La Cassazione respinge il ricorso di un detenuto in quanto formulato come “appello” (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 1 luglio 2020, n. 19763).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MACRI’ VINCENZO nato a SIDERNO il 03/01/1965;

avverso l’ordinanza del 29/01/2020 della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paola BORRELLI;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dott. Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 29 gennaio 2020 (e depositata il 30 gennaio 2020) dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha dichiarato inammissibile l’istanza de libertate formulata nell’interesse di Vincenzo Macrì, per essere la stessa identica ad altra già: decisa dalla medesima Corte il 10 gennaio 2020.

Precisamente, la Corte di appello ha ritenuto che, nella nuova istanza come in altra precedente — decisa appunto con il provvedimento del 10 gennaio — l’imputato avesse domandato la declaratoria di inefficacia della custodia in carcere per decorso del termine di fase del giudizio dinanzi al Tribunale “ora per allora”.

2. Ricorre avverso detta ordinanza l’Avv. Maria Candida Tripaldi per l’imputato, assumendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente colto l’oggetto della prima istanza, che già era stato equivocato dalla Corte medesima nel provvedimento del 10 gennaio, dal momento che la mozione difensiva non postulava la scarcerazione ora per allora di Macrì, ma faceva questione di scadenza del termine di fase per il giudizio di appello ex art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Tanto ciò era vero che il Procuratore generale, nel rendere il parere sulla prima istanza il 7 gennaio 2020, aveva argomentato proprio sul termine di fase per il giudizio di appello.

Il tema della scarcerazione del Macrì ora per allora, dunque, era stato affrontato per la prima volta dalla difesa nell’istanza decisa con il provvedimento impugnato, sicché detta istanza non poteva essere considerata inammissibile.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha invocato l’inammissibilità del ricorso, reputando corretta la decisione impugnata in quanto, quale che fosse il contenuto dell’istanza del 3 gennaio 2020, la Corte di appello aveva già diffusamente giustificato, nel provvedimento del 9 gennaio 2020, le ragioni dell’infondatezza della richiesta di inefficacia “ora per allora”, sicché la nuova istanza presentata nell’interesse dell’indagato era stata correttamente reputata inammissibile siccome avente ad oggetto una mera riproposizione delle tematiche da ultimo valutate dal Giudice della cautela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va qualificato come appello cautelare e l’impugnativa deve essere trasmessa al Tribunale del riesame di Reggio Calabria.

E’ principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, che, avverso i provvedimenti concernenti la modifica, la revoca o l’inefficacia di una misura cautelare, non sia proponibile ricorso immediato per cassazione, ma debba essere praticato lo strumento impugnatorio dell’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209335; Sez. 2, n. 7925 del 03/02/2017, Giordano, Rv. 269577; Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418; Sez. 5, n. 35735 del 31/03/2015, S., Rv. 265866; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Velia, Rv. 263743; Sez. 1, n. 18963 del 10/04/2013, Bandiera, Rv. 256032; Sez. F, n. 32161 del 07/08/2012, Manco, Rv. 253003; Sez. 1, n. 8786 del 20/02/2008, Calvano, Rv. 239143; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Pavone, Rv. 242221; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Catrini, Rv. 239246; Sez. 6, Ordinanza n. 9970 del 15/02/2005, Cicini, Rv. 231179; Sez. 5, n. 5220 del 17/12/2003, dep. 2004, Bongini, Rv. 228070; Sez. 6, Ordinanza n. 1235 del 28/11/2003, dep. 2004, Clemente e altro, Rv. 228428).

Le argomentazioni a sostegno di questa conclusione riguardano diversi aspetti.

– Il dato testuale dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. prevede a possibilità dell’imputato o del suo difensore di proporre ricorso immediato per cassazione, ma solo «contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva», restando escluse da questo novero tutte le ordinanze in materia cautelare diverse da quella genetica.

– Neppure trova applicazione la generale previsione del ricorso immediato per cassazione di cui all’art. 569, comma 1, cod. proc. pen., giacché, come pure sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per saltum è limitato alla sola fase di cognizione, giusta la lettera della disposizione citata, che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto di appellare la «sentenza di primo grado» (ex multis, Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418; Sez. 6,n. 9970 del 15/02/2005, Cicini, Rv. 231179).

– Non rileva, nel senso della proponibilità del ricorso immediato per cassazione, neanche la disposizione dell’art. 111, comma 7, Cost. recante la generale previsione del «ricorso in cassazione per violazione di legge» avverso i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali; si è condivisibilmente sostenuto, a quest’ultimo proposito, che detto principio ha trovato attuazione nell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. che stabilisce che «Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale …. ».

– Ne consegue che i provvedimenti concernenti la dinamica della misura cautelare, siccome impugnabili con l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., sfuggono alla ricorribilità per cassazione (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418).

2. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Reggio Calabria.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 30/06/2020.

Depositato in Cancelleria l’1 luglio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.