Autovelox: niente multa se la strada è senza banchina (Tribunale Firenze, Sez. II Civile, sentenza 26 settembre 2017, n. 3055).

Nelle strade urbane di scorrimento è possibile attivare il controllo elettronico della velocità dei veicoli nei centri abitati, senza la presenza degli agenti.

Per essere considerata tale, la strada necessità non solo della qualificazione prefettizia, ma anche della presenza di banchine pavimentate a destra per consentire la sosta in situazioni di emergenza.

Tanto si desume dalla sentenza del Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, n. 3055/2017 (all.1) pronunciatasi, in qualità di giudice d’appello, sull’impugnazione di un automobilista nei confronti del quale, in primo grado, il Giudice di Pace aveva confermato la legittimità dell’infrazione al Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità rilevato mediante apparecchiatura autovelox.

In sede di gravame, il multato insiste sull’illegittimo posizionamento dell’apparecchio di rilevazione a distanza dell’infrazione, in quanto il viale in cui era stato sanzionato non avrebbe avuto le caratteristiche tecniche previste dal Codice della Strada che avrebbero legittimato la collocazione.

In sostanza, sostiene la difesa, il nostro sistema è improntato alla regola della contestazione immediata delle infrazioni e, solo quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendano sostanzialmente pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata, è ammessa la contestazione differita.

In particolare, l’art. 201, comma 1 bis, del Codice ammette la possibilità di contestazione non immediata dell’infrazione al codice della strada con postazione autovelox esclusivamente sulle strade di cui alle lettere A-B-C-D dell’art. 2, comma 2, del Codice della Strada.

Una categoria in cui non rientrerebbe, secondo la difesa, il viale dove è stato multato l’appellante, non considerabile strada urbana di scorrimento difettando, in particolare, la presenza della banchina pavimentata a destra.

Nonostante la tesi contraria del Comune, accolta in primo grado, la situazione viene ribaltata in appello: per i giudici fiorentini, tra i requisiti minimi indispensabili della strada urbana di scorrimento vi è la banchina pavimentata a destra, come definita dall’art. 3 del Codice della Strada.

Vero è che tale definizione non indica ex sé la dimensione della banchina, punto su cui si è concentrata la decisione di prime cure, tuttavia essa consente di ricavarle dalla sua funzione e dal fatto che la loro presenza necessaria sia comune ad autostrade e strade extraurbane principali: si tratta di strade in cui il legislatore ha inteso garantire la fluidità del traffico e la sua scorrevolezza anche mediante banchine “a destra”, in previsione della necessità di sosta di emergenza degli utenti della strada.

Poiché nelle caratteristiche dell’autostrada si afferma che questa deve avere la corsia di emergenza “o” la banchina, si comprende come la funzione di quest’ultima sia evidentemente omogenea rispetto a quella della prima, dovendo consentire la sosta di emergenza, evenienza tutt’altro che improbabile nella strada di scorrimento, senza che ciò ostacoli la scorrevolezza del traffico mediante l’occupazione della carreggiata.

Nella strada in cui l’appellante è stato multato, invece, non esistono spazi che possano assolvere a questa funzione, ma solo spazi destinati a ospitare cassonetti e fermate di autobus o altri ingombri.

In particolare, aderendo alle recenti pronunce di Cassazione, le dimensioni della banchina devono essere rilevanti e non può essere considerato “banchina” qualsiasi spazio, anche minimo, come, invece, sostenuto dal giudice a quo, ancor meno quando si tratti di uno spazio destinato ad attività diverse dalla sosta di emergenza, perché sia occupato stabilmente da ingombri.

Per questi motivi deve ritenersi che la qualificazione prefettizia del viale, nel tratto in cui è presente l’autovelox, non sia conforme alla legge e pertanto debba essere disattesa.

Ne consegue che la rilevazione elettronica della velocità dell’auto condotta dall’appellante deve essere dichiarata illegittima e revocata la sentenza del Giudice di Pace che ne aveva dichiarato la legittimità.

Tribunale di Firenze seconda sezione civile – Sentenza n. 3055 del 2017