REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 06/05/2016 dal Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile (OMISSIS) l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso dell’imputato;
udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto
1. Il 06/05/2016, il Tribunale di Campobasso condannava (OMISSIS) a pena pecuniaria ritenuta di giustizia per il reato di cui all’articolo 660 cod. pen., cosi’ riqualificato un originario addebito ex articolo 612-bis cod. pen., relativamente a condotte in ipotesi realizzate in danno di (OMISSIS). I fatti si inquadravano in un contesto di rapporti fra colleghi di lavoro: secondo l’iniziale rubrica, la persona offesa (assistente della Polizia Municipale di (OMISSIS)) aveva subito da parte del (OMISSIS) (suo superiore gerarchico) condotte rivelatrici di una morbosa ossessione dell’uomo verso di lei, in particolare dopo che ella gli aveva chiarito di non voler intraprendere con lui una relazione affettiva.
Nella motivazione della pronuncia, il giudice di merito chiariva come alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla (OMISSIS) (costituitasi parte civile) non potesse prestarsi completa fede, segnatamente laddove la donna aveva segnalato di essere rimasta vittima di atti persecutori dall’estate del 2012 fino all’agosto 2013: al contrario, risultavano acquisiti elementi di prova in ordine alla commissione di condotte di molestia, ad opera del (OMISSIS), soltanto a partire dal giugno 2013.
In quell’ultimo periodo, l’imputato si era reso responsabile di passaggi reiterati ed ingiustificati sotto casa della donna, le aveva posto un bigliettino minaccioso sotto il tergicristallo dell’auto e – in occasione di un viaggio della (OMISSIS) da (OMISSIS) a (OMISSIS) – l’aveva inseguita effettuando anche manovre pericolose e ripetuti sorpassi.
2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, non appellabile in base al disposto dell’articolo 593 c.p.p., comma 3, propone ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS).
2.1 Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine al giudizio di attendibilita’ formulato nei riguardi della (OMISSIS).
Il Tribunale, infatti, ha affermato con decisione che al racconto della querelante non poteva attribuirsi alcuna credibilita’, ne’ intrinseca ne’ estrinseca: la stessa (OMISSIS) aveva ammesso di essersi scambiata regali con il (OMISSIS), di aver ricevuto da lui dei fiori, come pure di avergli inviato messaggi sul cellulare suscettibili di “diversa interpretazione”. La realta’, confermata anche da alcuni testimoni che riferirono di frequenti appuntamenti tra i due, e’ che l’imputato e la parte civile ebbero una storia, almeno sino a dicembre 2012, poi proseguita come rapporto amicale.
A questo punto, recuperare una parziale attendibilita’ della donna quanto agli episodi piu’ recenti appare irrimediabilmente contraddittorio, tanto piu’ che i testimoni da cui dovrebbero ricavarsi dati di riscontro al suo narrato riferirono notizie generiche o apprese de relato.
2.2 Con il secondo motivo, nell’interesse dell’imputato vengono dedotti ancora vizi della motivazione della pronuncia, incorsa in evidente travisamento del fatto, come emerso dalle risultanze istruttorie.
Dalla meta’ di giugno del 2013, secondo il giudice di merito, vi sarebbe stata una rottura insanabile nei rapporti fra i due protagonisti della vicenda, ed e’ in quel periodo che l’odierno ricorrente si sarebbe reso responsabile dei fatti sopra ricordati. Tuttavia, il Tribunale avrebbe errato nella collocazione temporale di quelle condotte, atteso che:
– la (OMISSIS) non spiego’ a quando risalisse l’episodio del bigliettino apposto sul tergicristallo, ma una sua collega ( (OMISSIS), escussa come testimone) preciso’ che cio’ accadde nell’estate del 2012, mentre era impossibile che l’episodio si fosse verificato l’anno dopo perche’ ella non aveva svolto lavoro esterno nel 2013;
– l’inseguimento da (OMISSIS) a (OMISSIS) fu sicuramente anteriore al (OMISSIS), perche’ il marito della (OMISSIS) dichiaro’ di avere ricevuto “in diretta” una telefonata della donna, assai allarmata, mentre egli era a (OMISSIS) per lavoro: rientrato a (OMISSIS) due giorni dopo, il coniuge della querelante affronto’ il (OMISSIS) chiedendogli ragione di quella condotta, ma preciso’ di averlo fatto dopo avere accompagnato i figli a scuola (ergo, ad anno scolastico non ancora concluso);
– i passaggi in auto dell’imputato sotto casa della persona offesa non ebbero alcun carattere persecutorio, risolvendosi in transiti occasionali: solo un teste ( (OMISSIS), a sua volta collega della (OMISSIS)) riferì di dieci passaggi in una sola giornata, particolare su cui il Tribunale ha particolarmente insistito, ma il (OMISSIS) preciso’ che ciò non era accaduto dinanzi all’abitazione della (OMISSIS), bensì nei luoghi dove egli e la collega stavano prestando servizio.
