Un fratello e una sorella, stipulano una divisione immobiliare, negoziando i diritti che sarebbero loro spettati una volta apertasi la successione del padre, disponendo così di futuri beni ereditari. Tutto nullo.

(Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 15 luglio 2016, n. 1456)

È nullo l’accordo di divisione con cui si dispone di diritti che potranno spettare su una successione non ancora aperta e con il quale le parti si assegnano reciprocamente le porzioni di un immobile oggetto di futura comunione ereditaria; è del pari invalido l’accordo con il quale gli aspiranti coeredi convengono di rimanere in comunione fino a quando, con la morte dell’usufruttuario, non recuperino la piena disponibilità di un’immobile che prevedano di acquistare per una successione a causa di morte.

Queste pattuizioni violano infatti il divieto dei patti successori (articolo 458 del Codice civile) e pertanto nulle perché sono contrarie a una norma imperativa: è quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza 14566 del 15 luglio 2016.

La questione ha riguardato due accordi (qualificati nella sentenza come «patti successori dispositivi» e, come tali, nulli) con i quali due soggetti, un fratello e una sorella, stipulando una divisione immobiliare, avevano negoziato diritti che sarebbero loro spettati una volta apertasi la successione del padre, disponendo così di futuri beni ereditari.

Costoro, inoltre, relativamente a un altro immobile che prevedevano sarebbe divenuto di loro titolarità, per il diritto di nuda proprietà, sempre a seguito della morte del genitore, si erano ulteriormente accordati (ai sensi dell’articolo 1111, comma 2, del Codice civile) per mantenere lo stato di comunione fino a quando non fosse morto l’usufruttuario.

La ragione della nullità dei «patti successori dispositivi» deriva dal fatto che il nostro legislatore ha considerato illecite (perché immorali) le disposizioni aventi a oggetto beni attualmente altrui, le quali trovino la propria causa in una successione ereditaria ancora da aprirsi e producano i loro effetti a far tempo dalla morte della persona che ne sia attualmente titolare; di conseguenza, il Codice civile contiene il divieto di disporre di ciò che eventualmente potrebbe spettare in ragione di una successione non ancora apertasi.

Solo con la morte dell’attuale proprietario è possibile stabilire con esattezza quale sia la consistenza del suo asse ereditario e individuare coloro cui spettino diritti sul patrimonio oggetto di successione ereditaria. E neppure l’adesione all’accordo dell’attuale proprietario (il futuro de cuius) può sanare la nullità.

Il nostro ordinamento considera la volontà testamentaria esprimibile fino a quando il de cuius sia in vita.

La Cassazione, richiamando propri precedenti (sentenze nn. 1683 del 16 febbraio 1995; e 2619 del 9 luglio 1976) ha inoltre delineato le caratteristiche del «patto successorio dispositivo», come tale affetto da invalidità.

Questi indici rivelatori sono, in sostanza, i seguenti:

a) se il vincolo giuridico abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;

b) se il bene oggetto dell’accordo sia stato considerato dai contraenti come un entità compresa in una futura successione;

c) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come futuri aventi diritto alla successione stessa.

 

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