[…]
per la riforma
della sentenza breve del TAR Veneto, sez. I, n. 530/2015, resa tra le parti sul trasferimento di autorità dell’appellante, con contestuale revoca della concessione amministrativa dell’alloggio di servizio;
[…]
Ritenuto in fatto che:
–-OMISSIS-, sottufficiale dell’Arma dei CC, ha prestato servizio presso la tenenza dei Carabinieri di Dolo (VE) fino al 2014, godendo in loco dell’alloggio di servizio in una con il suo nucleo familiare;
– a seguito di varie vicissitudini e gravi dissapori privati (poi sfociati in una denuncia-querela avanti all’AGO) tra la coniuge del -OMISSIS-e la moglie del -OMISSIS-, anche essi abitanti nell’alloggio di servizio sito nel medesimo stabile di quello dei sigg. -OMISSIS-, s’è creata una situazione di contrasto all’ interno della tenenza, tale da suggerire l’assegnazione di entrambi i militari ad altre e distinte sedi di servizio;
– il Comando Legione CC per il Veneto ha allora disposto il trasferimento d’ufficio del sig.-OMISSIS-ad altra sede, mentre, stante l’indisponibilità del -OMISSIS-ad accogliere la proposta di una sua assegnazione a reparti viciniori alla tenenza di Dolo, ha iniziato un procedimento per trasferirlo d’autorità, cui egli ha partecipato rassegnando le proprie osservazioni;
– con nota prot. n. 2530/7-2014 del 9 maggio 2015, il -OMISSIS-è stato trasferito d’autorità ed in via immediata, alla stazione CC di Arabba (BL), con alloggio di servizio;
Rilevato altresì che:
– avverso tal statuizione il -OMISSIS-è allora insorto innanzi al TAR Veneto, con il ricorso n. 392/2015 RG, deducendo in punto di diritto quattro articolati mezzi di gravame;
– con sentenza breve n. 530 del 13 maggio 2015, l’adito TAR ha integralmente respinto la pretesa attorea, in quanto sono stati evidenti e documentate le ragioni d’incompatibilità ambientale, del pari evidente (ma vano) è stato il tentativo della P.A. di venire incontro alle esigenze familiari di detti militari circa la loro assegnazione a sedi militari, nonché il carattere non sanzionatorio del gravato trasferimento, il documentato motivo del movimento di entrambi i militari, oltre alla partecipazione del ricorrente al relativo procedimento;
– appella dunque il -OMISSIS-, con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza, sotto tre articolati gruppi di motivi;
– a seguito dell’ordinanza della Sezione n. 327 del 29 gennaio 2016, che ne ha accolto la domanda cautelare, il -OMISSIS-ha chiesto la riassegnazione all’originaria sede di servizio in Dolo, ma il Comando Legione CC Veneto, con nota n. 2530/31-2014 del 1° marzo 2016, ha ripercorso le varie fasi della vicenda e lo ha di nuovo destinato alla stazione CC di Arabba;
Considerato anzitutto che:
– la conferma dell’assegnazione del -OMISSIS-alla stazione CC di Arabba, con la nota del 1° marzo 2016, non può certo esser definito, com’egli vorrebbe, quale atto meramente confermativo del suo precedente trasferimento d’autorità;
– per stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se sia stato adottato o non senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi in gioco, della P.A. e del destinatario, onde già il solo esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mercé la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo a un atto propriamente di conferma, in grado, come tale, di costituire un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione (cfr. Cons. St., IV, 12 ottobre 2016 n. 4214);
– ebbene, siffatta conferma nella specie è intervenuta dopo, ma non a causa della citata ordinanza n. 327/2016, solo richiamata nelle premesse e non nel corpo della motivazione, se non per un fugace accenno ad un’espressione adoperata dalla Sezione;
– infatti, il Comando Legione CC Veneto ha statuito, con effetto novativo rispetto all’originaria determinazione, alla luce non solo delle differenti esigenze organizzative delle due sedi di servizio coinvolte (Dolo ed Arabba), ma pure delle libere scelte effettuate dall’appellante con riguardo alla sistemazione del proprio nucleo familiare in Dolo, nonché alla di lui percezione (fino al 6 giugno 2017) dell’indennità accessoria per i trasferimenti d’autorità, la quale contribuisce a contemperarne le esigenze di vita in quella città;
– si tratta, quindi, d’un vero e proprio provvedimento di riesame alla luce d’una più articolata e ben meditata istruttoria, con esito di conferma del dispositivo del primo trasferimento, tant’è che esso ha formato oggetto di nuovo ricorso innanzi al TAR Veneto;
– nondimeno, non per ciò solo vien meno l’interesse attoreo al presente appello, sia per evidenti ragioni risarcitorie, sia per l’effetto conformativo del giudicato tra le parti anche nel prosieguo dei loro rapporti, pure quelli sub judice;
Considerato altresì in diritto che, nel merito, il ricorso in epigrafe è infondato, perché:
– anzitutto, non è vero che la P.A., in sede di conferma, non abbia esaminato le esigenze evidenziate in sede cautelare, avendo invece accertato funditus sia la libera iniziativa dell’appellante di non occupare l’alloggio di servizio in Arabba e di reperire in Dolo una diversa abitazione per la famiglia con ciò dimostrando d’aver potuto altrimenti fronteggiarne la questione, sia la percezione della predetta indennità di trasferimento a ristoro d’ogni eventuale disagio, sia l’effettiva esigenza d’un rinforzo operativo nella stazione CC di Arabba, sia, infine, il mero effetto (pur se non ben compreso dall’appellante) sospensivo interinale della sentenza e non certo d’ogni potestà dell’Arma di valutare il trasferimento di questi secondo le proprie esigenze operative;
