Targa prova: copertura assicurativa (Corte di cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 15 dicembre 1987, n. 9294).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Bruno JOFRIDA – Presidente –

” Mario CORDA – Consigliere –

” Edoardo DI SALVO relatore ”

” Angelo GRIECO ”

” Alfio FINOCCHIARO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

PREFETTURA DI RAVENNA, in persona del Prefetto p; elett. dom. in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, c-o l’avvocatura Generale dello stato, che la rapp. e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MENICHETTI Valerio e FIAMMENGHI Stefano

– intimati –

Avverso la sentenza n. 113 emessa dal Pretore di Ravenna in data 18-2-1984;

Udita la relazione svolta dal Cons. dott. Edoardo Di Salvo;

Udito il P.M. dott. Manfredo Grossi, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

Il 18 agosto 1983 Menichetti Valerio e Fiammenghi Stefano, presentano al Pretore di Ravenna un ricorso in opposizione contro l’ordinanza – ingiunzione del Prefetto di Ravenna in data 15 luglio 1983 notificata il 20 luglio 1983, che intimava loro il pagamento in solido della pena pecuniaria di lire 1.400.000, oltre alle spese, quale sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 32, I° (gradi) comma, legge n.990-1969.

I ricorrenti, premesso che l’ordinanza prefettizia era fondata su di un accertamento effettuato dai Carabinieri di Ravenna, in data 9 aprile 1982, contestavano la sussistenza dell’addebito loro mosso consistente nell’avere, il primo, in qualità di conducente del motoveicolo Honda descritto nel verbale, posto in circolazione detto veicolo privo di copertura assicurativa poi la responsabilità civile.

Sostenevano che esso era munito di targa di prova (RA-90) regolarmente autorizzata e coperta da assicurazione per la R.C. presso la società “le Assicurazioni d’Italia” e che doveva considerarsi, irrilevante la circostanza (peraltro contestata) che il veicolo non fosse in circolazione di prova, perché la copertura assicurativa era in ogni caso operante e le eventuali eccezioni, fondate su particolari clausole contrattuali, non avrebbero potuto essere opposte ai terzi danneggiati,ma potevano essere fatte valere dalle imprese assicuratrici soltanto nei confronti dei loro assicurati per la ripetizione di quanto pagato.

Chiedevano, pertanto, in via preliminare che venisse sospesa l’esecutorietà del provvedimento opposto e, nel merito, che la ordinanza – ingiunzione venisse annullata per insussistenza della violazione.

La Prefettura di Ravenna resisteva all’opposizione domandandone il rigetto. Secondo la Prefettura sussisteva la violazione dell’art. 32, I° (gradi) comma della legge n. 990-1969, indipendentemente dal fatto che al motoveicolo in circolazione fosse stata applicata la targa di prova debitamente autorizzata e che tale targa fosse coperta da assicurazione contro la responsabilità civile, perché per la validità della circolazione di prova è prescritto, dall’art. 63, 4° (gradi) comma cod. stradale, che sul veicolo in circolazione sia presente il titolare della autorizzazione o un suo dipendente, mentre ciò non si era verificato nel caso in questione.

Il Pretore di Ravenna, con sentenza del 16 febbraio 1984, accoglieva l’opposizione e dichiarava illegittima l’ordinanza, dopo avere accertato che la motocicletta circolava con la targa di prova regolarmente assicurata per la responsabilità civile.

Riteneva non fondata la tesi della Prefettura secondo cui la validità dell’assicurazione era subordinata alla circolazione del motoveicolo per fini di prova e con la presenza a bordo del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova o di un suo dipendente (art. 63, IV comma cod.str.).

Affermava, infatti, il Pretore che da nessuna norma della legge 24 dicembre 1969 n.990 e dal regolamento approvato con D.P.R. 24 novembre 1970 n.973, poteva ritenersi fondata la tesi che l’assicurazione della targa di prova coprirebbe solamente i sinistri verificatisi durante la circolazione di prova effettiva e non anche quelli verificatisi durante la circolazione per uso diverso ed a condizione che vi sia a bordo una delle predette persone.

