Guida in stato di ebbrezza: la Cassazione annulla e ridetermina la pena senza rinvio per nuovo giudizio (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 23 aprile 2024, n. 16866).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. EUGENIA SERRAO – Presidente – Relatore –

Dott. LUCIA VIGNALE – Consigliere –

Dott. DANIELA CALAFIORE – Consigliere –

Dott. ANDREA CUOCO – Consigliere –

Dott. MARINA CIRESE – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nata a (omissis) (omissis) il 14/01/1991;

avverso la sentenza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente dott.ssa EUGENIA SERRAO;

letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

letta la memoria del difensore, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (omissis) (omissis) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in data 6/11/2023, nel giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, la ha dichiarata responsabile del reato previsto dall’art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Ascoli Piceno il 7 agosto 2022 alle ore 23:03.

2. La ricorrente censura la sentenza per violazione di legge in relazione all’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada in quanto il giudice ha irrogato una pena illegale applicando l’aumento di pena previsto dall’art. 186, comma 2- sexies, cod. strada sia con riguardo alla componente detentiva sia con riguardo alla componente pecuniaria.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.

4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è fondatamente proposto in quanto l’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada contempla una circostanza aggravante che comporta l’aumento della sola pena pecuniaria dell’ammenda.

Nel caso in esame il giudice di merito ha determinato la pena base pari a 30 giorni di arresto e 1.250 euro di ammenda aumentandola di un terzo ai sensi dell’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada a 40 giorni di arresto ed euro 1.667 di ammenda, successivamente diminuendo di un terzo la pena ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. a 27 giorni di arresto ed euro 1.111 di ammenda.

Illegale risulta, in particolare, la determinazione della pena in aumento a 40 giorni di arresto in quanto non consentita.

6. La sentenza deve, quindi, essere annullata sul punto ma la Corte può provvedere ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen. a rideterminare la pena, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere.

La pena deve, dunque, essere così computata: pena base 30 giorni di arresto e 1250 euro di ammenda, aumentata a 30 giorni di arresto ed euro 1.667 di ammenda e diminuita ex art. 62 bis cod. pen. alla misura di giorni 20 di arresto ed euro 1.111 di ammenda.

La pena può essere convertita, così come già operato dal giudice di merito ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis cod. strada., in 50 ore di lavori di pubblica utilità, corrispondenti a 20 giorni di pena detentiva e a 5 giorni risultanti dal ragguaglio con la pena pecuniaria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in 20 giorni di arresto ed euro 1.111 di ammenda convertiti in 50 ore di lavori di pubblica utilità.

Così deciso il 17 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.