Atti persecutori e violenza privata.

(Corte di Cassazione Penale, sez. V, sentenza del 5.06.2015, n. 24322)

Una precisa attività di minacciosa prevaricazione si distacca dal complesso dell’azione persecutoria, per assumere una sua autonomia, proprio per la sua specifica direzione a coartare la volontà della vittima.

Una donna subiva atti di violenza da un uomo che la considerava sua “sottomessa” e per questo veniva condannato per i reati di atti persecutori e tentata violenza privata. Successivamente aveva costretto la vittima a ritirare la denuncia – querela sporta nei suoi confronti.

Per la Corte è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo del delitto di atti persecutori il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale, che risultano dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive della condotta persecutoria compiuta dal prevenuto e delle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa, senza che occorra una rappresentazione anticipata del risultato finale, quanto, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca all’interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente alla sfera privata della persona offesa.

In fatto e diritto

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 4 aprile 2013 dal Tribunale di Castrovillari, appellata da L.T. B. M., dichiarato responsabile dei delitti di atti persecutori e tentata violenza privata, commessi fino al 3 gennaio 2011.

Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere del delitto di tentata violenza privata.
Lamenta omissione di motivazione e in ogni caso travisamento della prova sull’espressione pensa bene perché finisce male attribuita al prevenuto e considerata integrare il delitto contestato al capo di imputazione sub b) come tentativo di violenza privata, mentre, al più, si sarebbe dovuta considerare come semplice minaccia compresa nel novero delle azioni persecutorie di cui al capo A).

Sostiene poi difetto di motivazione sul dolo quanto al delitto di atti persecutori. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Osserva il Collegio che lo stesso ricorrente, nel produrre in allegato alla propria doglianza il verbale delle dichiarazioni della persona offesa, dà la misura di quanto la minaccia, “che sarebbe finita male”, fosse collegata e strettamente funzionale ad ottenere dalla persona offesa un ben preciso comportamento, quello di ritirare la denuncia sporta nei suoi riguardi per i continui atteggiamenti di prevaricazione, così che quella ben precisa attività di minacciosa prevaricazione si distacca dal complesso dell’azione persecutoria, per assumere una sua autonomia, proprio per la sua specifica direzione a coartare la volontà della vittima ed ottenerne un determinato comportamento, e non solo a perseguitarla, con le conseguenze previste dalla specifica disposizione incriminatrice.

Sul secondo motivo osserva il Collegio che, come ritiene. costante giurisprudenza (Sez. V, n. 20993 del 27/11/2012, Rv. 255436), è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo del delitto di atti persecutori il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale, che risultano dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive della condotta persecutoria compiuta dal prevenuto e delle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa, senza che occorra una rappresentazione anticipata del risultato finale, quanto, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca all’interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente alla sfera privata della persona offesa.

Ad avviso del Collegio è sempre la produzione del ricorrente ai fini di autosufficienza del ricorso, che lamenta travisamento della prova, a dare la misura della correttezza delle valutazioni al proposito dei giudici del merito basate sulle affermazioni della persona offesa; le ripetute affermazioni del prevenuto che in ogni caso lui era padrone della di lei vita e che lei doveva sottostare ‘alla sua volontà, riportate dalla donna nella deposizione dibattimentale prodotta dalla difesa, sono state legittimamente considerate come inequivoche manifestazioni della propria volontà di costante prevaricazione di quella persona, dalla quale il prevenuto pretendeva di ottenere totale sottomissione.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00 alla Cassa delle ammende.