Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8770 del 21 dicembre 2017, depositata in data 22 febbraio 2018, ha esaminato la questione relativa a quale debba essere l’ambito applicativo della previsione di “non punibilità” con riferimento alla responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte e lesioni e all’art. 590-sexies c.p. introdotta dalla L. 8 marzo 2017 n. 24, stabilendo i seguenti principi di diritto:
” L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche”lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche”lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l’evento si è verificato per colpa (anche”lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico”
Corte di Cassazione – Sezioni unite Penali – Sentenza 22 febbraio 2018 n. 8770 pdf.