Maresciallo dei Carabinieri parla a telefono con il comandante di stazione e fa apprezzamenti sul Maggiore. La sanzione è sproporzionata, annullata.

(T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), sez. I, sentenza 21.02.2014, n. 64)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8 del 2009, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Dante Cudicio, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unità D’Italia 7;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

Comando Regione Carabinieri Friuli enezia Giulia;

per l’annullamento

– del provvedimento-OMISSIS-, con il quale è stata inflitta una sanzione disciplinare di 7 giorni di consegna di rigore al ricorrente, nonché del verbale della commissione disciplinare dd. 13.10.2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Il ricorrente, M.llo Capo dei Carabinieri, è insorto avverso il provvedimento sanzionatorio in epigrafe indicato, emesso nei suoi confronti dal Comandante della Regione Carabinieri Friuli Venezia Giulia all’esito di rituale procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti per aver formulato apprezzamenti gravemente lesivi della dignità personale del proprio comandante di compagnia durante una conversazione telefonica con il proprio comandante di stazione.

1.1) Ne lamenta l’illegittimità per:

1. “Eccesso di potere per mancata istruttoria della pratica che è approdata innanzi alla Commissione consultiva e per contraddittorietà della decisione”.

Deduce, in particolare, l’inattendibilità del file della registrazione della telefonata in quanto modificato e la contraddittorietà delle espressioni valutative emerse nel corso del procedimento.

2. “Violazione ed erronea applicazione del n. 16 allegato “C” del d.P.R. 18/7/1986, n. 545″.

Deduce contraddittorietà tra la motivazione dell’imputazione rivoltagli (“…apprezzamenti gravemente lesivi della dignità personale del magg. -OMISSIS-e quella addotta nel provvedimento sanzionatorio (“… integrità della coesione e della funzionalità dell’Amministrazione militare… tutela prioritaria dell’organizzazione militare come tale…”).

3. “Eccesso di potere per attribuzione disciplinare a comportamenti attinenti alla sfera privata del personale militare”.

Deduce che la conversazione telefonica s’appalesa come intercorsa tra due privati e non tra due militari. Ne deriva che la registrazione effettuata dal Comandante di Stazione, m.llo -OMISSIS-, appare preordinata proprio a nuocere al suo interlocutore e a portare a conoscenza di altri il contenuto della conversazione intervenuta.

4. “Violazione di legge ed eccesso di potere nel punto in cui il verbale della Commissione appare incompleto nelle indicazioni ritenute indispensabili ai fini della sua esistenza e conoscenza”.

Deduce irregolarità formali nella nomina e funzionamento della commissione deputata ad esprimere il parere nell’ambito dello specifico procedimento disciplinare.

Nel rilevare, in ogni caso, che tale commissione era giunta ad una diversa conclusione, deduce l’erroneità e l’incongruenza del provvedimento sanzionatorio laddove non chiarisce quali sono gli elementi che la commissione ha ritenuto non chiariti perfettamente e il motivo per cui, contrariamente al parere della commissione, è stata applicata la sanzione della consegna di rigore

2) Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso a causa dell’omessa previa impugnazione in via gerarchica del provvedimento qui gravato e contestandone, in ogni caso, nel merito la fondatezza.

3) Le parti hanno depositato documenti e memorie.

4) All’esito della pubblica udienza del 12 febbraio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

5) Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione preliminare d’inammissibilità sollevata dalla difesa erariale.

5.1) Alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale – che il Collegio condivide – l’art. 16, comma 2, della l. 11 luglio 1978, n. 382, laddove prevede che contro le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o straordinario se prima non è stato proposto ricorso gerarchico, non introduce una deroga al principio introdotto dalla l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che ha abolito l’onere del previo ricorso amministrativo, ma riguarda esclusivamente l’ordinamento militare, imponendo l’esperimento del ricorso gerarchico quale dovere di disciplina militare, la cui omissione è sanzionabile dall’Arma di appartenenza, ma non quale condizione dell’azione giurisdizionale in senso tecnico (per tutte Consiglio di Stato, IV, 26 marzo 2010 , n. 1778; T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I , 10/11/2011, n. 2027).

6) Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

6.1) Invero, il Collegio, non intende assolutamente discostarsi dal pacifico orientamento giurisprudenziale a mente del quale nei procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti in genere e dei militari in particolare l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati, alla gravità delle infrazioni ed alla conseguente sanzione da infliggere, con la conseguenza che il provvedimento sanzionatorio è soggetto al sindacato del giudice amministrativo solo in caso di travisamento dei fatti, ovvero laddove il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente con conseguente palese irrazionalità (per tutte Consiglio Stato, IV, 14 febbraio 2008, n. 512 e T.A.R. Lazio Roma, II, 03 marzo 2011, n. 1982).

