Autovelox: circolare del Ministero sulla problematica sollevata della taratura degli apparecchi.

(Ministero dell’Interno, circolare n. 300/A/4747/15/144/5/20/5 del 26 giugno 2015)

Fin tanto che non interviene il legislatore non servono particolari verifiche per la generalità dei sistemi elettronici deputati al controllo della velocità dei veicoli già sottoposti a visite periodiche ai sensi dei decreti di omologazione e dei manuali d’uso.

Ma attenzione all’uso dei sistemi a puntamento laser che richiedono la presenza degli operatori di polizia.

Senza un via libera dei tecnici questi strumenti non possono più essere utilizzati.

In questo caso infatti nessuna disposizione normativa ha mai previsto un obbligo di taratura o verifica e pertanto la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015 ha effetto immediato.

Lo ha deciso il Ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/4747/15/144/5/20/5 del 26 giugno 2015.

La sentenza della Consulta che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45/6° del codice stradale, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, non è stata molto gradita dall’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale che in mancanza di un auspicabile intervento normativo ha diramato istruzioni rassicuranti agli organi di controllo.

In conformità alla circolare interministeriale del 13 dicembre 2013 e del d.m. 29 ottobre 1997, specifica la nota centrale, la normativa vigente «non prevede un generalizzato obbligo di taratura anche se la necessità di una verifica periodica è di norma prevista nel manuale d’uso e manutenzione del dispositivo, cui gli organi di polizia stradale devono attenersi.

Tale verifica, inoltre, è prevista anche nel decreto di approvazione del singolo apparecchio se può essere utilizzato in modo completamente automatico, cioè senza la presenza di un operatore di polizia stradale».

Taratura annuale? In pratica, prosegue la circolare, già da alcuni anni i dispositivi autovelox, tutor, velomatic ecc. sono sottoposti a verifica iniziale o periodica, in genere annuale, presso un laboratorio metrologico ovvero presso lo stesso costruttore abilitato.

Quindi per il Viminale non cambia nulla rispetto alla manutenzione ordinaria già in uso per la maggior parte dei misuratori elettronici della velocità dei veicoli.

I trasgressori hanno facoltà di richiedere copia delle certificazioni tecniche di riferimento. Ma il Ministero non scioglie il nodo principale.

Ovvero se tutti questi strumenti devono essere tarati annualmente presso un centro metrologico nazionale.

Solo i dispositivi omologati per l’uso esclusivo con la presenza degli agenti non possono essere utilizzati secondo il Ministero dell’interno. Almeno fin tanto che non vengono verificati.

Questi strumenti a puntamento laser, infatti, hanno in dotazione sistemi di autodiagnosi e quindi i manuali e di decreti non prevedono alcun controllo periodico.

A parere del Viminale solo sulla funzionalità di questi strumenti la Consulta interferisce in maniera drastica.

Per tutti gli altri in mancanza di una modifica normativa si naviga a vista. Con indicazioni ministeriali discutibili.