La diffusione di foto osè è condotta idonea a creare “nocumento” alla vita sessuale della coppia.

(Corte di Cassazione penale, Sezione III, sentenza 14 giugno 2017, n. 29549)

In tema di reati a tutela della privacy, in relazione al reato previsto dall’art. 167, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003 (trattamento illecito di dati personali) il “nocumento” cui si riferisce la fattispecie penale incriminatrice, indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di condizione obiettiva di punibilità ovvero di elemento costitutivo del reato, deve essere inteso come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti.

Art. 167 comma 2:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di trarne profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’art. 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22 commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito se del fatto deriva nocumento con la reclusione da uno a tre anni.

Codice in materia di protezione dei dati personali [Testo consolidato vigente]