La registrazione di conversazioni tra presenti effettuata, anche clandestinamente, da uno dei partecipanti è pienamente utilizzabile e viene acquisita come prova documentale senza particolari formalità, mentre eventuali eccezioni sulla sua genuinità o sull’identità dei conversanti deve essere sollevata al momento della sua acquisizione nel contraddittorio delle parti e comunque nel giudizio di merito.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 dicembre 2016, n. 4699)

…, omissis …

Sentenza

sui ricorsi proposti dal difensore di: M.i F., nata ad …., il…… e L. G., nata ad……, il ……;

avverso la sentenza del Tribunale di Trapani;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza relativamente all’imputazione di ingiuria e per l’inammissibilità del ricorso della M.i nel resto;

udito per le imputate l’avv. OMISSIS che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trapani ha confermato la condanna di M. F. e L. G. per il reato di ingiuria e della prima altresì per quello di minaccia, tutti commessi ai danni di M.i M..

2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente le due imputate a mezzo del comune difensore.

Con entrambi i ricorsi – in larga parte sovrapponibili – vengono dedotti vizi della motivazione in merito all’affermazione di responsabilità delle due imputate, nonché, con esclusivo riferimento al reato di ingiuria, in ordine alla tipicità delle condotte contestate, all’effettiva percezione delle offese da parte della M. M. nonchè al mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione.

Le ricorrenti deducono altresì l’inutilizzabilità della registrazione effettuata dalla persona offesa della conversazione intercorsa con le imputate.

Considerato in diritto

1. Pregiudizialmente deve rilevarsi come nel frattempo il d. Igs. n. 7/2016 abbia abrogato l’art. 594 c.p. e come, dunque, i fatti di ingiuria contestati non siano più previsti dalla legge come reato.

In riferimento al suddetto delitto, pertanto, la sentenza deve essere comunque annullata senza rinvio per la ragione anzidetta nei confronti di entrambe le imputate, rimanendo assorbiti tutti i motivi di ricorso attinenti la relativa imputazione.

2. Nel resto il ricorso della M. è inammissibile. Generiche e manifestamente infondate si rivelano le doglianze relative alla natura meramente riproduttiva della motivazione della sentenza di primo grado, posto che il provvedimento impugnato contiene ampia ed articolata giustificazione della conferma della condanna dell’imputata, con specifica confutazione dei rilievi svolti con il gravame di merito con la quale la ricorrente non si è confrontata, omettendo altresì di precisare in che termini il Tribunale non avrebbe risposto ai medesimi.

Manifestamente infondata è poi l’eccezione processuale sollevata con il ricorso, atteso che la registrazione di conversazioni tra presenti effettuata, anche clandestinamente, da uno dei partecipanti è pienamente utilizzabile e viene acquisita come prova documentale senza particolari formalità, mentre eventuali eccezioni sulla sua genuinità o sull’identità dei conversanti deve essere sollevata al momento della sua acquisizione nel contraddittorio delle parti e comunque nel giudizio di merito, il che non risulta avvenuto nel caso di specie.

3. Al disposto annullamento consegue la necessità di rideterminare la pena per il residuo reato di minaccia – originariamente calcolata quale aumento per la continuazione su quella irrogata per il reato di ingiuria – che, in assenza di indicazioni di segno contrario ritraibili dalla sentenza, può essere commisurata al minimo edittale di euro 50 di multa vigente all’epoca di commissione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L. G. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di M.. F. relativamente al reato di ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della stessa M.i e ridetermina la pena per il suddetto reato di minaccia in euro 50 di multa.