Dolo eventuale VS colpa cosciente: differenze …

Il dolo eventuale e la colpa cosciente costituiscono due categorie dottrinali che identificano figure, rispettivamente, vicine al concetto di dolo e a quello di colpa.

La colpa cosciente consiste nel “malgoverno di un rischio”. Il soggetto agente agisce, quindi, non adottando le dovute cautele del caso, venendo meno al dovere precauzionale che gli fa capo.

Facciamo un esempio. Tizio decide di guidare la propria automobile percorrendo una strada ad altissima velocità (confidando nelle proprie doti di guidatore) immaginando la possibilità che, accidentalmente, qualcuno possa attraversare improvvisamente la strada ma credendo, tuttavia, di essere in grado di “gestire il rischio”.

Egli quindi non teme che, dalla propria condotta sconsiderata, possa scaturire un evento criminoso (lesione/morte) di un soggetto che accidentalmente si accinga ad attraversare la strada. Sfortunatamente, una vecchietta sbuca all’improvviso e Tizio, pur provando ad arrestare il veicolo, non ci riesce e la investe.

Dall’esempio riportato appare evidente come tizio “confidi un po’ troppo” nelle proprie capacità e nella propria valutazione circa la possibilità, o meno, che un fatto si realizzi come conseguenza della sua condotta e, quando agisce, è convinto che il fatto non si verificherà.

Nella colpa cosciente è quindi presente l’elemento rappresentativo del fatto (presente anche nel dolo -pure nella sua forma eventuale) mancando invece quello volitivo.

Un soggetto risponderà quindi, a titolo di colpa cosciente, quando si sia rappresentato la generica possibilità che dalla propria condotta possa scaturire il verificarsi di un evento criminoso ma, confidando nel fatto che questo non si verificherà e non volendo che si verifichi, agisca.

Quanto detto vale anche se la valutazione “a monte” sia stata effettuata con semplice leggerezza o disinteresse. La Sentenza conclusiva del processo Thyssen (Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 ) ne è un esempio.

I Giudici, infatti, hanno stabilito che nel caso in questione la condotta degli imputati non fosse ascrivibile al dolo eventuale ma, piuttosto, alla colpa cosciente.

Infatti, non essendo riusciti a provare l’intenzionalità della stessa (e quindi l’elemento “volitivo”) essa costituisce un esempio di “malgoverno di un rischio”, per tale motivo riconducibile alla colpa cosciente.

Il dolo eventuale consiste, invece, in una “organizzazione della condotta”. Il soggetto agente da un lato si immagina il fatto di reato (elemento rappresentativo) e, dall’altro, deve volere quel fatto (elemento volitivo). Nell’ipotesi di dolo diretto (tizio vuole uccidere caio e gli spara) tizio si immagina la morte di caio (evento naturalistico conseguente alla condotta tenuta) e vorrà tale evento (elemento volitivo).

Nell’ipotesi di dolo eventuale, invece, il soggetto “accetta il rischio” che l’ulteriore fatto, non da lui preso direttamente di mira e tuttavia di probabilissima verificazione, si verifichi come conseguenza del fatto realmente voluto.

Facciamo un esempio: tizio vuole uccidere caio e sa che costui passeggia tutti i giorni alle 3 del pomeriggio in una determinata piazza.

Decide così di piazzare una bomba proprio in quella piazza. Tizio ha quindi intenzione di uccidere caio (dolo diretto), ma accetta altresì il rischio che dall’esplosione della bomba restino vittima dello scoppio anche persone che non aveva nessun interesse ad uccidere.

Tuttavia, al fine di poter portare a compimento la propria condotta omicidiaria, tizio è disposto ad accettare l’ulteriore evento, non direttamente preso di mira, di uccidere anche altre persone.

Questo esempio dimostra come nel dolo eventuale (a differenza di quanto detto in relazione alla colpa cosciente) vi sia non soltanto la rappresentazione di un fatto (quello voluto – la morte di tizio – e quello non necessariamente voluto, ma di cui si accetta il rischio – la morte di altre persone) ma anche la volizione dello stesso: uccidere caio e aderire all’ulteriore evento non direttamente preso di mira (uccisione di altre persone) accettando il rischio che si verifichi.

Nel caso in cui, quindi, tizio effettivamente riesca ad uccidere caio e, altresì, altre persone (a causa dello scoppio della bomba) egli risponderà di omicidio volontario ai danni di tizio, mentre risponderà, sempre di omicidio, ma a titolo di dolo eventuale ai danni degli altri soggetti, morti in conseguenza dello scoppio della bomba.

a cura dell’Avv.to Mezzomo Antonio