Molestie telefoniche. La tutela penale è estesa anche per l’invio di SMS e messaggi inviati attraverso MSN.

La condotta incriminata dall’articolo 660 del codice penale può essere estesa analogicamente al caso in cui le molestie provengano da posta elettronica con l’utilizzo del sistema MSN.

Tale sistema, infatti, è in tutto assimilabile a quello di messaggistica istantanea SMS poiché anche rispetto ai messaggi inviati via MSN il destinatario è costretto sia de auditu, sia de visu a percepirli prima di poterne individuare il mittente.

I messaggi inviati con MSN, se a contenuto ingiurioso o offensivo, sono perciò idonei a ledere sia la quiete che la tranquillità psichica del destinatario.

(Corte d’Appello Napoli, Sezione 3 penale, Sentenza 14 dicembre 2011, n. 5122)

Note:

a. La petulenza, intesa come arroganza, sfacciataggine e indiscrezione, e il biasimevole motivo, che indica in via residuale ogni altro movente riprovevole, sono motivi specifici della condotta, che qualificano in senso oggettivo la condotta delittuosa.

b. Il disturbo e la molestia devono essere indirizzati verso persone determinate e non quindi verso la collettività intesa in via generale.