Le multe derivanti dal getto di mozziconi e piccoli rifiuti va destinato all’installazione di nuovi cestini.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2017, n. 54 il decreto con cui il Ministero dell’ambiente ha definito le modalità di attuazione dell’art. 263, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 prevedendo la destinazione e l’impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate in caso di «abbandono di rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare».

Il decreto del Ministero dell’ambiente dello scorso 15 febbraio, recante «Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2017, n. 54.

Impiego dei proventi. Il testo prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di «abbandono di rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare» verranno assegnati per il 50% ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero stesso e destinato all’attuazione di campagne di informazione su scala nazionale e per le altre finalità ai sensi dell’art. 232-bis d.lgs. n. 152/2006.

L’altra metà dei proventi verrà invece assegnata ai Comuni nel cui territorio si sono verificate le violazioni.

L’ente dovrà impiegare tale somme «in via prioritaria, per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario nonché per le campagne di informazione su scala locale».

Decreto Ministro dell’Ambiente

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 febbraio 2017

Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e  di  rifiuti
di piccolissime dimensioni. (17A01693) 

(GU n. 54 del 6-3-2017)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale e, in  particolare,  la  Parte  Quarta  recante
norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti
inquinanti; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014 sul  riavvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse  naturali»  che  introduce
modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Visto in particolare, l'art. 40 della legge 28  dicembre  2015,  n.
221 che disciplina «Rifiuti di prodotti  da  fumo  ed  i  rifiuti  di
piccolissime dimensioni»; 
  Visto l'art. 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed,
in particolare, il comma 3 che vieta  l'abbandono  di  mozziconi  dei
prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi; 
  Visto l'art. 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed,
in particolare, il comma 1  che  vieta  l'abbandono  dei  rifiuti  di
piccolissime dimensioni quali, anche, scontrini, fazzoletti di  carta
e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie  e  negli
scarichi; 
  Visto l'art. 255, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della  legge  28  dicembre
2015, n. 221, il  quale  prevede  la  comminazione  di  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  per   chiunque   abbandona   rifiuti   di
piccolissime dimensioni e rifiuti di prodotti da fumo; 
  Visto  in  particolare,  l'art.  263,  comma  2-bis,  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale stabilisce che  «Il  50  per
cento   delle   somme   derivanti   dai   proventi   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate  ai  sensi  dell'art.  255,  comma
1-bis, e' versato all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnato ad  un  apposito  Fondo  istituito  presso  lo  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi e'  destinato
ai comuni  nel  cui  territorio  sono  state  accertate  le  relative
violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1 dell'art.
232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte  degli  stessi
comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo e  dei  rifiuti  di  piccolissime  dimensioni  di  cui  all'art.
232-ter, nonche'  alla  pulizia  del  sistema  fognario  urbano.  Con
provvedimento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministero  dell'interno  e
con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stabilite  le  modalita'  attuative  del  presente
comma»; 
  Viste le note del Ministero dell'interno (prot. n. 0069395  del  17
ottobre 2016)  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  (prot.  n.  68668
del 25 agosto 2016) e recepite le osservazioni ivi indicate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  Il presente decreto definisce le modalita' attuative dell'art. 263,
comma 2-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi  derivanti  dalle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono  dei
rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono  dei  rifiuti  di
piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti  di  carta,
gomme da masticare. 
                               Art. 2 
 
 
                      Destinazione dei proventi 
 
  1. Ai sensi dell'art. 263, comma 2-bis, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, il cinquanta percento delle somme derivanti  dai
proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui  all'art.
255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnato
ad un apposito Fondo istituito presso  lo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate  per  l'attuazione  di
campagne di informazione su scala  nazionale  nonche'  per  le  altre
finalita' di cui all'art. 232-bis del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. 
  2.  Il  restante  cinquanta   percento   dei   proventi   derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 255, comma 1-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' destinato ai comuni nel
cui territorio sono state accertate le violazioni.  Tali  somme  sono
impiegate, in via prioritaria,  per  le  attivita'  di  installazione
nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde,  nei  parchi  nonche'
nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori  per
la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale  e
secondo le specifiche esigenze, per  la  pulizia  di  caditoie  e  di
tombini facenti parte del sistema fognario nonche' per le campagne di
informazione su scala locale. 
  3. Per la gestione delle entrate derivanti  dall'irrogazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma  1-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i  comuni  versano  la
quota indicata al comma 1, con cadenza  semestrale  ed  entro  il  30
giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel  capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28,  trattenendo  la  quota
indicata al comma 2  e  dando  conto,  nel  rendiconto  di  gestione,
dell'osservanza del relativo vincolo di destinazione. 
  4. Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
ha la facolta' di chiedere ai comuni chiarimenti ed  informazioni  in
ordine alle attivita' svolte in attuazione del presente decreto. 
                               Art. 3 
 
