REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Dott. Pierluigi Di Stefano -Presidente-
Dott. Emilia Anna Giordano -Consigliere-
Dott. Maria Silvia Giorgi -Consigliere-
Dott. Riccardo Amoroso -Relatore-
Dott. Pietro Silvestri -Consigliere-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
(omissis) (omissis), nato a (omissis) il 30/04/1959;
avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in data 20 novembre 2011 dal Tribunale di Rimini che aveva condannato il ricorrente per il reato di sottrazione di beni pignorati di cui all’art. 388 cod.pen., così diversamente qualificato il reato originariamente ascritto a titolo di furto aggravato dalla violenza sulle cose, commesso in danno di (omissis) (omissis), quale aggiudicataria all’asta del 19 gennaio 2017 dell’immobile sottoposto a pignoramento nel procedimento di esecuzione immobiliare nei confronti di (omissis) (omissis).
Al ricorrente si contesta di aver sottratto dall’interno dell’abitazione sottoposta a pignoramento alcune pertinenze dell’immobile, costituite da una caldaia, dalle relative tubazioni oltre alle placche dei punti luce.
Il Tribunale aveva derubricato il reato da furto aggravato in sottrazione di beni pignorati, sul rilievo che la sottrazione dei beni era avvenuta prima del decreto di trasferimento della proprietà dell’immobile, e quindi quando il bene era ancora di proprietà del debitore esecutato. Inoltre, aveva ritenuto comunque valida la querela sporta dalla (omissis), quale aggiudicataria dell’immobile, perché titolare di una posizione di vantaggio strumentale al conseguimento della proprietà del bene.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso (omissis) (omissis), articolando le censure di seguito indicate.
2.1. Violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento per difetto di querela, non potendosi ritenere la (omissis), quale aggiudicataria dell’immobile pignorato ed unica querelante, persona offesa dal reato.
L’assunto della Corte di appello, secondo cui anche l’aggiudicatario dell’immobile pignorato è legittimato a sporgere querela per il reato di sottrazione di beni pignorati, è da ritenersi erroneo perché confonde la posizione della persona offesa del reato con quella della persona danneggiata.
Assume il ricorrente che solamente il creditore pignorante è il soggetto qualificato a sporgere querela in quanto persona offesa del reato.
In tal senso si richiamano alcuni precedenti di legittimità che hanno affermato tale principio sia pure non con riferimento all’aggiudicatario (Sez. 6 n. 1512 del 02/11/1994, Tieghi, Rv. 200538), secondo la quale, poiché lo scopo della norma di cui al terzo comma dell’art. 388 cod. pen. consiste nella conservazione della situazione determinatasi nel processo esecutivo o cautelare a favore di uno o più soggetti in seguito al pignoramento o all’adozione di un provvedimento di sequestro giudiziario o conservativo, in vista del risultato cui tende l’attività esecutiva o cautelare, titolare del diritto di querela è la persona a favore della quale è disposto il vincolo.
Nella specie la Corte ha escluso la legittimazione alla querela di chi, intervenuto nel procedimento civile di convalida del sequestro, aveva ivi assunto una posizione processuale, contraria alla convalida, che non lo aveva reso partecipe dell’interesse al mantenimento del vincolo perseguito dal richiedente e protetto dalla norma penale).
Si obietta, inoltre, che la querela sarebbe comunque tardiva perché la sottrazione dei beni è avvenuta certamente prima del giorno in cui il debitore esecutato ha provveduto alla consegna delle chiavi al custode che lo aveva autorizzato a risiedere nell’immobile.
In particolare, la consegna delle chiavi è avvenuta in data 30 giugno 2017, mentre la querela è stata proposta in data 6 ottobre 2017, quindi dopo il decorso del termine di tre mesi dalla consumazione del reato, a nulla rilevando che la (omissis) abbia avuto contezza del reato più tardi, quando ha potuto fare accesso nell’abitazione a causa del ritardo con cui il custode le ha consegnato le chiavi.
3. Si deve dare atto che il procedimento è stato trattato nelle forme del contraddittorio cartolare di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito nella legge con modificazioni del 18/12/2020 n. 176, come prorogato dall’art. 16 d.l. n. 228 del 30/12/2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Mentre il secondo profilo di censura è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il ricorrente dimostra di ignorare il pacifico dettato normativo di cui all’art. 124 cod. pen. che fissa la decorrenza del termine per proporre la querela non dal momento della consumazione del reato ma dal tempo in cui il querelante ne ha avuto effettiva notizia, è necessario invece soffermarsi sulla questione dedotta ai fini della legittimazione alla querela con riferimento alla individuazione della persona offesa del reato di sottrazione di beni pignorati di cui al terzo comma dell’art. 388 cod. pen. (ora corrispondente all’ipotesi prevista dal comma quinto del medesimo articolo).