6.2) Ma proprio con riguardo a tale ultimo profilo non può omettere di rilevare l’incoerenza e l’incongruità che inficiano il provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti del ricorrente.

6.2.1) Anche a voler trascurare di considerare la discrasia motivazionale tra contestazione d’addebito (laddove viene posto l’accento sugli “… apprezzamenti gravemente lesivi della dignità personale del magg. -OMISSIS-e definitivo provvedimento sanzionatorio (laddove viene, invece, messo in rilievo che oggetto giuridico della tutela apprestata dalla disposizione di cui viene fatta applicazione ovvero del pt. n. 16 all. C al Regolamento di Disciplina Militare approvato con d.P.R. n. 545/1986 è “l’integrità della coesione e della funzionalità dell’Amministrazione militare”), il Collegio ritiene, in ogni caso, che il provvedimento definitivo trasmodi in irragionevolezza, laddove, nell’intento di superare le perplessità sollevate dalla Commissione consultiva (in particolare, con riferimento alla congruità della misura sanzionatoria da applicarsi nel caso concreto), l’organo competente considera addirittura irrilevanti, ai fini della sussistenza della mancanza, “gli aspetti che hanno originato l’addebito contestato” e si limita a riaffermare la gravità del fatto commesso per le stesse ragioni per cui sin dall’origine lo ha ritenuto tale, senza dare, quindi, adeguata contezza del processo logico/valutativo seguito per ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 60 e ss. del Regolamento citato e, in special modo, quelli di cui al pt. n. 16 dell’allegato C.

6.2.2) In termini generali, si osserva, infatti, che le sanzioni disciplinari “devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa” (art. 60, comma 1), che nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione “devono inoltre essere considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato” (comma 2) e che vanno punite con maggior rigore le infrazioni: “a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività” (comma 3).

Con specifico riguardo alla sanzione della consegna di rigore, si osserva, inoltre, che, ai fini dell’irrogazione, deve tenersi conto anche “delle circostanze in cui è stata commessa l’infrazione e del danno che ne è derivato al servizio e all’amministrazione”.

6.2.3) Orbene, nel caso di specie, è ictu oculi evidente il vizio valutativo in cui è incorsa l’Amministrazione e la conseguente illogicità del giudizio conclusivo formulato, atteso che, anziché considerare lo specifico contesto in cui sono state pronunciate le parole ritenute gravemente lesive della dignità personale del Comandante di Compagnia ovvero un colloquio telefonico dai toni estremamente pacati e finanche confidenziali intercorso tra il ricorrente (di cui, peraltro, nello stesso provvedimento contestato vengono ricordati i “buoni precedenti disciplinari e di servizio”) e il Comandante di stazione, al quale non hanno assistito, né concorso altri militari, ha enfatizzato – sapientemente estrapolandoli da una telefonata durata più di 13 minuti e registrata per intero dal Comandante di stazione al palese scopo di farne proprio l’uso che poi ne è stato fatto – singoli apprezzamenti di carattere negativo rivolti al detto Comandante di Compagnia ed ha superficialmente concluso per l’irrilevanza delle circostanze fattuali in cui è stata posta in essere la violazione disciplinare contestata.

6.3) Il Collegio ritiene, in definitiva, che la sanzione in concreto irrogata (7 gg. di consegna di rigore, ovvero la sanzione più afflittiva tra quelle disciplinari di corpo e la sua misura particolarmente elevata) non trovi logico riscontro nelle valutazioni effettuate e, anzi, s’appalesi sproporzionata proprio avuto riguardo alle circostanze fattuali in cui è maturato l’illecito disciplinare contestato e ai buoni precedenti disciplinari e di servizio del ricorrente.

7) Sulla scorta di tali considerazioni ed in accoglimento delle censure svolte con il quarto motivo di gravame, assorbite tutte le altre, il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.

8) I termini di accoglimento del gravame integrano, ad avviso del Collegio, quei giusti motivi che consentono di compensare le spese di lite tra le parti.

9) A tutela dei diritti e della dignità del ricorrente e delle altre persone nominate nel presente provvedimento, occorre, infine, ordinare, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che, in caso di sua riproduzione in qualsiasi forma, per finalità d’informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vadano omesse le loro generalità e gli altri dati identificativi che li riguardano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del -OMISSIS-.

Compensa per intero tra le parti le spese e le competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ordina, inoltre, che a cura della segreteria di questa Sezione sia apposta sull’originale del presente provvedimento l’annotazione contenente l’ordine di omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli altri soggetti nominati nello stesso, in caso di sua riproduzione in qualsiasi forma, per finalità d’informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente