Auto in leasing. In caso di danneggiamento a chi spetta il risarcimento? Al proprietario o al detentore?

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 26 aprile 2017, n. 10357)

Sul medesimo bene possono insistere diversi interessi appartenenti a diversi soggetti (ad esempio, al proprietario o al detentore), ma l’assicurazione sul bene stipulata da uno di questi non estende automaticamente i propri effetti anche agli altri, a meno che ciò non sia espressamente previsto dal contratto di assicurazione.

…, omissis …

Fatto e diritto

Rilevato

che, la società Carrozzeria Record di G.A. & C. s.n.c. convenne dinanzi al Giudice di pace di Pistoia la società Assimoco s.p.a., deducendo:

che B.G. aveva stipulato con la Assimoco una assicurazione contro il rischio di danni all’autoveicolo BMW targato (…), derivanti anche da atti vandalici;

che, il veicolo era stato danneggiato da un atto vandalico;

che B.G. le aveva ceduto il proprio credito indennitario nei confronti della Assimoco;

che, il Giudice di pace accolse la domanda con sentenza 14 marzo 2011 n. 183;

che, il Tribunale di Pistoia con sentenza 13 novembre 2014 n. 1279 accolse l’appello proposto dalla Assimoco e rigettò la domanda;

che, ritenne il Tribunale che il veicolo oggetto della copertura al momento del danno era stato concesso in leasing a B.G. , che ne era dunque solo l’utilizzatore e non il proprietario; che ai sensi del contratto di assicurazione l’indennizzo non spettava all’utilizzatore, ma al concedente in leasing, ovvero la società Agrileasing s.p.a.;

che, la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Carrozzeria Record s.n.c., con ricorso fondato su tre motivi; ha resistito la Assimoco;

Considerato 

che, i tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente;

che, con tutti e tre, la ricorrente lamenta in sostanza che erroneamente il Tribunale avrebbe rigettato la sua domanda sul presupposto che B.G. (il cedente del credito dedotto in giudizio) non era il proprietario del veicolo;

che, deduce che B.G. era colui il quale aveva la materiale disponibilità del veicolo, ed aveva anche fatto riparare il danno; sostiene che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale può spettare non solo al proprietario della cosa danneggiato, ma anche a chi se ne serva; che rigettando la domanda pertanto il Tribunale avrebbe violato gli artt. 1140 e 1260 c.c.;

che, tutti e tre i motivi di ricorso sono manifestamente inammissibili, perché totalmente estranei alla ratio decidendi;

che, il Tribunale ha infatti rigettato la domanda sul presupposto che il credito indennitario (cioè quello scaturente dal contratto di assicurazione), e non quello risarcitorio (cioè quello scaturente dal fatto illecito), non spettasse all’utilizzatore del veicolo, ma al concedente;

che, tale statuizione è ineccepibile, alla luce del risalente principio secondo cui sul medesimo bene materiale possono insistere più interessi diversi (del proprietario, del conduttore, del detentore, del custode, dell’utilizzatore), e l’assicurazione stipulata da uno di questi non estende automaticamente i propri effetti agli altri, se non espressamente previsto dal contratto, giusta la previsione dell’art. 1904 c.c.;

che, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il soggetto “assicurato” (cioè il titolare dell’interesse esposto al rischio, ex art. 1904 c.c.) fosse la società Agrileasing, proprietaria del veicolo e concedente in leasing dello stesso;

che, pertanto la odierna ricorrente, per pretendere il diritto all’indennizzo, avrebbe dovuto allegare e provare che il contratto di assicurazione stipulato dalla Assimoco era un contratto di assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., ed il cui beneficiario era l’utilizzatore B.G. : il che non è stato nemmeno dedotto;

che, nulla rileva, pertanto, se B.G. abbia o non abbia speso del denaro per riparare il veicolo danneggiato, giacché il Tribunale ha ritenuto in facto che l’interesse oggetto del contratto di assicurazione non fosse il suo, e tale statuizione non è sfiorata dalle doglianze contenute nel ricorso;

che, le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo;

che, il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M.

(a) dichiara inammissibile il ricorso;

(b) condanna Carrozzeria Record di G.A. & C. s.n.c. alla rifusione in favore di Assimoco s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di giuro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(c) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Carrozzeria Record di G.A. & C. s.n.c. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.