In caso di notifica, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente in Paesi UE, le formalità non sono diverse dall’ordinamento italiano per la notifica a mezzo posta (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 16 aprile 2024, n. 10189).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MASSIMO FERRO                       Presidente

MASSIMO FALABELLA               Consigliere

ANDREA FIDANZIA                    Consigliere

GIUSEPPE DONGIACOMO        Consigliere – Rel.

ELEONORA REGGIANI               Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24855-2020 proposto da:

(omissis) (omissis), rappresentato e difeso dapprima soltanto dall’Avvocato (omissis) (omissis) per procura in calce al ricorso e poi anche dagli Avvocati (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), per procura in calce alla memoria del 28/2/2024;

– ricorrente –

contro

(omissis) (omissis) S.R.L. in liquidazione per procura in calce al controricorso;

– intimato –

avverso la SENTENZA N. 2844 /2019 DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA, depositata il 23/12/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 12/3/2024;

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale di Catania, con sentenza del 17/6/2016, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione, ha accolto la domanda proposta dal (omissis) (omissis) s.r.l. in liquidazione ed ha, per l’effetto, condannato (omissis) (omissis) al pagamento della somma di €. 2.231.450,00 a titolo di risarcimento del danno da mala gestio arrecato alla società dallo stesso amministrata fino alla dichiarazione di fallimento.

1.2. (omissis) (omissis) ha proposto appello lamentando, tra l’altro, la nullità della notifica dell’atto di citazione che aveva introdotto il giudizio di primo grado.

1.3. L’appellante, sul punto, ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto di citazione presso la propria residenza in Olanda e, cioè, a far data dal 16/4/2013, “van Ghernaerstraat 16-7631, Ootmarsum”, essendo stata, in realtà, notificata al “vecchio indirizzo ove egli era residente in Olanda”.

1.4. Il (omissis), dal suo canto, ha eccepito che il certificato allegato dal (omissis) dimostra che lo stesso, in data 16/4/2013, aveva trasferito la propria residenza da “Parkstraat 12 Ootmarsum” a “van Ghernaerstraat 16-7631, Ootmarsum” ma che lo stesso (omissis), nell’atto di costituzione nel procedimento cautelare dell’8/7/2013, aveva indicato quale luogo di residenza quello presso il quale era stato successivamente notificato l’atto di citazione, e cioè il primo dei due luoghi indicati.

2.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, senza definire il giudizio, ha, per quanto ancora rileva, ritenuto che la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stata correttamente eseguita.

2.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che:

– “la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado da eseguirsi nei Paesi Bassi”, dove il convenuto risiede, “è disciplinata dal Regolamento CEE 1393/2007”, il cui art. 14 consente a ciascuno Stato membro di procedere alla notifica degli atti giudiziari “direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente”;

– il (omissis), che ha eseguito la notifica “a mezzo posta”, ha prodotto in giudizio l’atto di citazione di primo grado con la “relativa busta di colore giallo”, “recapitata all’indirizzo Parkstraat 12 Ootmarsum”, “sulla quale è apposto un bollino adesivo datato 25.10.2013 con la dicitura … non richiesta ”, nonché “la cartolina di ricevimento della raccomandata relativa alla spedizione dell’atto di citazione ”, “indirizzato al (omissis) presso il suddetto luogo di residenza”, che “reca la firma di colui che l’ha sottoscritta all’atto della ricezione”; ha, in sostanza, ritenuto che tale notifica deve ritenersi “regolare” sul rilievo che ”l’agente notificatore”, ove “non avesse rinvenuto nel luogo di destinazione il nominativo del (omissis) avrebbe restituito il plico con diversa dicitura”.

2.3. Il fatto che il plico riporti la dicitura “non richiesta” e che “la cartolina di ricevimento della raccomandata di spedizione del plico sia stata recapitata nello stesso luogo”, dimostra, ha osservato la corte, che, al contrario, l’agente notificatore “recatosi a quell’indirizzo per recapitare il plico lo ha individuato quale luogo riferibile al destinatario, ossia il (omissis), a nulla rilevando che la firma apposta alla cartolina non sembra quella del (omissis)”, dovendosi, infatti, presumere che “chi ha ricevuto l’atto sia persona a ciò abilitata, in assenza del (omissis), alla ricezione dell’atto in base ai rapporti che lo legano allo stesso ed in cui vece ha quindi sottoscritto per ricezione la cartolina dell’atto a lui destinato”.

