(Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 13 ottobre 2016, n.43268)
E’ inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 – dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962; si veda anche Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano ed altri, Rv. 229220).
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