– Altri testimoni non hanno evidenziato che quei passaggi furono particolarmente frequenti, ne’ che si intensificarono dopo il (OMISSIS).
La difesa richiama, nel corpo del ricorso, gli specifici passi delle trascrizioni dei verbali di udienza dibattimentale da cui risulta il lamentato travisamento.
3. Il 04/02/2017, il difensore della (OMISSIS), costituitasi parte civile, ha curato il deposito di una memoria con la quale mira a confutare le argomentazioni sviluppate nell’interesse dell’imputato.
La difesa di parte civile, in primis, deduce inammissibilità dei motivi di ricorso attraverso i quali la controparte sembra indurre il giudice di legittimità ad una nuova e diversa lettura del materiale probatorio acquisito: in ogni caso, nel ritenere il (OMISSIS) responsabile di singole condotte, distinte cronologicamente da altre, il Tribunale non avrebbe affermato alcunché di contraddittorio, anche perché e’ lo stesso ricorrente a non contestare il verificarsi di episodi di molestie (salvo insistere nel volerli collocare in un periodo differente rispetto a quello ritenuto dal giudicante).
Richiamate quindi le dichiarazioni del (OMISSIS) e del marito della denunciante, concordi nel segnalare che i fatti da loro narrati risalivano all’estate del 2013, il difensore della (OMISSIS) evidenzia come il Tribunale avrebbe semmai errato nel derubricare a semplici molestie quelli che erano stati realmente atti persecutori, muovendo dal pacifico presupposto che il (OMISSIS) aveva risolto pesanti “attenzioni” nei riguardi della donna, poi sfociate in vero e proprio stalking (anche in ambito lavorativo) nel momento in cui egli, invaghitosi di lei come praticamente confermato da tutti i testimoni escussi, si era sentito rifiutato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso e’ fondato.
L’impianto motivazionale della sentenza impugnata si basa sul rilievo che la persona offesa, con riguardo alla ricostruzione offerta quanto al periodo anteriore al giugno 2013, non avrebbe superato il necessario vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca, cui debbono essere sottoposte le dichiarazioni del soggetto passivo per poter assurgere ad elemento di prova ai fini della declaratoria di penale responsabilità dell’imputato.
In questi termini, apertis verbis, si esprime il giudicante a pag. 13 della pronuncia oggetto di ricorso, precisando altresi’ che – sino alla data sopra indicata – il rapporto fra i due protagonisti della vicenda era stato quanto meno di amicizia corrisposta, con fisiologici “alti e bassi”.
Al contrario, con riferimento ai fatti accaduti dal giugno 2013 in poi, la deposizione della (OMISSIS) avrebbe trovato riscontro in alcuni contributi testimoniali: riscontro, in ogni caso, idoneo a ritenere dimostrato soltanto che il (OMISSIS) si rese responsabile di mere molestie, non integranti condotte persecutorie.
In un contesto peculiare come quello descritto dal Tribunale, tuttavia, appare necessario che gli elementi di riscontro abbiano caratteristiche inequivoche, stante la fragilità obiettivamente attribuita al narrato del soggetto cui gli stessi si reputa diano conferma: e cio’ non sembra possa registrarsi nel caso di specie.
