Il danno da perdita di chance è alternativo rispetto a quello da lucro cessante, viceversa si arriverebbe ad una irragionevole duplicazione risarcitoria.

(Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 13 ottobre 2016, n. 20630)

Un giovane calciatore quindicenne rimane coinvolto in un gravissimo incidente, mentre veniva trasportato da un autista su di una autovettura di una terza persona.

Invalidità del 90% ottiene un ristoro economico dall’istituto assicurativo di oltre 1.7mln di euro al ragazzo e quasi 200mila alla madre.

Ricorso per la mancata personalizzazione e la perdita di chance.

Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 13 ottobre 2016, n. 20630