 
             Campagne d'informazione su scala nazionale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 232-bis  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152,  i  produttori  di  prodotti  da  fumo  attuano,   in
collaborazione con il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  campagne  di  informazione  al   fine   di
sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per  l'ambiente
derivanti dall'abbandono  di  mozziconi  dei  prodotti  da  fumo.  Le
campagne di informazione possono essere attuate dai produttori, anche
in collaborazione con enti portatori di  interessi  del  settore,  di
enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente nonche' di altri
enti o associazioni  idonei  al  raggiungimento  di  tali  finalita',
attraverso i canali ritenuti piu' idonei ed  indipendentemente  dalla
possibilita' di poter beneficiare  delle  somme  presenti  sul  Fondo
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
  2. I produttori di prodotti da  fumo  possono  anche  autonomamente
promuovere  campagne  d'informazione  o  altre  iniziative  volte   a
sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per  l'ambiente
derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare  destina  le  somme  derivanti  dai  proventi   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie presenti nel Fondo, in  via  prioritaria  e
comunque   non   in   misura   inferiore   al   cinquanta   percento,
all'attuazione di campagne d'informazione e sensibilizzazione di  cui
al comma 1. 
  4. Le campagne di informazione sensibilizzano  le  amministrazioni,
la cittadinanza ed i consumatori sulle tematiche della  raccolta  dei
mozziconi dei prodotti da fumo ed in particolare: 
    sugli effetti nocivi  arrecati  all'ambiente  dall'abbandono  dei
rifiuti dei prodotti da fumo; 
    sull'obbligo di  non  gettare  ed  abbandonare  i  mozziconi  dei
prodotti da fumo sul suolo, nelle acque, nelle  caditoie  stradali  e
nel sistema fognario, ed i conseguenti benefici in termini  economici
e ambientali; 
    sulle sanzioni in caso di violazione dei divieti di abbandono dei
rifiuti; 
    sulla possibilita' di attivare per i rifiuti di prodotti da  fumo
specifiche procedure di raccolta differenziata  atte  a  destinare  i
rifiuti di  prodotti  da  fumo  a  specifiche  filiere  di  recupero,
piuttosto che al conferimento in discarica. 
                               Art. 4 
 
 
                   Installazione dei raccoglitori 
 
  1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2,  comma  2,
ferma  restando  la  facolta'  per  i  comuni  stessi  di  utilizzare
eventuali  ulteriori  risorse  disponibili  allo  scopo  nei   propri
bilanci, installano una rete  di  raccoglitori  per  la  raccolta  di
mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi  nonche'  nei
luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione  ed
il corretto utilizzo. 
  2.   Su   ogni   raccoglitore,   compatibilmente   con    le    sue
caratteristiche, sono riportate informazioni sui  danni  all'ambiente
causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le  sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate a chiunque  viola  il  divieto  di
abbandono di tali rifiuti. 
  3. I raccoglitori installati permanentemente  in  aree  esterne  e,
pertanto, sottoposti agli agenti atmosferici devono essere resistenti
all'usura  nonche'  dotati  di  sistemi  di  copertura  per   evitare
l'ingresso di acqua. 
                               Art. 5 
 
 
              Campagne di informazione su scala locale 
 
  1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2,  comma  2,
ferma  restando  la  facolta'  per  i  comuni  stessi  di  utilizzare
eventuali  ulteriori  risorse  disponibili  allo  scopo  nei   propri
bilanci, attuano campagne di informazione volte  a  sensibilizzare  i
consumatori  sulle  conseguenze  nocive  per   l'ambiente   derivanti
dall'abbandono di mozziconi di prodotti  da  fumo  e  di  rifiuti  di
piccolissime dimensioni anche congiuntamente a  comuni  limitrofi.  I
produttori di prodotti da fumo, gli enti portatori di  interessi  del
settore, gli enti aventi tra i loro scopi la tutela  dell'ambiente  e
gli altri enti  o  associazioni  idonei  al  raggiungimento  di  tali
finalita' possono collaborare a tali iniziative. 
  2. Nell'ambito delle suddette campagne, i comuni possono  prevedere
specifici eventi ed incontri con la cittadinanza durante i quali sono
fornite  informazioni  sulle  conseguenze   nocive   per   l'ambiente
derivanti dall'abbandono dei  prodotti  da  fumo  e  dei  rifiuti  di
piccolissime dimensioni. Nel corso dello svolgimento di tali  eventi,
i comuni possono provvedere alla distribuzione di materiali  dedicati
quali brochure informative e relativi gadgets. 
                               Art. 6 
 
 
               Entrata in vigore e disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  quindici  giorni
dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
  2. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  vi
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
    Roma, 15 febbraio 2017 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Minniti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan