Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari ha sospeso recentemente, precisamente con ordinanza depositata in data 19 ottobre 2015, un’esecuzione su richiesta di parte mutuataria accogliendo tutte le eccezioni sollevate da quest’ultimo in merito alla usurarietà del tasso del mutuo.
Si legge nella sentenza: “Ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del tasso applicato al mutuo in esame deve tenersi conto anche della commissione o penale per estinzione anticipata del credito alla stregua di quanto previsto dall’articolo 1, V comma della legge numero 108/96 “.
Quest’ultima infatti è la legge emessa in tema di usura che specifica che per la determinazione del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo e/o conto corrente, si tiene conto delle commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo e di tutte le spese escluse quelle delle imposte e tasse.
In realtà questo principio è affermato anche dalle norme europee e precisamente dalla direttiva 87/102/CE , 90/88 e 98/7/CEE la quale stabilisce che il TAEG deve comprendere tutti i costi del credito.
Le Direttive 90/88/CEE e 98/7/CE, che hanno modificato la direttiva 87/102/CEE, contengono un elenco negativo dei costi che dovrebbero essere esclusi da tale base di calcolo.
Per garantire la totale affidabilità e utilizzabilità del TAEG in tutta l’Unione europea, occorrerebbe preferibilmente che gli Stati membri effettuassero il calcolo in modo uniforme e vi includessero nello stesso modo tutte le componenti di costo connesse con il contratto di credito.
E per fortuna molti tribunali si stanno adeguando.
D’altronde sarebbe riduttivo dover calcolare il costo del denaro in base al TEG, come recita sommariamente la circolare della Banca d’Italia, dato che esso non esprime il vero costo del denaro ma evidenzia solo i criteri utilizzati, appunto, da Bankitalia, per calcolare il tasso soglia che viene pubblicato trimestralmente e, superato il quale, si è in presenza di usura.
Si ricorda in proposito la sentenza n. 350 del 2013 della Cassazione, che nel rispetto delle leggi e delle direttive sopra richiamate ha stabilito che per verificare se i tassi effettivamente superano la soglia di usura, vanno considerate tutte le spese addebitate dall’istituto finanziario (interessi veri e propri, spese, penali) che vanno a comporre il TEG (tasso effettivo globale) e quest’ultimo risultato va poi comparato al tasso soglia.
Dunque per la verifica del tasso e capire se il tasso pattuito supera o meno il tasso soglia, è necessario vedere il tasso convenuto nel contratto di mutuo e deve tenersi anche conto dei costi previsti in contratto ovvero:
· spese di istruttoria pratica;
· commissioni d’incasso;
· assicurazioni obbligatorie;
· interessi di preammortamento;
· interessi di mora;
· nonché, penali di anticipata estinzione, ecc.
Ottenuto, quindi, il tasso reale applicato al contratto di mutuo, questo deve essere poi comparato al tasso soglia dichiarato con decreto ministeriale ad ogni trimestre, considerando l’epoca della stipulazione del contratto di mutuo.
Se detto tasso risulta essere superiore al tasso soglia, il contratto di mutuo per legge si trasforma in un contratto a titolo gratuito e non più oneroso.
In sostanza parte mutuataria deve restituire solo il capitale e non deve più versare alcun interesse.