2.4. D’altra parte, ha proseguito la corte, dal certificato di residenza AIRE prodotto dalla curatela appellata risulta che il (omissis) ancora alla data 28/2/2017 risultava avere la residenza “nello stesso luogo ove è stato notificato l’atto di citazione di primo grado”.

2.5. Né rileva, ha aggiunto la corte, il fatto che il (omissis), dopo aver dichiarato il proprio trasferimento all’estero, come emerge dal certificato di residenza AIRE, non abbia, poi, comunicato il cambio della residenza quale risulta dal predetto certificato, trattandosi di fatto che si risolve in suo danno non potendosi ravvisare, a fronte delle predette risultanze AIRE, alcun onere ulteriore di verifica o di ricerca a carico del notificante.

2.6. D’altra parte, ha concluso la corte, il fatto, rimasto incontestato, che il (omissis), quando si è costituito nel procedimento cautelare ante causam nel luglio del 2013, avesse dichiarato di essere residente “nel luogo ove poi gli è stato notificato l’atto di citazione”, “che è lo stesso risultante dal certificato di residenza AIRE”, indebolisce ulteriormente la tesi sostenuta dall’appellante, “incentrata sulle risultanze del certificato di residenza prodotto con l’atto di appello”, non apparendo plausibile che lo stesso, nel luglio del 2013, non ricordasse di aver cambiato residenza già da tre mesi.

2.7. La corte, pertanto, ha ritenuto che la notifica dell’atto di citazione di primo grado era stata correttamente eseguita e che, di conseguenza, il relativo motivo d’appello era infondato.

2.8. (omissis) (omissis), con ricorso notificato (sabato) 26/9/2020, illustrato da memoria, ha tempestivamente chiesto, per quattro motivi, la cassazione della descritta sentenza.

2.9. Il (omissis) è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 14 e 15 Reg. CE n. 1393/2007 e del comb. disp. degli artt. 139, 142 e 143 c.p.c., in relazione agli artt. 360 n. 3 e 366 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto chela notifica dell’atto di citazione innanzi al tribunale era stata correttamente eseguita, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, il convenuto, come dedotto nell’atto d’appello, non ha mai ricevuto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado presso la sua effettiva residenza in Olanda, essendo stata, in realtà, eseguita, nel mese di ottobre del 2013, in un luogo nel quale il convenuto, come emerge dalle risultanze anagrafiche, non era più residente a partire dal 16/4/2013.

3.2. La notifica a mezzo posta a norma dell’art. 14 e 15 del regolamento n. 1393 cit. richiede, del resto, ha aggiunto il ricorrente, la prova certa che l’atto sia stato consegnato personalmente alla parte evocata in giudizio oppure ad un familiare che vive nello stesso indirizzo del destinatario oppure a persone che lavorino come dipendenti all’indirizzo del destinatario.

3.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19 del Reg. CE n. 1393/2007, in relazione agli artt. 360 n. 3 e 366 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata correttamente eseguita senza, tuttavia, dar conto dell’esecuzione di tutti gli incombenti previsti dall’art. 19 del Reg. CE n. 1393 cit., il quale, in particolare, prevede che, “quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:

a) che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio;

b) che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento, e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi”.

3.4. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 890/1982 e dell’art. 160 c.p.c., in relazione agli artt. 360 n. 3 e 366 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata correttamente eseguita omettendo, però, di considerare che, come emerge dalla dicitura “niet afgehaald” (e cioè “non richiesta”), apposta in data 25/10/2013, il plico non era stato ritirato dal destinatario e che risultava, quindi, impossibile, specie a fronte della sua trasmissione in Italia il 5/11/2013, che lo stesso sia stato ricevuto nel medesimo giorno da persona abilitata in sua assenza della quale, peraltro, l’avviso di ricevimento non indica, in violazione dell’art. 7 della l. n. 890/1982, né l’identità né il suo rapporto con il destinatario dell’atto.