Al contrario, desumeva dall’art. 17 del regolamento, dall’art. 1 comma 2 dall’art. 18 della legge e dall’art. 63 cod.str. che una volta contratta, l’assicurazione contro la responsabilità civile produce i suoi effetti anche se il danno ai terzi viene cagionato dalla circolazione del veicolo per finalità diverse da quelle di prova.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, la Prefettura di Ravenna.

L’intimato non si è costituito.

Motivi della decisione

L’amministrazione ricorrente con l’unico motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 32 della L. 990-1969 e dell’art. 63 del D.P.R. 393-1959 e dell’art. 17 del D.P.R. 973-1970 8art. 360 n. 3 c.p.c.).

Sostiene che l’art. 32 della predetta legge 990-1969 esige che la copertura assicurativa sussista, non soltanto nei confronti di terzi ma anche nei confronti dell’assicurato.

Afferma che l’esposizione dell’assicurato al rischio non coperto dall’assicurazione, neppure sotto il profilo della possibile rivalsa, è sufficiente a giustificare la sanzione prevista dall’art. 32, perché l’art. 17 del D.P.R. 973-1970 non è in alcun modo ricollegabile all’art.18 della l.990-1969.

Le tesi progettate non sono fondate perché esse non trovano giustificazione in alcuna delle norme che regolano l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

La legge 24 dicembre 1969 n.990 ed il regolamento approvato con D.P.R. 24 novembre 1970 n.973 non contengono alcuna disposizione da cui si possa desumere che l’assicurazione della targa di prova copre soltanto i sinistri verificatisi durante la circolazione che si svolge nel momento in cui il veicolo viene effettivamente provato, mentre esclude i rischi che si verificano quando tale effettività venga a mancare ed il veicolo continui a circolare, sempre con la targa di prova, ma per ragioni diverse.

L’assicurazione dei veicoli in circolazione di prova è disciplinata soltanto dall’art. 17 del predetto regolamento il quale attribuisce agli assicuratori la facoltà di stipulare assicurazioni provvisorie a particolari condizioni di polizza e di tariffa e con durata non superiore a cinque giorni (comma secondo) e prescrive (terzo comma) il rilascio di un attestato da applicare sul veicolo con le stesse modalità prescritte per il controassegno dell’assicurazione.

Non giova all’Amministrazione ricorrente affermare che non sussiste alcun collegamento tra tale norma e l’art. 18 della legge citata il quale dà diritto al danneggiato, per un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali vi è l’obbligo dell’assicurazione, di agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, soggiungendo (al secondo comma) che per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno ed attribuendo all’assicuratore il diritto di rivalsa verso l’assicurato.

Invero, l’assunto secondo cui le norme imporrebbero l’interpretazione più rigorosa, data la loro funzione di assicurare la massima estensione delle garanzie assicurative nella circolazione dei veicoli, non è fondata.

Invero, come è noto, il testo originario dell’art. 1 della legge comprendeva nell’obbligo dell’assicurazione la responsabilità civile per la copertura dei danni subiti dalle persone trasportate solo in relazione a determinate ipotesi.

La normativa fu sospettata di incostituzionalità, ma la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 55 del 12 marzo 1975 e N.264 del 29 dicembre 1976 e con l’ordinanza n.15 del 10 maggio 1979, ha ritenuto non contrastante con l’art. 3 Cost. tale limitata estensione dei benefici derivanti dall’assicurazione obbligatoria.

La tesi della ricorrente non è, dunque, fondata e d’altra parte la prospettiva interpretazione delle norme è contraddittoriamente invocata in una fattispecie nella quale la sentenza impugnata ha affermato l’operatività della garanzia assicurativa nei confronti dei terzi; né essa può essere contestata rilevando che in questo modo il rischio, mediante l’azione di rivalsa, viene a ricadere sul danneggiante e non sull’assicuratore, perché lo scopo della legislazione che regola la materia è quello di proteggere i terzi danneggiati evitando che essi non possano conseguire il risarcimento e non quello di proteggere il responsabile del sinistro nella cui autonomia negoziale rientra il potere di estendere la copertura assicurativa oltre i limiti imposti dalla legge.

Il ricorso deve, dunque, essere respinto.

Non essendovi stata costituzione dell’intimato, nessun provvedimento deve essere adottato in ordina alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di cassazione;

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Cassazione, l’11 maggio 1987.

Depositata in Cancelleria il 15 Dicembre 1987.