Danno da concorrenza sleale: anche se potenziale.

(Corte di Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22 maggio 2015, n. 10643)

Mediante una scrittura privata del 1993 due fratelli, entrambi soci di una s.n.c., avevano convenuto la scissione dell’azienda sociale in due unità aziendali autonome (di cui erano divenuti rispettivamente i legali rappresentanti) e la conseguente cessazione dell’attività imprenditoriale della società, che veniva dunque posta in liquidazione.

Successivamente, uno dei due fratelli, sia in proprio che quale legale della cessata S.n.c. conveniva in giudizio l’altro ex socio, proponendo nei suoi confronti un’azione di condanna al risarcimento dei danni da concorrenza sleale.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Venezia aveva rigettato la richiesta risarcitoria, fondando la propria decisione su una questione puramente processuale, vale a dire la carenza di legittimazione ad agire del preteso danneggiato, sia a titolo individuale (non avendo egli in corso alcuna attività imprenditoriale) sia quale legale rappresentante della S.n.c., che aveva cessato la propria attività d’impresa ed era stata posta in liquidazione in conseguenza della convenzione stipulata dai due fratelli.

In accoglimento dell’impugnazione proposta, la Cassazione ha ritenuto che, a differenza della disciolta società (la quale, in quanto avviata alla liquidazione, non poteva essere soggetto passivo di atti integranti concorrenza sleale), la legittimazione attiva rispetto alla domanda risarcitoria era astrattamente configurabile in capo all’ex socio e ciò perché un danno da concorrenza sleale ben poteva prodursi per le attività economiche connesse alle due imprese individuali che si avviavano a costituirsi in capo ai due fratelli, originariamente soci della medesima impresa sociale.

Nel merito, la Suprema Corte ha ribadito il proprio consolidato indirizzo secondo il quale è tutelabile anche il pregiudizio derivante da una situazione di concorrenza potenziale, ravvisabile sia in ipotesi di espansione futura dell’attività concorrente, sia nell’ipotesi di attività preparatorie all’esercizio dell’impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all’attività produttiva.

Pur rinviando al giudice del merito ogni accertamento sulla effettività del danno sofferto e la sua liquidazione, la Cassazione ha osservato che nel caso di specie, una situazione di concorrenza potenziale era configurabile proprio in considerazione del fatto che, per effetto della convenzione stipulata, sarebbero sorte due distinte attività imprenditoriali svolte da ciascuno dei due ex soci e che “l’originaria unitarietà dell’impresa rendeva altamente probabile che potessero risultare improntate a sleale concorrenza le modalità di inizio di ciascuna delle due attività produttive”.

La questione

La sentenza in commento offre un’interessante spunto di riflessione in merito alla questione circa la tutelabilità del danno da concorrenza sleale potenziale e sulla sua configurabilità.

Come noto, la nozione di concorrenza sleale si ricava dalla lettura dell’art. 2598 cod. civ., il cui scopo è tutelare la correttezza e la lealtà nell’attività commerciale, sanzionando come illegittime tutte le condotte tramite le quali, nella presentazione e collocazione dei propri prodotti e servizi, un’impresa si avvantaggi illecitamente a scapito delle altre.

La disciplina della concorrenza sleale presuppone la sussistenza di due elementi, vale a dire: la qualità di imprenditore in capo al soggetto autore dell’atto di concorrenza vietato ed al soggetto che di quell’atto subisce le conseguenze e un rapporto di concorrenza economica fra i medesimi imprenditori.

In particolare, il rapporto di concorrenza economica deve riguardare beni o servizi che si trovino nel medesimo ambito di mercato, ossia quei beni e servizi destinati a soddisfare identici bisogni dei consumatori o bisogni similari o complementari. In altre parole, si trovano in una situazione di concorrenza le imprese che offrano prodotti o servizi a favore di uno stesso target di destinatari e che operino in una delle fasi di produzione o commercio funzionali alla collocazione sul mercato di tali prodotti o servizi (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2012 n. 4739).

L’orientamento formatosi in giurisprudenza (espresso anche nella sentenza in commento) ha esteso anche alle ipotesi di concorrenza potenziale la tutela risarcitoria prevista dall’art. 2600 cod. civ.

Se è vero infatti che l’ordinamento vieta anche la mera idoneità ad ingenerare confusione, la sussistenza della comunanza di clientela va verificata pure in una prospettiva potenziale, dovendosi valutare se l’attività commerciale, considerata anche in un’ottica di espansione “consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale” (si vedano, tra le altre: Cass. civ. sez. III, 22 ottobre 2014 n. 22332; nonché Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2009 n. 3478 richiamata nella sentenza in commento).

L’interesse ad agire in concorrenza sleale viene quindi ad essere riconosciuto e tutelato anche qualora, pur mancando un rapporto di concorrenza attuale fra i due soggetti interessati, appaia comunque probabile una prossima interferenza fra i mercati in cui gli stessi operano.

