Nessuna multa per l’automobilista che risponde ad una chiamata urgente sul cellulare.

Si palesa lo stato di necessità se la telefonata all’automobilista proviene dalla casa di cura in cui è ricoverato il parente ammalato.

L’automobilista sorpreso a parlare al cellulare mentre è alla guida può evitare la sanzione, se dimostra che la telefonata a cui ha risposto è tanto urgente da potersi ravvisare lo stato di necessità previsto dalla legge n. 689/81.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Perugia, sezione civile, con la sentenza n. 507/14 originata dal ricorso di una donna, sanzionata dalle forze dell’ordine (come da disposizioni del codice della strada) per essere stata trovata impegnata in una conversazione telefonica mentre era alla guida della sua autovettura.
Tuttavia, nel suo ricorso l’automobilista chiede di potersi appellare all’art. 4 della legge 689/81, a norma del quale “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa“.
Più precisamente, la donna richiama lo stato di necessità in quanto la telefonata a cui avrebbe risposto era urgente e proveniva dalla casa di riposo in cui era ricoverata la nonna, le cui condizioni di salute erano rapidamente peggiorate.
Ciò appare confermato anche dal certificato di morte prodotto in giudizio, che documenta l’avvenuto decesso dell’anziana subito dopo.
Lo stato di necessità idoneo ad escludere la responsabilità è dunque ravvisabile nel caso di specie, poichè sono contemplati tutti gli elementi richiesti dalla costante giurisprudenza di legittimità e dalla legge.
Non solo la situazione di pericolo imminente, ma anche del danno grave alla persona che rende necessaria un’azione lesiva al fine di mettere in sicurezza sé stessi o altri.
L’inevitabilità del pericolo nella situazione in esame, rende legittima la caducazione dell’infrazione amministrativa.