(Corte di Cassazione civile, sez. II, sentenza 21 settembre 2016, n. 18520)
Deve ritenersi fondata, in riferimento agli art. 3, 41, 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 312 e ss. della legge n. 311 del 2004, nella parte in cui «riconosce ai custodi dei veicoli sottoposti a sequestro con effetto retroattivo, compensi inferiori a quelli previgenti».
…, nello specifico:
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorita' giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ticorrano le seguenti condizioni: a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorita' giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro; b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico; c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1
luglio 2002; d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.