La Cassazione conferma che è obbligo del difensore di fiducia assicurare con la necessaria diligenza la ricevibilità delle notifiche presso il domicilio eletto o dichiarato dall’imputato, con conseguente onere in capo al difensore di fiducia, in adempimento del generale dovere di svolgere con diligenza il mandato difensivo, di comunicare tempestivamente all’autorità giudiziaria procedente l’intervenuto cambiamento del numero di fax per consentire la regolarità della notifica degli atti giudiziari.
Il fatto
In sede di appello la Corte di Milano confermava una sentenza di condanna di primo grado emessa dal locale Tribunale.
Avverso la decisione del giudice di seconde cure proponeva ricorso per cassazione l’imputato, chiedendo l’annullamento della stessa lamentando violazione di legge per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all’imputato (ex art. 161 c.p.p.) ed al difensore di fiducia, in quanto la relativa notifica veniva effettuata, a mezzo fax, ad un numero diverso da quello in uso al difensore, che, con missiva indirizzata al consiglio dell’ordine degli avvocati del foro di appartenenza, precedentemente alla data della notifica, aveva comunicato il cambiamento del numero di fax, che, tuttavia, non era stato registrato tempestivamente sulla scheda personale del suddetto difensore, pubblicata sul sito Internet dell’albo degli avvocati gestito dal Consiglio dell’ordine sicché l’imputato, nel giudizio di appello, dichiarato contumace, era stato difeso da un difensore di ufficio.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso.
La Corte di legittimità, sulla base di una lettura degli atti di causa – atti che, nel caso di specie, risultavano consultabili essendo stato dedotto un error in procedendo – ha valutato corretta la ricostruzione dei fatti operata dal difensore, posto che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata a mezzo fax presso un numero telefonico diverso da quello che l’avvocato di fiducia aveva comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati prima della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, ma – a detta della Cassazione – tale errore non determina nessuna nullità processuale, poiché sarebbe stato onere del difensore di fiducia, in adempimento del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato difensivo, comunicare tempestivamente all’autorità giudiziaria procedente l’intervenuto cambiamento del numero di fax per consentire la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, funzionale alla corretta instaurazione del rapporto innanzi alla corte di appello.
Questa affermazione non deve sorprendere posto che più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il difensore ha l’obbligo di assicurare con la necessaria diligenza la ricevibilità delle notifiche presso il domicilio eletto o dichiarato, in costanza di mandato difensivo, con la conseguenza che la notifica si intende egualmente effettuata qualora il compito dell’ufficiale notificatore sia reso particolarmente difficoltoso per negligenza del professionista (Cass., sez. IV, 11 marzo 2004, n. 21734).
Inoltre, da tempo la giurisprudenza qualifica come condotta negligente del difensore la circostanza che questi, ad esempio, non abbia consentito la notifica dell’avviso dell’udienza del riesame a mezzo telefono risultato costantemente occupato (Cass., sez. V, 19 marzo 2009, n. 30573) ovvero a mezzo fax, lasciato, con condotta incurante, senza connessione (Cass., sez. II, 9 aprile 2014, n. 21831).
Del resto che il difensore sia tenuto all’assunzione di una tale forma di diligenza lo si ricava anche dall’esistenza di un generale dovere di comunicazione che grava sull’imputato (e, correlativamente, sul difensore di fiducia) di comunicare tempestivamente all’autorità giudiziaria procedente ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, proprio per consentire la regolare notificazione degli atti del processo, previsto dall’art. 161 c.p.p..
La decisione in sintesi
Esito del ricorso:
Rigetto del ricorso per infondatezza
Precedenti giurisprudenziali:
Cassazione penale, Sezione II, 9 aprile 2014, n. 21831
Cassazione penale, Sezione V, 19 marzo 2009, n. 30573
Cassazione penale, Sezione IV, 11 marzo 2004, n. 21734
Riferimenti normativi:
Codice di procedura penale, art. 161.
dal seguente link puoi scaricare la sentenza
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