2. Deve premettersi che nella fattispecie in esame è stato accertato che il debitore esecutato, autorizzato a risiedere nell’immobile pignorato di sua proprietà, si è appropriato di alcuni beni di pertinenza dell’immobile prima di provvedere alla consegna dell’immobile stesso all’aggiudicatario.
Più precisamente risulta che l’immobile è stato aggiudicato alla (omissis) (omissis) in data 19 gennaio 2017, la consegna delle chiavi dell’immobile è avvenuta in data 30 giugno 2017, mentre il decreto di trasferimento della proprietà è intervenuto in data 23 gennaio 2018.
La querela è stata, poi, sporta unicamente dalla (omissis), quale aggiudicataria dell’immobile pignorato e non anche dai creditori pignoranti, quando la predetta querelante, facendo accesso nell’immobile, si accorgeva dell’asportazione delle pertinenze costituite dalla caldaia, dalle relative tubazioni e dalle placche dei punti luce.
3. Tanto ciò premesso, si deve, innanzitutto, chiarire che l’aggiudicazione del bene non determina l’inefficacia del pignoramento, atteso che a norma dell’art. 586 cod. proc. civ., è solo con il decreto che dispone il trasferimento di proprietà che viene ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramento e che, a norma della stessa disposizione, il decreto di trasferimento deve contenere anche l’ingiunzione al custode o al debitore di rilasciare l’immobile venduto.
Conseguentemente, finché il bene resta nel possesso materiale del debitore esecutato, permangono gli effetti del pignoramento ed in particolare il vincolo di indisponibilità del bene a salvaguardia di tutti i soggetti interessati al regolare svolgimento della procedura esecutiva, tra cui rientrano oltre ai creditori pignoranti e quelli ammessi alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, per quello che qui rileva, anche l’aggiudicatario dell’immobile pignorato.
Va rammentato che a norma dell’art. 559 cod. proc. civ. con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze ed i frutti.
Pertanto, anche dopo l’aggiudicazione e persino anche dopo il decreto di trasferimento della proprietà, finché il bene rimanga affidato materialmente in custodia del debitore esecutato deve ritenersi che permangono gli effetti del pignoramento con i correlativi obblighi di custodia, la cui inosservanza integra la fattispecie di reato prevista dal comma terzo dell’art. 388 cod. pen. (ora confluita nel comma quinto, dopo le interpolazioni dei nuovi commi introdotti dai d.lgs. n. 21 dell’i marzo 2018 e n. 63 dell’11 maggio 2018).
Neppure rileva che la sottrazione delle pertinenze dell’immobile pignorato possa essere avvenuta prima o dopo dell’aggiudicazione, atteso che la sottrazione dei beni pignorati ove commessa dal proprietario-esecutato pregiudica tutti coloro che prendono parte alla procedura esecutiva e rientra, in virtù della qualifica soggettiva rivestita dall’autore del reato, nella categoria dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie.
Deve, pertanto, ritenersi che anche l’aggiudicatario del bene pignorato assuma la qualifica di persona offesa del reato legittimata a sporgere la querela a norma dell’ultimo comma dell’art. 388 cod. pen.
Va, perciò, affermato che nel reato di sottrazione di beni pignorati, posta in essere dal proprietario-custode, il bene protetto dalla norma è la salvaguardia del proficuo svolgimento della procedura esecutiva che deve essere garantita da coloro cui la legge attribuisce degli specifici obblighi nascenti da determinati provvedimenti giudiziari, e che, quindi, legittimato alla querela sarà anche l’aggiudicatario, leso nel diritto di conseguire nella sua integrità il bene pignorato e non solo il creditore pignorante, che anche se in ipotesi soddisfatto dal conseguito prezzo della vendita resta comunque esposto alle azioni dell’aggiudicatario che dovesse impugnare l’aggiudicazione per inadempimento da parte del custode dell’obbligo di consegna dell’immobile integro delle sue pertinenze e accessori.
4. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 marzo 2024.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2024.