Accesso alla zona a traffico limitato nel centro storico (TAR Umbria, Sezione I, Sentenza 28 marzo 2018, n. 182).

…, omissis …

In fatto

1. Con atto di ricorso notificato a mezzo posta il 22 aprile 2016 il sig. (OMISSIS) ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, meglio in epigrafe riportati, in forza dei quali il Comune di (OMISSIS) ha modificato l’accesso alla zona a traffico limitato del proprio centro storico, impedendo così al ricorrente suddetto, in quanto non residente all’interno del centro storico, di poter accedere con l’autovettura ad un immobile di sua proprietà sito in piazza Duomo n. 8, sul presupposto che gli unici legittimati sarebbero, oltre ai residenti, i c.d. dimoranti non abituali, da intendersi quest’ultimi quali titolari di un contratto di locazione ad uso privato.

2. Nel merito l’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:

I. Violazione di legge per difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, non avendo il Comune di (OMISSIS) rivalutato nell’ambito del procedimento di revoca del permesso z.t.l., la posizione del ricorrente.

II. Violazione dell’art. 36 del codice della strada, nonché della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3816 del 21 luglio 1997, atteso che la modifica della zona a traffico limitato non è stata preceduta dall’adozione di un valido piano urbano del traffico che ai sensi del citato art. 36 c.d.s. deve essere rinnovato ogni due anni.

III. Eccesso di potere e difetto di motivazione per la restrizione della libertà di circolazione ex art. 16 della Costituzione, nonché illogicità dei criteri generali per l’autorizzazione alla circolazione nelle z.t.l. e violazione dei principi di imparzialità e ragionevolezza della pubblica amministrazione, atteso che con ordinanza sindacale n. 6 del 2015 il Comune di (OMISSIS) ha voluto reinterpretare a suo piacimento la stessa definizione di dimorante non abituale, intendendolo come colui che abbia un contratto di locazione ad uso privato su un immobile ricadente nella z.t.l. a prescindere dalla residenza.

3. Con atto di integrazione al ricorso principale notificato a mezzo posta il 26 aprile 2016, il sig. (OMISSIS) ha proposto la seguente, ulteriore, doglianza:

IV. Violazione dell’art. 7, comma 9, del codice della strada in combinato disposto con gli artt. 48, 50 e 107 del decreto legislativo n. 267/2000, attesa l’incompetenza del sindaco ad emanare le impugnate ordinanze n. 6 e 47 del 2015, rientrando invero nella competenza della giunta la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato.

4. Con motivi aggiunti notificati il 26 ottobre 2016 il sig. (OMISSIS) ha impugnato la nota comunale con la quale gli è stato negato il rilascio del permesso z.t.l., nonché la proroga del permesso medesimo, riproponendo nella sostanze le medesime doglianze di cui all’atto introduttivo del presente gravame.

5. Il Comune di (OMISSIS) si è costituito in giudizio eccependo la tardività dell’impugnativa rivolta avverso le ordinanze nn. 6/2015, 47/2015 e 947/2016, l’inammissibilità dell’atto integrativo al ricorso principale e l’improcedibilità di quest’ultimo.

6. Alla pubblica udienza del giorno 27 febbraio 2018 la causa è passata in decisione.

In diritto

1. È materia del contendere la legittimità degli atti in forza dei quali il Comune di (OMISSIS) ha modificato l’accesso alla zona a traffico limitato del centro storico, impedendo all’odierno ricorrente di poter accedere con la propria autovettura ad un immobile di sua proprietà sito in piazza Duomo n. 8, sul presupposto che gli unici legittimati sarebbero, oltre ai residenti i dimoranti non abituali.

2. Ritiene preliminarmente il Collegio di dover rilevare l’improcedibilità del gravame principale per difetto di interesse, atteso che a seguito dell’adozione dell’atto impugnato per motivi aggiunti con il quale l’amministrazione comunale ha definitivamente negato il rilascio del permesso z.t.l., il ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità dall’eventuale annullamento dei precedenti atti inerenti il procedimento di revoca delle autorizzazioni z.t.l. di cui alla determina dirigenziale n. 947 del 1° ottobre 2015, trattandosi peraltro di permessi venuti a scadere naturalmente in data 17 luglio 2016.

3. Ciò premesso si può passare in esame il ricorso per motivi aggiunti il quale appare fondato e va accolto relativamente alla doglianza a mezzo della quale si lamenta che il Comune di (OMISSIS) abbia reinterpretato a proprio piacimento la stessa definizione di dimorante non abituale di cui alle ordinanze nn. 6 e 47 del 2015, intendendo tale solo colui che abbia un contratto di locazione ad uso privato su un immobile ricadente nella z.t.l. a prescindere dalla residenza.

4. Al riguardo è sufficiente rilevare che l’odierno ricorrente, in qualità di proprietario di immobile sito nel centro storico si trovi in una situazione sostanzialmente identica a quella del titolare di contratto di locazione, essendo entrambi in possesso di un diritto reale di godimento seppur in base a titoli diversi (la proprietà il primo e la locazione il secondo).

5. Ne consegue che una lettura costituzionalmente orientata e coerente con la natura intrinseca del diritto reale di godimento in contestazione, imponga che le ordinanze comunali nn. 6 e 47 del 2015, lungi dall’essere annullate, debbano essere correttamente reinterpretate nel senso di consentire l’accesso alla z.t.l. anche a chi sia titolare di tale diritto di godimento indipendentemente dal titolo (contratto o proprietà piena) su cui esso si fondi.

6. Le ragioni che precedono impongono dunque l’accoglimento della domanda di annullamento del diniego impugnato per motivi aggiunti previo assorbimento delle altre censure proposte.

7. Ciò consente altresì di ritenere prive di rilevanza ai fini del presente giudizio le eccezioni in rito di irricevibilità e/ tardività formulate avverso le succitate ordinanze comunali.

8. In conclusione il gravame principale va dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti va accolto come da motivazione.

9. Tenuto conto della singolarità della fattispecie controversa, si rinvengono eccezionalmente giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso principale ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti come da motivazione. 

Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.