3.5. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., in relazione agli artt. 360 n. 3 e 366 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata correttamente eseguita senza, tuttavia, considerare che, onde considerare valida la notifica eseguita dal (omissis), sarebbe stato necessario svolgere ulteriori ricerche al fine di appurare, senza ombra di dubbio, il reale indirizzo del convenuto che ne era il destinatario.

4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

4.2. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 2/3/2017, pronunciata nella causa C-354/15, Henderson/Novo Banco SA, in tema di notifica a mezzo posta, ha, in effetti, ritenuto che l’art. 14 del Reg. n. 1393/2007 dev’essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida anche se l’atto da notificare o da comunicare non è stato consegnato al suo destinatario in persona, purché sia stato consegnato a una persona adulta che si trova all’interno della residenza abituale di tale destinatario, in veste o di familiare o di suo dipendente.

4.3. La Corte di giustizia, in particolare, dopo aver rilevato che:

– la previsione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una formalità idonea alla notifica di un atto giudiziario in quanto tale modalità offre la garanzia che il destinatario riceva effettivamente la raccomandata contenente l’atto notificato e, al contempo, di costituire una prova affidabile della regolarità della procedura per il mittente (par. 75);

– la posta raccomandata consente, invero, di tracciare le varie tappe dell’inoltro al destinatario posto che “l’avviso di ricevimento, che è compilato al momento in cui tale destinatario, o, eventualmente, il suo rappresentante, riceve la posta, reca le menzioni della data della consegna, del luogo della consegna nonché della qualifica e firma della persona che ha ricevuto tale posta” e “viene poi riconsegnato al mittente, portandolo così a conoscenza di tali dati e consentendogli di dimostrarli in caso di cointestazione” (par. 76);

– l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata costituisce, pertanto, un elemento di prova della ricezione da parte del destinatario dell’atto giudiziario notificato o comunicato nello Stato membro richiesto e altresì delle modalità di consegna di tale atto (par. 77); ha ritenuto che nel caso, come quello in esame, in cui “l’invio raccomandato contenente l’atto da notificare sia stato ricevuto nello Stato membro richiesto non dal destinatario di tale atto, ma da una terza persona”, l’atto da notificare o da comunicare, come si desume dall’art. 19, par.1, lett. b), del regolamento cit., può essere consegnato “non soltanto al destinatario in persona, ma anche, in sua assenza, a una persona che si trovava nel luogo della sua residenza”, ferma restando, però, la necessità che tutte le garanzie necessarie alla tutela effettiva dei diritti della difesa del destinatario dell’atto siano rispettate: “in una situazione quale quella del procedimento principale, in cui il convenuto non è comparso all’udienza di citazione la cui data di fissazione era precisata nell’atto che gli era stato notificato a mezzo posta, è effettivamente di primaria importanza sincerarsi del fatto che, da un lato, detto convenuto abbia realmente ricevuto l’atto di citazione, consentendogli sia di apprendere che era stata avviato un procedimento giudiziario contro di lui in un altro Stato membro sia di identificare l’oggetto e la causa della domanda giudiziale, e, dall’altro, che abbia avuto sufficiente tempo per preparare la propria difesa” (par. 86-90).

4.4. In effetti, ha osservato la Corte, “sebbene una terza persona possa validamente ricevere un atto giudiziario in nome e per conto del destinatario, tale possibilità deve però essere riservata a ipotesi chiaramente circoscritte, al fine di assicurare al meglio il rispetto dei diritti della difesa di detto destinatario”:

– intanto, “occorre intendere la nozione di «residenza», ai sensi del regolamento n. 1393/2007, come riferita al luogo in cui il destinatario dell’atto abita e soggiorna abitualmente”;

– inoltre, “alla stregua di quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n.805/2004 per quanto attiene alla notificazione o alla comunicazione di un atto di citazione in materia di crediti non contestati, la facoltà data a un terzo di ricevere un atto giudiziario al posto del suo destinatario può valere solo per le persone adulte che si trovano all’interno della residenza del destinatario, siano esse familiari che vivono allo stesso indirizzo o persone che lavorano come dipendenti a tale indirizzo”, essendo, in effetti, ragionevole ritenere che simili persone rimetteranno effettivamente l’atto in questione al suo destinatario;