Analizzando le testimonianze rese da coloro che avrebbero offerto i riscontri anzidetti, infatti, appare evidente come il Tribunale sia incorso nel travisamento denunciato dalla difesa del ricorrente, anche e soprattutto con riguardo alle scansioni cronologiche valutate decisive dallo stesso giudice di merito.
Le relative trascrizioni, allegate all’odierno atto di impugnazione, fanno rilevare che:
– la teste (OMISSIS) ricordò, dietro contestazione, come l’episodio da lei menzionato (il rinvenimento di un bigliettino sotto il tergicristallo dell’auto della persona offesa) fosse accaduto nell’estate 2012, visto che l’anno successivo ella non aveva svolto servizi esterni;
– il teste (OMISSIS) riferì di passaggi continui del (OMISSIS), ma non nei pressi dell’abitazione della (OMISSIS) (dove non avrebbe avuto alcuna ragione di transitare), bensì nel luogo dove il dichiarante e la persona offesa stavano svolgendo la loro attività di servizio: aggiunse peraltro che l’imputato, pur avendo tenuto un comportamento che gli era sembrato ossessivo, era in quel giorno il responsabile di turno, da intendersi percio’ demandato a compiti di controllo;
– il marito della (OMISSIS) affronto’ il (OMISSIS), per chiedergli ragione del vero e proprio inseguimento della donna nel tragitto verso (OMISSIS), un giorno posteriore al suo rientro da (OMISSIS), incontrandolo di servizio presso la scuola dove aveva accompagnato i figli (perciò, quel colloquio si verifico’ prima della fine dell’anno scolastico, ed ancora anteriore era stato l’inseguimento).
Il Tribunale colloca quei fatti, invece, certamente nel periodo dal 13 giugno all’ 8 agosto 2013 (data di presentazione della querela), come si legge a pag. 20 della motivazione della sentenza in epigrafe; e, sempre a pag. 20, segnala che sarebbe stata raggiunta la prova di “frequenti passaggi dell’imputato con la macchina di servizio sotto all’abitazione della (OMISSIS), sempre alla presenza di colleghi del (OMISSIS)”.
Si tratta, in definitiva, di travisamenti delle prove acquisite, vizio deducibile e correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente (pur avendo erroneamente invocato la diversa nozione di travisamento del fatto) giacche’ nella fattispecie in esame risulta “avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto” (Cass., Sez. 5, n. 9338/2013 del 12/12/2012, Maggio, Rv 255087).
Allo stato, e salva l’acquisizione di più puntuali elementi attraverso una nuova escussione dei testimoni anzidetti, non risulta possibile affermare che quelle deposizioni costituiscano riscontro alla versione offerta dalla (OMISSIS) (ritenuta per larga parte inattendibile), con riguardo agli episodi di cui la donna sarebbe rimasta vittima a far data dal (OMISSIS), gli unici in relazione ai quali deve intendersi essere stata dichiarata la penale responsabilità dell’imputato.
2. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.
Il giudice di rinvio, a fronte dell’annullamento di una pronuncia inappellabile e concernente una condanna per reati che, ove inizialmente rubricati, avrebbero dovuto essere riservati alla competenza del Giudice di pace, deve essere individuato nello stesso Tribunale di Campobasso (sia pure nella persona di diverso magistrato); infatti, in assenza di una norma specifica che ne consenta la determinazione, trova applicazione il principio enucleabile dall’articolo 623 cod. proc. pen. in forza del quale, fatta salva l’ipotesi del ricorso per saltum disciplinata dall’articolo 569 c.p.p., comma 4, il giudice di rinvio e’ il giudice equi-ordinato a quello che ha emesso la sentenza (v. Cass., Sez. 5, n. 2669/2016 del 06/11/2015, Raspini).
3. Il governo delle spese fra le parti private, anche in ordine a quelle sostenute nel presente giudizio di legittimità, deve essere rimesso al definitivo. Infine, dal momento che il processo riguarda – quanto meno, secondo l’ipotesi accusatoria iniziale – reati connotati da finalità persecutorie, il collegio ritiene doveroso disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti private, in caso di pubblicazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Campobasso per nuovo esame.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.