Orario di lavoro e riposo settimanale.

(Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 maggio 2014, n. 11581)

Orario di lavoro – Riposo settimanale – Lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo – Richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.

Natura del pregiudizio – Prova specifica – Necessità – Contenuto – Consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo – Rilevanza – Fruizione successiva di riposi maggiori – Rilevanza – Esclusione

In caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, ove il lavoratore richieda, in relazione alla modalità della prestazione, il risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all’articolo 36 della Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell’ambito specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo, quindi anche attraverso presunzioni ed a mezzo del fatto notorio), il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed, anzi, la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno, mentre non rileva la fruizione successiva di riposi maggiori, essendo il termine di riferimento quello del giorno e della settimana.