Assegno di mantenimento: il coniuge non affidatario non ha diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

(Corte di Cassazione Civile, sez. I, sentenza 18.06.2015, n. 12645)

Il coniuge non affidatario non ha diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento salvo qualora si deducano e dimostrino fatti che rivelino la distrazione delle somme conseguite rispetto alla finalità di cura della prole il giudice potrà disporre la revisione delle disposizioni emesse.

Contestata la decisione della Corte territoriale che aveva respinto la richiesta di un uomo di rendiconto in ordine alle somme versate per il mantenimento della figlia minore affidata alla madre, stante il mancato pagamento deli oneri condominiali relativi al godimento della casa coniugale, che aveva comportato il compimento di atti espropriativi in relazione a detto immobile.

La Suprema Corte conferma la sentenza della Corte di Appello e seguendo un condiviso orientamento, stabilisce che quando, in sede di separazione personale dei coniugi, i figli siano stati affidati, con provvedimento presidenziale o con sentenza definitiva, ad uno dei coniugi, l’assegno posto a carico del coniuge non affidatario, quale suo concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, è determinato in misura forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli. Il coniuge non affidatario non ha, quindi, diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento, salvo a far valere ogni rilevante circostanza in sede di revisione dell’entità dell’assegno.

Svolgimento del processo

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza depositata in data 22 agosto 2013, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva pronunciato la separazione personale di P.S. e R.M. , addebitandola a quest’ultimo, e, in accoglimento dell’appello principale, ha determinato l’assegno mensile a carico del R. in Euro 3.750.000 (di cui Euro 2.250,00 per il mantenimento della figlia minore ed Euro 1.500,00 per il mantenimento della P. ).

La Corte territoriale, all’esito dell’esame delle prove testimoniali, ha ritenuto che la pronuncia di addebito al R. fosse ancorata alla relazione extraconiugale da lui intrattenuta ed emersa nel 2007, ossia in epoca antecedente alla proposizione del ricorso per separazione, laddove i comportamenti aggressivi e di disinteresse attribuiti alla P. o non erano sorretti da prove concludenti o si riferivano (come nel caso della denunciata campagna denigratoria nei confronti del R. ) a fatti sicuramente posti in essere dopo l’ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione.

Con specifico riferimento alle questioni economiche, la sentenza impugnata ha rilevato che la riduzione dell’originario assegno disposto dal Presidente in sede di comparizione non trovasse fondamento in un importante mutamento delle condizioni reddituali delle parti, precisando che la crisi nazionale e la congiuntura internazionale invocati dal R. , oltre ad incidere in termini meno significativi sui beni di lusso e, quindi, sulla redditività della gioielleria dell’uomo, finivano con il ricadere anche sulla P. e sulla minore, in quanto consumatori.

La sentenza ha quindi riconosciuto una somma di Euro 250,00 come rimborso forfetario delle spese non imprevedibili relative alla minore e ha fatto decorrere l’importo così come aumentato dalla data della domanda.

3. Avverso tale sentenza il R. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La P. resiste con controricorso.

Nell’interesse del ricorrente e della resistente sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 156 cod. civ. nonché mancata ammissione di prova testimoniale su un fatto determinante per la quantificazione dell’assegno di mantenimento, nonché omesso esame di prova documentale decisiva.

In particolare, il ricorrente si duole: a) della mancata ammissione della prova testimoniale, con la quale si chiedeva di dimostrare che le maldicenze della moglie avevano indotto numerose persone, indicate come testimoni, a non fare più acquisti nell’esercizio commerciale, aggravando la crisi dell’attività; b) del mancato esame dei bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011, attestanti le perdite registrate.