– ciò, al contrario, non avviene necessariamente “per altri terzi, come è il caso di un vicino di casa o di una persona che risiede nello stesso stabile in cui il destinatario occupa un appartamento”: “la ricezione di un atto da parte di un simile terzo, poiché non offre sufficienti garanzie che il destinatario sia realmente informato entro il termine impartito, non può essere considerata sufficientemente affidabile ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1393/2007” (par. 93 – 97).

4.5. Nel caso in esame, la corte d’appello ha, come visto, ritenuto che la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto eseguita “a mezzo posta” nel luogo in cui il destinatario aveva in quel momento ancora la residenza AIRE, doveva ritenersi, alla luce del reg. CE n. 1393/2007, giuridicamente corretta posto che:

– l’agente notificatore “recatosi a quell’indirizzo per recapitare il plico”, e cioè “Parkstraat 12 Ootmarsum”, “che è lo stesso risultante dal certificato di residenza AIRE”, “lo ha individuato quale luogo riferibile al destinatario, ossia il (omissis)”;

– la cartolina di ricevimento della raccomandata relativa alla spedizione dell’atto recava “la firma di colui che l’ha sottoscritta all’atto della ricezione”, “a nulla rilevando che la firma apposta alla cartolina non sembra quella del (omissis)”, dovendosi, infatti, presumere che “chi ha ricevuto l’atto sia persona a ciò abilitata, in assenza del (omissis), alla ricezione dell’atto in base ai rapporti che lo legano allo stesso ed in cui vece ha quindi sottoscritto per ricezione la cartolina dell’atto a lui destinato”;

– il (omissis), quando si è costituito nel procedimento cautelare ante causa nel luglio del 2013, aveva, del resto, dichiarato di essere residente proprio “nel luogo ove poi gli è stato notificato l’atto di citazione”.

4.6. Tale statuizione è giuridicamente corretta, fondata com’è sul rilievo (del tutto coerente con i sopra esposti principi della Corte di Giustizia UE):

– che la notifica dell’atto di citazione è stata eseguita “a mezzo posta” mediante consegna del plico presso un indirizzo che, pur se non corrispondente alla (nuova) residenza anagrafica del destinatario, era stato nondimeno individuato dall’agente notificatore come un luogo “riferibile” allo stesso, come confermato dal fatto che si tratta dello stesso luogo che il convenuto aveva dichiarato come sua residenza ancora nel mese di luglio del 2013 e “che è lo stesso risultante dal certificato di residenza AIRE” (“ la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all’estero la propria residenza risult(a) improntata al principio dell’acquisizione anche del dato costituito dall’indirizzo del destinatario e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell’AIRE”): Cass. SU n. 6737 del 2002; Cass. n. 1608 del 2012);

– che, a fronte di tali emergenze, doveva, di conseguenza, presumersi (senza che tale deduzione risulti in qualche modo smentita da risultanze che possano deporre in senso contrario), che la persona che “ha ricevuto l’atto ” fosse “abilitata, in assenza del (omissis), alla ricezione dell’atto in base ai rapporti che lo legano allo stesso ed in cui vece ha quindi sottoscritto per ricezione la cartolina dell’atto a lui destinato”.

4.7. Quanto al resto, la Corte ribadisce il principio per cui ai fini della validità della notificazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell’Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall’ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell’efficienza dei servizi postali degli stati membri (Cass. n. 11140 del 2015).

5. Escluso, dunque, ogni rilievo all’istanza avanzata in memoria di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, che ha in realtà chiarito il significato astratto e generale della normativa unionale applicabile al caso di specie (cfr. Cass. SU 12067 del 2007; Cass. n. 15041 del 2017), il ricorso dev’essere, in definitiva, rigettato.

6. Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione del (omissis), rimasto intimato.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, in data 12 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2024. 

SENTENZA – copia non ufficiale -.