Croce rossa o polizia stradale. Patente militare o di servizio (Ministero dell’interno parere n. 300/A/5181/15/105/26 del 15 luglio 2015).

La patente di servizio e la patente militare, disciplinate rispettivamente dagli artt. 138 e 139 del codice stradale, rappresentano un titolo di abilitazione professionale che si aggiunge alla patente civile.

In particolare, per quanto riguarda la patente di servizio, la sua eventuale mancanza, a parere del Viminale, non condiziona la possibilità di guidare veicoli con le insegne.

La patente militare invece, prosegue la nota, è sempre necessaria per condurre un veicolo in dotazione alle forze armate o con immatricolazione speciale ai sensi dell’art. 138 cds.

Ma in ogni caso la mancanza di questi due documenti non determina l’applicazione di misure sanzionatorie stradali a carico del conducente.

In generale, per chi commette infrazioni a bordo di veicoli di servizio che richiedono la speciale patente scatteranno possibili sanzioni disciplinari, prosegue la nota, salvo che il comportamento non sia punibile perché commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà riconosciuta dall’ordinamento.

Sanzioni con effetto sulla sola patente di servizio. Le eventuali sanzioni accessorie però hanno effetto solo sulla patente di servizio e non si estendono alla patente civile che potrebbe essere sottoposta a revisione in caso di comportamenti particolarmente negligenti.

Ovvero in caso di infrazioni gravi che possono far sorgere dubbi sulla permanenza dei requisiti.

Nessuna decurtazione di punti potrà comunque mai scattare per violazioni commesse alla guida di veicoli di servizio, conclude la nota. Né sulla patente di servizio e nemmeno su quella civile.

…, cosa dice il codice della strada;

Art. 138.
Veicoli e conducenti delle Forze armate (1)

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all’immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 10, comma 6. All’eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

a) all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessari per la guida, all’esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all’addestramento di cui alla lettera a).

4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l’esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell’autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d’intesa tra il Ministero dal quale dipendono l’arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d’Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell’amministrazione di appartenenza.

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato.

(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

Art. 139.
Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale (1) (2)

1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi art. 341 reg. cod. strada.