Tutela dei consumatori. Trasporto aereo. Iva sui biglietti non rimborsabili.

Fatto generatore ed esigibilità – Trasporto aereo – Biglietto acquistato ma non utilizzato – Esecuzione della prestazione di trasporto – Emissione del biglietto – Momento del versamento dell’imposta.

Gli artt. 2 co. 1, e 10 co. 2, della sesta direttiva IVA 77/388/CEE (ssm) devono essere interpretati nel senso che l’emissione da parte di una compagnia aerea di biglietti è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, qualora i biglietti emessi non siano stati utilizzati dai passeggeri e questi ultimi non ne possano ottenere il rimborso.

In questi casi l’IVA diviene esigibile all’atto dell’incasso del prezzo del biglietto, indipendentemente dal fatto che tale incasso sia effettuato dalla stessa compagnia aerea, da un terzo che agisca in nome e per conto propri, o da un terzo che agisca in nome proprio, ma per conto della compagnia aerea.

Infine nell’ipotesi in cui un terzo commercializzi i biglietti di una compagnia aerea per conto di questa nell’ambito di un contratto di franchising e ad essa versi, per i biglietti emessi e scaduti, una somma forfettaria calcolata in misura percentuale del fatturato annuale realizzato sulle tratte aeree corrispondenti, tale somma costituisce una somma imponibile in quanto corrispettivo di detti biglietti.

Infatti la CGUE chiarisce che una prestazione di servizi, come quella in esame, è a titolo oneroso qualora «tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario», essendoci, quindi, un nesso giuridico/causale tra il servizio offerto dal vettore e la controprestazione in denaro da parte del viaggiatore.

In breve il vettore deve porre il passeggero nelle condizioni di usufruire del servizio di trasporto, indipendentemente se questi se ne avvarrà o meno.

Da ciò matura l’onere di versare l’IVA nei termini sopra esplicati (EU:C:2013:148,201, 419 e 2012:282).