Se un giudice e un avvocato sono amici su Facebook …, possono valere le regole su ricusazione e astensione?

Posto che l’ordinamento giuridico esige che, per il corretto funzionamento complessivo del sistema giudiziario, le relazioni tra gli operatori del diritto siano ispirate ai principi della correttezza e della neutralità, ci si chiede se l’amicizia tra il giudice e l’avvocato all’interno di un social network possa essere censurata in quanto potenzialmente o concretamente atta a produrre delle distorsioni del sistema dovute a favoritismi o a parzialità nell’esercizio delle funzioni.
Nel nostro ordinamento giuridico gli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile (per il processo penale valgono gli articoli 36 e 37 cpp).
Guardando al nostro ordinamento giuridico, tanto il Codice di procedura civile (agli articoli 51 e 52), quanto il Codice di procedura penale (agli articoli 36 e 37) dispongono in merito ai casi in cui il giudice ha l’obbligo di astenersi e in cui le parti possono proporre istanza di ricusazione.
Tra le cause di astensione e ricusazione si è ritenuto di poter considerare rilevante anche l’instaurazione di rapporti amicali con i soggetti processuali, tra cui rientrano a pieno titolo i difensori.
Da ciò potrebbe dedursi che l’attribuzione, attraverso un mezzo come internet, della qualifica di amico ad un avvocato che si trovi a patrocinare nello stesso foro in cui opera il giudicante concretizzi un comportamento quanto meno vietato ai sensi dell’articolo 3 lettera l del D. Lgs. 109/2006, che sanziona, quali illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni, qualsiasi comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza.
Va detto però che in relazione al concetto di amicizia (non espressamente menzionato dalle norme codicistiche) la giurisprudenza ha comunque chiarito che la mera conoscenza è cosa ben diversa dall’amicizia e dalla commensalità eventualmente rilevanti ex art. 51 n. 2, c.p.c. (v. T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 05/01/2011, n. 40).
Come considerare allora l’amicizia su Facebook tra un giudice e un avvocato?
Sicuramente il concetto di “amicizia” nei social network è cosa diversa da ciò che non solo il legislatore ha inteso ma anche da ciò che comunemente si ritiene essere “un tipo di legame sociale accompagnato da un sentimento di affetto vivo e reciproco tra due o più persone“(v. Wikipedia alla voce Amicizia).
Anche la giurisprudenza ritiene che possa costituire motivo di astensione o ricusazione una frequenza di contatti e di rapporti con la parte di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio (V. T. Milano 9.7.1981).
Stando anche al tenore letterale delle disposizioni codicistiche e agli approdi giurisprudenziali dovremmo escludere che nel nostro ordinamento giuridico l’amicizia su Facebook possa avere rilevanza ai fini della ricusazione o dell’astensione ferma restando però una sua possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare.
Il tema (poco sentito in Italia) è stato invece a più riprese affrontato dalla giurisprudenza statunitense che ha ritenuto applicabili all’amicizia tra un giudice ed un avvocato formalizzata all’interno di un social network le disposizioni deontologiche che prescrivono a questi soggetti di svolgere correttamente le rispettive funzioni aldilà di eventuali interessi privati e personali.
Secondo questo orientamento, il giudice che annovera tra i suoi amici virtuali un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a lui (con la conseguenza che tutti coloro che accedono al suo profilo personale possono liberamente fruire dell’informazione) pone in essere una condotta deontologicamente sanzionabile, in quanto idonea a far sorgere nei terzi ragionevoli dubbi in merito alla sua imparzialità nell’esercizio delle funzioni, a causa della plausibile esistenza di un rapporto privilegiato con un interlocutore espressione di interessi di parte nell’ambito dei procedimenti a lui devoluti.