La condotta incriminata dall’articolo 660 del codice penale può essere estesa analogicamente al caso in cui le molestie provengano da posta elettronica con l’utilizzo del sistema MSN.
Tale sistema, infatti, è in tutto assimilabile a quello di messaggistica istantanea SMS poiché anche rispetto ai messaggi inviati via MSN il destinatario è costretto sia de auditu, sia de visu a percepirli prima di poterne individuare il mittente.
I messaggi inviati con MSN, se a contenuto ingiurioso o offensivo, sono perciò idonei a ledere sia la quiete che la tranquillità psichica del destinatario.
(Corte d’Appello Napoli, Sezione 3 penale, Sentenza 14 dicembre 2011, n. 5122)
Note:
a. La petulenza, intesa come arroganza, sfacciataggine e indiscrezione, e il biasimevole motivo, che indica in via residuale ogni altro movente riprovevole, sono motivi specifici della condotta, che qualificano in senso oggettivo la condotta delittuosa.
b. Il disturbo e la molestia devono essere indirizzati verso persone determinate e non quindi verso la collettività intesa in via generale.