Il sequestro dello smartphone “copiato” e restituito giustifica l’istanza di riesame (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 24 aprile 2024, n. 17312).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Angelo Costanzo – Presidente –

Dott. Anna Criscuolo – Consigliere –

Dott. Riccardo Amoroso – Consigliere –

Dott. Antonio Costantini – Consigliere –

Dott. Debora Tripiccione – Relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/x/19xx;

avverso l’ordinanza emessa il 27 ottobre 2023 dal Tribunale di Siracusa;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Debora Tripiccione

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) (omissis) ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Siracusa che ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentato avverso il decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare del ricorrente, disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 391-ter e 319 cod. pen.

Deduce tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con i primi due motivi che, in quanto logicamente connessi possono essere esposti congiuntamente, deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla omessa motivazione sulla conformità del provvedimento impugnato ai requisiti di proporzionalità ed adeguatezza.

Deduce il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’oggetto del gravame fosse l’attività di esecuzione del sequestro, omettendo, tuttavia, di considerare che l’oggetto della doglianza era la legittimità della acquisizione della copia integrale dei dati contenuti nel telefono in sequestro.

Si aggiunge, inoltre, che, a fronte di un sequestro eseguito il 21/9/23, il Pubblico ministero ha trattenuto copia integrale dei dati senza che tale attività sia stata preceduta dall’indicazione, nel decreto impugnato, dei criteri di selezione del materiale e dei tempi.

Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla omessa motivazione sul nesso di pertinenza tra il bene sequestrato e i reati per cui si procede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va, innanzitutto, premesso che secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso da questo Collegio, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio é ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov; Rv 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).

2. II primi due motivi di ricorso sono fondati per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Sempre in via preliminare, osserva, inoltre, il Collegio che, benché il telefono cellulare sia stato restituito al ricorrente, deve ritenersi sussistente il suo interesse ad impugnare.

Va, al riguardo, ribadito che in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all’avente diritto previa estrazione di “copia forense”, sussiste di per se l’interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losurdo, Rv. 283302).

In tal caso, infatti, come già condivisibilmente affermato da questa Corte, quando il trattenimento della copia determina la sottrazione all’interessato della esclusiva disponibilità dell’informazione, il sequestro probatorio permane ed ha ad oggetto la copia informatica o la riproduzione su supporto cartaceo dei dati contenuti nell’archivio del dispositivo (cfr. Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264093 in cui in motivazione, la Corte ha osservato che le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al “data informatico”, in quanto tale, la caratteristica di oggetto del sequestro, di modo che la restituzione, previo trattenimento di copia, del supporto fisico di memorizzazione, non comporta ii venir meno del sequestro quando permane, sul piano del diritto sostanziale, una perdita autonomamente valutabile per il titolare del dato).

Si é, infatti, affermato, riconoscendosi la sussistenza dell’interesse all’impugnazione, che non é consentito sequestrare indistintamente il bene per realizzare una copia identica all’originale, con funzione meramente esplorativa, impedendo il successivo controllo sulla legittimità del sequestro sul presupposto della mera restituzione del contenitore dei dati (Sez. 6, n. 41974 del 14/02/2019, Guastella, Rv. 277372, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la decisione di estrarre copia dei dati informatici é espressione di un’autonoma e discrezionale valutazione dell’autorità giudiziaria, che richiede l’indicazione della rilevanza probatoria di ciò che e stato acquisito e della pertinenza con gli ipotizzati reati).

3. Venendo al merito dei primi due motivi di ricorso, ritiene il Collegio che il Tribunale é incorso nella dedotta violazione di legge allorché, da un lato, ha ritenuto che la questione posta dal ricorrente, in merito alla proporzionalità del sequestro, non attenga alla legittimità genetica della misura e, dall’altro, ha genericamente confermato la proporzionalità della misura.

Quanta al primo profilo, rileva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa e ribadita, i principi di “adeguatezza”, “proporzionalità” e “gradualità” previsti dall’art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelari personali, devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell’applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica (Sez. 3, n. 21271 del 7/5/2014, Konovalov, RV. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, Caruso, RV. 254712).

Si tratta di un’interpretazione in linea con la giurisprudenza della Corte Edu che, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello del privato (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l’interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisce un sacrificio eccessivo nella suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex s.r.1. c. Romania).

Siffatte considerazioni sono state estese da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, anche al sequestro probatorio.

La Corte ha, infatti, ritenuto che la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabile alla necessità di evitare limitazioni che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura) debba valere indipendentemente dalla finalità –   impeditiva o probatoria – perseguita con il sequestro, essendo strettamente collegato all’elemento, comune a tutte le ipotesi, della componente invasiva nell’altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei beni altrui.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritiene, dunque, il Collegio che il Tribunale ha erroneamente escluso dal perimetro del proprio giudizio la valutazione di proporzionalità del sequestro; va, peraltro, aggiunto, che a sostegno di tale erroneo giudizio, ha richiamato un principio di diritto eccentrico rispetto alla fattispecie in esame, relativo al caso in cui la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti quanto indicato nel provvedimento, o con modalità per altro verso illegittime, un sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero (si tratta del principio affermato da Sez. 3, n. 20912 del 25/01/2017, Zambelli, Rv. 270126).

4. Con riferimento al secondo profilo, l’alternativa motivazione con cui il Tribunale ha valutato positivamente la proporzionalità del sequestro é illegittima in quanto meramente apparente. Si afferma, infatti, la necessità di un’acquisizione indiscriminata dei dati cui segua, entro tempi che l’ordinanza impugnata non si premura di determinare, la successiva selezione di quelli rilevanti e la distruzione di quelli privi di interesse investigativo.

Ad avviso del Collegio, si tratta di una argomentazione meramente apodittica e priva di alcuna valenza dimostrativa delle conclusione cui perviene ii Tribunale.

Va, infatti, considerato che, coerentemente con l’estensione anche alle misure reali dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità, é stato condivisibilmente ritenuto illegittimo il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092).

Con questo non si vuole escludere a priori la legittimità di un sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici che comporti l’acquisizione indiscriminata di un’intera categorie di informazioni ivi contenute, in tal caso, al fine di escludere che la misura assuma una valenza meramente esplorativa, é, tuttavia, necessario che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui é necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti Rv. 279949-02).

Si é, inoltre, condivisibilmente affermato che anche in tal caso il trattenimento dei dati non può essere protratto a tempo indeterminato; ciò in quanto l’estrazione di copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi informatici o telematici realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede (Sez. 6, n. 34265/2020, Rv. 279949-01).

Per tale ragione, si rende necessario che il pubblico ministero predisponga un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto.

Proprio in considerazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi informatici e telematici (compresi gli smartphone), della loro capacità di memoria e di archiviazione di una massa eterogenea di dati (messaggi, foto, mail) attinenti alla sfera personale del titolare, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva é, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio:

a) le ragioni per cui e necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;

b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altres1, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;

c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati.

5. Il terzo motivo di ricorso non risulta dedotto dinanzi al Tribunale e, comunque, appare assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.

6. All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.

Così deciso il 15 febbraio 2024

Il Consigliere estensore                                                                                           Il Presidente

Debora Tripiccione                                                                                               Angelo Costanzo

Depositato in Cancelleria, oggi 24 aprile 2024.

SENTENZA