Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti delle Autorità indipendenti adottati per il recupero del contributo dovuto dalle imprese per le spese di funzionamento delle medesime Autorità.

(Corte di Cassazione civile, S.U., sentenza 3 ottobre 2016, n. 19678)

Le controversie concernenti i provvedimenti emessi dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell’Autorità stessa finanziate dal mercato di competenza (ai sensi dell’art. 1, comma 65, l. 23 dicembre 2005, n. 266), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. l), c.p.a.

Con la sentenza in epigrafe le Sezioni unite confermano la sussistenza della giurisdizione esclusiva in relazione alle controversie concernenti il pagamento dei contributi dovuti dalle imprese del settore regolato dalla relativa Autorità indipendente per il funzionamento della stessa.

Nel decidere il proposto regolamento preventivo di giurisdizione, le Sezioni unite forniscono una esegesi letterale della norma di riferimento del c.p.a., a mente della quale sono devoluti inequivocabilmente alla giurisdizione esclusiva del G.A. “tutti i provvedimenti” delle menzionate istituzioni (tra le quali, appunto, l’AGCOM), con categorica esclusione dei soli provvedimenti “inerenti ai rapporti di impiego privatizzati”.

Sul piano sistematico, ad ulteriore sostegno della decisione, le sezioni unite escludono l’indole tributaria del contributo in questione, mettendo fuori gioco, conseguentemente, la giurisdizione del giudice tributario.

Il principio, espresso in termini generali sulla scorta della norma sancita dal menzionato art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a., può quindi riferirsi a tutte le Autorità indipendenti.

Da ultimo, sul riparto di giurisdizione ex art. 133, comma, 1, lett. l), c.p.a., si segnala:

a) Cass. civ., sez. un., ord. 14 maggio 2014, n. 10411, in Foro it., 2014, I, 3532, secondo cui:

b) Corte cost. 15 aprile 2014, n. 94, in Foro it., 2014, I, 1703, e Giurisprudenza Costituzionale, 2014, 2, 1681 con nota di SERGES, secondo cui <<È incostituzionale l’art. 4, 1º comma, n. 17, norme coord. cod. proc. amm., nella parte in cui abroga l’art. 145, comma da 4 a 8, d.leg. 1º settembre 1993 n. 385>>; la Corte ha portato a compimento la traiettoria argomentativa da essa stessa inaugurata con la sentenza n. 162 del 2012 (in Foro it., 2013, I, 1816, con nota di R. ROMBOLI), nel dichiarare costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 76 Cost., in riferimento all’art. 44, legge delega n. 69 del 2009, gli art. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), e 135, comma 1, lett. c), c.p.a. «nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del Tar Lazio – sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)».