giudice di pace di Alba aveva rigettato la sua opposizione avverso verbale, redatto dai carabinieri, di contestazione di violazione dell’articolo 184, commi primo e ottavo, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada);

rilevato che il Tribunale ha osservato che in tale verbale, nella parte prestampata relativa alle modalità di estinzione dell’ammenda inflitta, i termini per proporre ricorso ai sensi dell’articolo 203 CdS alternativamente al giudice di pace o al prefetto presentano l’indicazione di 60 giorni, sbarrata a penna con correzione, sempre scritta a mano, nella misura di 30; al riguardo il giudice di secondo grado ha ritenuto non condivisibile la censura dell’appellante nel senso che si tratterebbe di una mero “scarabocchio”, che verrebbe a ledere la tutela del diritto di difesa, affermando invece che non sussiste un incolpevole affidamento nel previgente termine di 60 giorni in capo alla attuale ricorrente, per cui non sarebbe neppure applicabile l’articolo 153 c.p.c., e che comunque dinanzi ad una evidente correzione a penna sarebbe stato onere della M. attivarsi, in caso di suo dubbio, per verificare il contenuto della previsione normativa;

rilevato che avverso tale sentenza M.P. ha proposto un ricorso articolato in due motivi, e che l’intimata Prefettura di Cuneo non si è costituita;

rilevato che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 203 e 204 bis CdS, dell’articolo 383 reg. esec. CdS e dell’articolo 2699 c.c., adducendo che il verbale di contestazione è un atto pubblico, cui è quindi applicabile l’articolo 2699 c.c., e che l’articolo 383 reg. esec. CdS prevede che deve essere conforme al modello VI.1 allegato e che deve contenere stampata l’indicazione di giorni 30 per proporre il ricorso al giudice di pace e 60 per proporlo al prefetto: pertanto non avrebbe potuto essere corretto con uno sbarramento a penna; sarebbe inoltre errata anche la correzione a mano relativa ai 30 giorni indicati pure per il ricorso al prefetto;

rilevato che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 203 e 204 bis dell’articolo 383 reg. esec. CdS, perché la correzione indicante 30 giorni come termine unico per l’opposizione verrebbe a violarli;

ritenuto che i due motivi, visto il loro contenuto, possano essere vagliati congiuntamente;

ritenuto altresì che il Tribunale di Asti, come sopra si è sinteticamente esposto, ha in sostanza operato una valutazione fattuale in ordine alla idoneità o meno del verbale di contestazione corretto a mano nella parte prestampata di indurre in errore l’attuale ricorrente, e ha escluso ciò sulla base appunto di argomenti meramente fattuali, nel senso che il significato della correzione era del tutto evidente e pertanto non poteva non essere percepito nel caso concreto dalla persona che riceveva attraverso il verbale la contestazione di violazione e l’indicazione delle vie per opporvisi;

ritenuto, pertanto, che quel che in ultima analisi la ricorrente persegue è una valutazione alternativa fattuale, preclusa al giudice di legittimità;

ritenuto che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese del grado;

ritenuto altresì che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.