Le censure sono, nel loro complesso, infondate, dal momento:

a) che il primo mezzo istruttorio, cui il ricorrente intenderebbe affidare la dimostrazione della perdita di clientela, è assolutamente privo di decisività, in assenza di ogni specificazione, sia pure sul piano delle mere deduzioni, del concreto apporto che i clienti, asseritamente allontanatisi dalla gioielleria avevano fornito alla redditività dell’attività;

b) che, del pari, con riferimento alla seconda richiesta, il ricorrente non illustra la rilevanza dei dati emergenti dai bilanci alla luce degli apporti patrimoniali di sicuro rilievo, valorizzati dalla sentenza impugnata, con particolare riguardo alla nuda proprietà di beni, liquidata in corso di causa, realizzando un’entrata di oltre 800.000,00 Euro.

2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli art. 156, 2227, 2229 (rectius: 2727 e 2729) cod. civ., 115 cod. proc. civ., imputando alla Corte territoriale di non avere considerato il fatto notorio rappresentato dalla grave crisi nazionale e internazionale che ha colpito tutti i settori dell’economia, ivi inclusi, come dimostrato dagli articoli di stampa depositati, gli esercizi commerciali non prestigiosi come quello del ricorrente.

Nonostante la formale prospettazione, la censura investe l’apparato argomentativo sopra riassunto, con il quale la Corte territoriale ha escluso la concreta incidenza della crisi lamentata a comportare un’alterazione del punto di equilibrio raggiunto, all’esito della comparazione delle condizioni economiche delle parti.

Ciò posto, poiché la sentenza è stata depositata il 22 agosto 2013, viene in questione, nel caso di specie, l’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 54, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge di conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

In definitiva, poiché la Corte territoriale ha esaminato le questioni prospettate dal ricorrente, semplicemente risolvendole in senso diverso da quello auspicato da quest’ultimo, le censure si palesano assolutamente inammissibili.

Semplicemente, all’esito della valutazione delle prove, la Corte territoriale ha ritenuto che la relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente si fosse collocata in un momento nel quale no nera ravvisabile la crisi del rapporto.

In tale prospettiva e con riferimento ai denunciati vizi motivazionali, non può che rilevarsi l’inammissibilità delle censure, alla luce dell’illustrato tenore del novellato art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ..

4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 147, 155 e 155 quater cod. civ., criticando la decisione della Corte territoriale che aveva respinto la sua richiesta di rendiconto in ordine alle somme versate per il mantenimento della minore, alla luce del mancato pagamento degli oneri condominiali relativi al godimento della casa coniugale, che aveva determinato il compimento di atti espropriativi in relazione a detto immobile.

Il motivo è infondato, dovendosi, al riguardo, ribadire il condiviso orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui quando, in sede di separazione personale dei coniugi, i figli siano stati affidati, con provvedimento presidenziale o con sentenza definitiva, ad uno dei coniugi, l’assegno posto a carico del coniuge non affidatario, quale suo concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, è determinato in misura forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli.

Il coniuge non affidatario non ha, quindi, diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento, slavo a far valere ogni rilevante circostanza in sede di revisione dell’entità dell’assegno (Cass., sez. 1, sentenza del 15 novembre 1974, n. 3618).

In realtà, non è data intendere il fondamento normativo del richiesto rendiconto, laddove l’inconveniente prospettato in astratto dal ricorrente è semplicemente superabile, giacché, qualora si deducano e dimostrino fatti che rivelino la distrazione delle somme conseguite rispetto alla finalità di cura della prole, il giudice ben potrà procedere alla revisione delle disposizione o degli accordi pregressi.

5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta violazione dell’art. 155 cod. civ., per avere la Corte territoriale fatto retroagire l’assegno, così come aumentato, per il concorso nel mantenimento della minore sin dalla data della domanda e non dalla data della sentenza di accoglimento del gravame.

Il motivo è infondato, dal momento, in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell’altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza (Cass., sez. 1, sentenza del 2 maggio 2006, n. 10119), una diversa soluzione apparendo ragionevole solo nel caso, non ricorrente nella specie, in cui i fatti giustificativi della modifica siano sopraggiunti in corso di causa.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Tenuto conto delle questioni esaminate e della natura degli interessi coinvolti, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.