Stato di ebbrezza, in che modo deve essere accertato.

Per quel che concerne le operazioni di accertamento dello stato di ebbrezza, gli operatori di polizia stradale devono essere sempre aggiornati.

Rilevare lo stato di ebbrezza di un automobilista è una procedura che deve sottostare a delle regole ben precise. Gli operatori di polizia stradale, infatti, devono essere aggiornati e non possono trascurare le sintomatologie più evidenti quando accertano lo stato di ebbrezza.

A tale proposito è molto interessante la circolare del Ministero dell’interno Circolare-300-A-51523-109-12-3-del-10-febbraio-1991 relativa al decreto del ministro dei Trasporti 22 maggio 1990, n. 196.

Essa reca l’individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza.

Prima di tutto, nella circolare ministeriale si evidenzia l’aspetto relativo al costante aggiornamento degli operatori di polizia stradale.

Vengono infatti evidenziati alcuni precetti fondamentali da rispettare per procedere a un corretto accertamento dello stato di ebbrezza.

Inoltre si sottolinea la necessità del perfezionamento e dell’approfondimento della capacità di osservazione degli operatori di polizia stradale.

Questa deve essere perseguita anche ricorrendo a degli opportuni programmi di aggiornamento professionale.

Solo in questo modo, infatti, è possibile garantire la concreta ed esatta attuazione della normativa di legge.

È inoltre importante che i controlli del personale di polizia non siano strettamente legati all’uso dell’etilometro, ma che si avvalgano anche di una conoscenza approfondita della sintomatologia.

In merito, la circolare ha indicato le sintomatologie più evidenti dello stato di alterazione derivante da ebbrezza alcolica.

In primis, l’alito dall’odore caratteristico di alcol. Poi, i movimenti grossolani e il linguaggio pastoso, insieme alla difficoltà di equilibrio e a un tono della voce elevato.

Con riferimento all’accertamento tecnico dello stato di ebbrezza, il Ministero dell’interno ha chiarito che l’apparecchiatura utilizzata deve rispondere ai requisiti stabiliti dall’allegato tecnico al Decreto.

Inoltre, gli accertatori devono procedere ad almeno due controlli concordanti da farsi a distanza di cinque minuti l’una dall’altro.

La circolare si sofferma anche sulla richiesta di accertamento tecnico da parte del soggetto cui venga contestato lo stato di ebbrezza.

In questo caso, se l’operatore è provvisto dell’apparecchiatura non può fare a meno di utilizzarla e di considerarne l’esito prevalente rispetto alla valutazione della sintomatologia.

Se, invece, ne è sprovvisto, è necessario o l’intervento di altro personale del comando o l’accompagnamento dell’interessato che ne faccia richiesta presso il comando stesso.

Queste operazioni devono tuttavia svolgersi in un breve lasso temporale.