– non è vera l’omessa motivazione, da parte del TAR, sull’attualità dell’interesse pubblico allo spostamento di entrambi i militari, poiché delle relative ragioni il Giudice di prime cure ha dato ben precisa contezza (cfr. pag. 6 della sentenza appellata), appunto a causa dell’esigenza funzionale di allontanare da Dolo tutt’e due i militari coinvolti a disdoro dell’Arma e non essendovi, come precisa il TAR stesso, ragioni né logiche, né giuridiche per tenerne indenne l’appellante;
– al riguardo è jus receptum (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 1° aprile 2016 n. 1276; id., 12 maggio 2016 n. 1909; id., 28 settembre 2016 n. 4023) che i trasferimenti d’autorità dei militari per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano nemmeno di una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato, ciò anche al fine di evitare l’esternazione di situazioni di particolare delicatezza, su cui è comunque opportuno mantenere il massimo riserbo nell’interesse dell’Arma e dello stesso militare;
– non tien conto quest’ultimo che, nella specie, la c.d. “lite di condominio”, verificatasi nell’edificio adibito ad alloggio di servizio di entrambi i militari appartenenti allo stesso reparto e perdurata nel tempo, li ha coinvolti direttamente ed in una con il decoro ed il prestigio dell’Arma nella tenenza di Dolo, onde l’evidente incompatibilità ambientale non si sarebbe potuta risolvere, senza così creare una situazione discriminatoria, se non con il congiunto (pur se non contestuale) movimento di tutt’e due i militari responsabili;
– è noto che il trasferimento d’autorità non ha carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione d’incompatibilità ambientale venutasi a determinare e nella sua consistenza, per cui questa rileva in sé, quand’anche non fosse dipendente da condotte ascrivibili al militare, o essere dovuta a condizioni in cui si son venuti a trovare i familiari di questi, il che esclude ogni giudizio di rimproverabilità della condotta di questi;
– pertanto, è manifestamente irrilevante che nella specie, secondo la prospettazione attorea, la P.A. abbia compreso o no il mancato gradimento, da parte dell’appellante, delle sedi di servizio di volta in volta prospettategli e da lui rifiutate perché l’eventuale accettazione avrebbe implicato una sorta di ammissione di responsabilità per le vicende che avevano determinato l’incompatibilità, e ciò per una duplice ragione;
– per un verso, se vi fosse stato quel tipo di responsabilità cui il -OMISSIS-allude, egli sarebbe stato sottoposto a procedimento disciplinare e, per altro verso, l’accettare o no una o un’altra sede di servizio è mero atto di autoresponsabilità personale del militare in sé non conculcabile, ma con la doverosa precisazione che il trasferimento d’autorità per ragioni d’incompatibilità ambientale è e resta un ordine, rispetto al quale l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto (cfr. Cons. St., IV, 4 febbraio 2013 n. 664; id., 17 settembre 2013 n. 4586; id., 15 gennaio 2016 n. 103);
– costituisce allora inammissibile doglianza di merito quella per cui, asserendo di non contestare le sedi proposte, l’appellante si dilunga però sul calcolo delle distanze tra quella assegnatagli e le altre propostegli e liberamente non accettate, nonché sulla “gravosità” di quella rispetto a queste ultime, ché spetta al prudente e non discriminatorio apprezzamento della P.A. valutare non già una sorta di “raggio d’azione” dell’incompatibilità ambientale secondo un non meglio identificato criterio di maggiore o minor viciniorità, ma le proprie esigenze operative cui ovviare con il trasferimento del personale altrove incompatibile;
– in simili fattispecie, il compito di questo Giudice è limitato, secondo prevalente giurisprudenza, al riscontro della effettiva sussistenza della situazione d’incompatibilità riscontrata dalla P.A. e che costituisce il presupposto del trasferimento, nonché alla proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla, proporzionalità, però, che va commisurata non alla mera distanza in sé, ma ai bisogni di buon andamento della P.A. stessa, che si sostanziano tanto nelle esigenze organizzative, quanto in tutti quei motivi d’opportunità che vanno considerati affinché non siano compromessi l’immagine della P.A. e l’ordinato svolgimento dei compiti d’istituto (arg. ex Cons. St., IV, 21 maggio 2015 n. 3227);
– se si può discettare se il TAR abbia tenuto conto, o no, delle esigenze personali del militare con riguardo alla proporzionalità della misura adottata, non tien conto l’appellante né del fatto che detto trasferimento, in quanto ordine, non soggiace alle regole partecipative ex l. 241/1990 (donde la manifesta irrilevanza di quanto dedotto con il quarto motivo d’appello, stante anche la memoria attorea del 22 gennaio 2015), che una volta attivate forme partecipative senza esito il potere discrezionale della P.A. si riespande pieno ed autonomo circa l’an ed il quid del trasferimento, che la relativa scelta deve tener conto dei predetti bisogni e che spetta a chi la contesta offrire un serio principio di prova sull’assenza di reali esigenze di funzionamento nella sede di nuova assegnazione;
– il trasferimento impugnato in primo grado non s’è limitato solo ad asserire il mancato gradimento dell’appellante, ma ha dato seria contezza della situazione «… della forza della Stazione di Arabba (BL), operante in un’area della Regione Veneto caratterizzate da problematiche stagionali proprie dei contesti turistico-territoriali, che necessita di essere adeguatamente rinforzata…», nei confronti della quale l’appellante non ha offerto argomenti a confutazione;
– in definitiva, l’appello va respinto, sebbene giusti motivi suggeriscano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 10704/2015 RG in epigrafe), lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 novembre 2016.
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2016.