La molestia olfattiva è reato? Ebbene sì: dicasi “getto pericoloso di cose”, vedasi l’articolo 674 del codice penale.
Ad averlo recentemente affermato è la sentenza numero 12019/2015, emanata dalla Corte di Cassazione il 23 marzo scorso, con la quale i giudici hanno confermato la condanna dell’amministratore delegato di una torrefazione, colpevole di aver diffuso odori nauseabondi tali da molestare gravemente i residenti della zona in cui essa si trova.
Non importa che le emissioni provenivano da un impianto munito di autorizzazione: in assenza di disposizioni specifiche in materia di odori, il criterio di riferimento per la configurazione della fattispecie criminosa è quello della stretta tollerabilità.
Il naso delle vittime, insomma, è il metro di misura.
A inchiodare l’imprenditore, così, è bastata la testimonianza degli abitanti della zona, dalla quale era emerso che la puzza di caffè bruciato, soprattutto all’ora di pranzo, era tanto nauseabonda da arrivare, talvolta, a provocare rigetto.
Ancora più chiara, in tal senso, è la sentenza numero 42387/2011, con la quale la Cassazione, rifacendosi alla sua precedente pronuncia numero 19206/2009, ha precisato che nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone che siano rappresentate da odori, il giudizio sulla loro esistenza e sulla loro non tollerabilità può basarsi anche solo sulle deposizioni testimoniali.
Ciò soprattutto se i testi siano a diretta conoscenza dei fatti e rendano dichiarazioni che non si risolvano in valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma abbiano ad oggetto circostanze oggettivamente percepite.
Il rischio di incorrere nelle sanzioni previste per il getto pericoloso di cose, però, non riguarda solo locali e impianti industriali: ogni privato cittadino lo corre, se non rispetta le regole imposte a tutela della sicurezza e della tranquillità dei consociati, diffondendo odori molesti.
Ad esempio, infatti, con la sentenza numero 45230 del 3 novembre 2014 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del padrone di un cane che, sistematicamente, non raccoglieva gli escrementi del suo amico a quattro zampe, costringendo così i vicini di casa a sopportare odori sgradevoli e molesti.
Certo è che il comportamento deve essere, in ogni caso, tale da rendere la condizione dell’ambiente davvero intollerabile.
Art. 674.
Getto pericoloso di cose.
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.