Gli indici da considerare ai fini di tale accertamento afferiscono sia ad una valutazione prognostica riguardante la possibile espansione futura di un’attività imprenditoriale concorrente (in termini di rilevante probabilità), sia nell’ipotesi di attività prodromiche all’avvio dell’impresa vera e propria, quando si realizzino condotte dirette a dare inizio all’attività produttiva che si pongano improntate a concorrenza sleale. Sotto il primo profilo, dunque, la concorrenza è potenziale riguardo al dato merceologico: tale ipotesi si verifica allorquando sussista la possibilità (rectius, la rilevante probabilità) di accesso da parte di un’impresa nel mercato di un’altra, avuto riguardo non solo alla produzione ed al commercio attuali, ma anche con riguardo a quei settori nei quale l’impresa potenzialmente danneggiata potrebbe espandersi (cfr. Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 1999 n. 1259). Questa ipotesi ricorre dunque in quelle fattispecie in cui è ragionevolmente prevedibile che un’impresa possa estendere la propria attività nell’ambito dell’altra. Sotto il profilo temporale (si tratta della fattispecie considerata nella sentenza in commento), la concorrenza è potenziale qualora uno o entrambi gli imprenditori non abbiano ancora avviato la rispettiva attività e dunque questa è ancora in fase organizzativa o sono in corso attività preparatorie all’avvio dell’impresa o ancora si realizzano attività dirette a dare inizio all’attività produttiva.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 29 aprile – 22 maggio 2015, n. 10643

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:
 
sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., in proprio e per la snc B. A. & L. e per la srl A. B., domiciliato in Roma, viale Mazzini 146, presso l’avv. Spaziani Testa Ezio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Bonino Carlo, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., domiciliato in Roma, viale Federico Confalonieri 5, presso l’avv. Di Mattia Salvatore, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Viel Livio, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1169/2011 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 2 maggio 2011;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Bonino per il ricorrente principale, e avv. Viel per il controricorrente;

Udite le conclusioni del P.M., dr. RUSSO Rosario G., che ha chiesto accoglimento dei primi due motivi di ricorso; rigetto o assorbimento solo del ricorso proposto da B.A. in proprio;

inammissibilità altri ricorsi; cassazione con rinvio.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da B.A., in proprio e quale socio della snc B. A. & L., per la condanna del fratello B.L. al risarcimento dei danni da concorrenza sleale.
Hanno ritenuto i giudici del merito che B.A. non sia legittimato ad agire per concorrenza sleale nè a titolo individuale, non avendo in corso alcuna attività imprenditoriale, nè quale legale rappresentante della società in nome collettivo, che aveva cessato la propria attività in conseguenza di una convenzione stipulata dai due soci. Con scrittura privata del 12 novembre 1993 i fratelli B. avevano infatti convenuto la scissione dell’azienda sociale in due unità aziendali autonome e la cessazione dell’attività imprenditoriale della società, salvo la ultimazione degli affari in corso entro il 31 dicembre 1993.

Contro la sentenza d’appello B.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso B.L.

 
Motivi della decisione

1.1- Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della triplice veste assunta da B.A., che ha dichiarato di proporre l’impugnazione anche per due società, una di persone l’altra di capitali. L’eccezione è peraltro infondata.

Il riferimento alla A. B. s.r.l. deve ritenersi dovuto a un errore materiale, perchè il giudice del merito aveva già rilevato l’estraneità di questa società al giudizio e questa pronuncia non risulta impugnata.
Quanto alla snc B. A. & L., legittimamente rappresentata dal B.A., sarà valutato il fondamento delle sue pretese.
1.2- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 2082, 2598 e 2600 c.c., e con il secondo motivo vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che, in ragione di un’errata interpretazione della scrittura privata del 12 novembre 1993, i giudici del merito abbiano arbitrariamente escluso la sua qualità di imprenditore chiaramente risultante dalla scissione dell’azienda sociale in due distinte aziende individuali in capo a ciascuno dei soci.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici d’appello abbiano omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione con il quale egli aveva censurato la liquidazione equitativa del danno da parte del tribunale; e abbiano erroneamente disatteso le sue richieste istruttorie.

2. Sono fondati e assorbenti i due primi motivi d’impugnazione.

Secondo la giurisprudenza di questa corte in tema di concorrenza sleale, infatti, “ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni non si richiede che un danno sia stato già prodotto in relazione ad una attività concorrenziale in atto, essendo invece sufficiente una situazione di concorrenza potenziale” (Cass., sez. 1, 12 febbraio 2009, n. 3478, m. 606757). In particolare si ritiene che una situazione di concorrenza potenziale risulti “ravvisabile sia in relazione ad una possibile estensione o espansione nel futuro dell’attività imprenditoriale concorrente (purchè nei termini di rilevante probabilità), sia nell’ipotesi di attività preparatorie all’esercizio dell’impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all’attività produttiva” (Cass., sez. 1, 15 dicembre 1994, n. 10728, m. 489211).

Nel caso in esame un’attività produttiva era in realtà già in corso da parte di una società di persona composta dai fratelli B., di cui la scrittura privata aveva programmato lo scioglimento.

Sicchè la società, in quanto avviata alla liquidazione, non poteva “essere soggetto passivo di atti di concorrenza sleale per sviamento di clientela o sottrazione di dipendenti” (Cass., sez. 1, 30 agosto 1994, n. 7577, m. 487791). Tuttavia un danno da concorrenza sleale poteva certamente prodursi per le attività economiche connesse alle due aziende che, dalla scissione dell’impresa sociale originariamente unitaria, si avviavano a costituirsi in capo ai due fratelli B..

Sicchè una situazione di concorrenza potenziale era certamente configurabile in relazione all’imminente ripresa delle due distinte attività imprenditoriali, posto che l’originaria unitarietà dell’impresa rendeva altamente probabile che potessero risultare improntate a sleale concorrenza le modalità di inizio di ciascuna delle due attività produttive. E la effettività del danno lamentato da B.A. andrà accertata nel merito.

L’accoglimento dei due primi motivi di ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata, comporta l’assorbimento del terzo motivo relativo alla liquidazione del danno.

P.Q.M.


La Corte in accoglimento dei due primi motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2015.