Sottufficiale della Guardia di Finanza viene convocato in Caserma dei Carabinieri omettendone la comunicazione superiormente. Condannato (Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 16 aprile 2019, n. 2463).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Nicola D’Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5714 del 2013, proposto da

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza – Comando Compagnia di Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

R.P. non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00111/2013, resa tra le parti, concernente determinazione con cui è stato respinto ricorso gerarchico proposto avverso provvedimento disciplinare del rimprovero

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Dott. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno appellato, ispettore della Guardia di Finanza in forza alla compagnia di Sondrio, in data 18 settembre 2005 rimase coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale fece pervenire alla propria assicurazione RCA modulo CID nel quale si affermava la responsabilità del guidatore di altra auto asseritamente coinvolta nell’incidente stesso.

In data 6 dicembre 2005 il sottufficiale è stato convocato dai Carabinieri per S.I.T. (sommarie informazioni testimoniali) ex art. 351 c.p.p..

Successivamente, nel gennaio del 2006, l’interessato si recava ancora presso la compagnia Carabinieri ove veniva avvisato che vi erano dubbi sulla dinamica dell’incidente, con possibili sviluppi in sede penale.

Infine in data 29 agosto 2006 il sottufficiale, notificato di una richiesta della Procura di proroga del termine indagini preliminari instaurate nei suoi confronti nel procedimento 265/2006, informava in via scritta il proprio superiore gerarchico.

Per l’effetto, dopo aver svolto il relativo procedimento, il comandante provinciale della Guardia di Finanza irrogava all’ispettore la sanzione di corpo del rimprovero per non aver tempestivamente informato il proprio superiore della convocazione del 6.12.2005.

L’ispettore, dopo aver inutilmente esperito gravame gerarchico, ha impugnato la sanzione avanti al Tar Lombardia il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il ricorso.

A sostegno del deciso il Tribunale ha rilevato che la convocazione ad opera dei Carabinieri, dopo un sinistro stradale, al fine di ricostruirne la dinamica, costituisce evenienza ordinaria e consueta, insuscettibile di coinvolgere gli interessi del Corpo di appartenenza venendo in rilievo aspetti esclusivamente civilistici e risarcitori.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dall’Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo un unico articolato motivo di impugnazione.

L’appellato, benché ritualmente notificato, non ha svolto attività difensiva.

All’udienza dell’11 aprile 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è fondato e va pertanto accolto.

Deduce nella sostanza l’ Amministrazione appellante che il sottufficiale aveva l’obbligo di informare i superiori di essere stato convocato dai Carabinieri, e che la sua condotta obiettivamente reticente comportò la violazione dell’art. 52 del Regolamento di disciplina militare.

Il mezzo è fondato.

L’art. 52 del Regolamento di disciplina militare (approvato con D.P.R. n. 545 del 1986 vigente all’epoca ed ora trasfuso nell’art. 748 del Regolamento al COM) al comma 5 impone al militare di dare sollecita comunicazione al proprio comando e ente degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono aver riflessi sul servizio.

Ora, il verbale di sommarie informazioni testimoniali ex art. 351 c.p.p. non è una mera acquisizione di fatti o episodi rilevanti solo in ambito privato o personale, ma un vero e proprio atto di polizia giudiziaria che presuppone la pendenza di indagini preliminari su una fattispecie di reato e va comunque tempestivamente posto a disposizione del pubblico ministero.

Ciò chiarito, appare evidente che l’interessato aveva il dovere di comunicare ai superiori l’accaduto innanzi tutto in quanto – rivestendo all’epoca la carica di comandante del nucleo mobile di Compagnia – egli svolgeva con continuità funzioni di ufficiale dei P.G. a stretto contatto con la locale Procura della Repubblica.

In tale contesto, deve escludersi che l’escussione del comandante di una articolazione operativa del Corpo a S.I.T da parte di altra forza di polizia giudiziaria operante nella medesima circoscrizione – e ciò per giunta nell’ambito di un’indagine che finiva per riguardarlo personalmente – potesse costituire un evento privatistico, irrilevante per il buon andamento del servizio istituzionale.

A ciò deve aggiungersi peraltro che la circolare del Corpo recante istruzioni sui procedimenti disciplinari prevedeva con nettezza che “il coinvolgimento a qualsiasi titolo di un militare in un procedimento penale costituisce senz’altro un evento che ha riflessi sul servizio e quindi deve essere oggetto di specifica ed immediata comunicazione al proprio Comando da parte del militare interessato”.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va accolto e la sentenza impugnata va integralmente riformata con conseguente rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese del giudizio sono compensate, avuto riguardo alla specificità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso introduttivo.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 16 aprile 2019.