A differenza dei reati procedibili a querela di parte, per i quali è appunto necessario che la parte offesa manifesti la volontà di procedere penalmente in ordine al fatto di reato, i delitti perseguibili d’ufficio prevedono invece che il procedimento penale vada iniziato allorquando giunga a qualsiasi autorità competente la denuncia di una notizia di reato.
La denuncia è, pertanto, l’atto unilaterale con il quale qualsiasi persona porta a conoscenza dell’autorità (pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria) un reato (perseguibile d’ufficio) di cui ha avuto notizia.
La differenza sostanziale tra la denuncia e la querela è che mentre quest’ultima può essere proposta solo dalla persona offesa, la prima può essere presentata da chiunque e non deve contenere una manifestazione di volontà, essendo sufficiente soltanto la notizia del fatto di reato (art. 330 c.p.).
La presentazione della denuncia è facoltativa, salvo per determinati casi per i quali diventa un preciso dovere giuridico per qualunque soggetto, che ne risponde penalmente in caso di omissione (art. 364 c.p.).
La remissione e la rinuncia alla querela
Una volta proposta, la querela può essere ritirata per remissione o rinuncia.
La remissione è una manifestazione di volontà con la quale la persona offesa dichiara, anche a mezzo di procuratore speciale, all’autorità procedente o a un ufficiale di polizia giudiziaria (il quale deve trasmetterla immediatamente all’autorità) di non voler più perseguire penalmente l’autore del reato contestato in precedenza.
L’istituto della remissione può intervenire solo prima della condanna, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 152, 3° comma, c.p.), è irrevocabile e non può essere sottoposto a termine o condizioni.
Ove accettata dal querelato, esplicitamente o anche implicitamente (Cass. n. 19568/2010), anche tramite procuratore speciale, la remissione determina la cessazione dell’azione penale avviata con l’esercizio del diritto di querela el’estinzione del reato (Corte Cost. n. 211/1995).
La remissione non opera con riferimento ai reati in materia sessuale.
Oltre alla remissione, la persona offesa può anche effettuare rinuncia al diritto di querela, manifestando la volontà di non procedere penalmente per il reato di cui è stata vittima.
La rinuncia è un atto irrevocabile e può essere manifestata espressamente o tacitamente (mediante fatti incompatibili con la volontà di querelare) da parte della persona offesa.
Ex art. 124, ultimo comma, c.p., la rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.