Beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento – richiesta di revoca della confisca – inammissibilità dichiarata “de plano” – opposizione.

(Corte di Cassazione, Prima Sez. Pen, Sentenza 14 aprile 2017, n. 18691)

In tema di confisca di beni nella formale titolarità di terzi estranei al procedimento penale, la Prima sezione della Corte di cassazione ha affermato che, qualora la richiesta di revoca della confisca proposta dal terzo venga dichiarata “de plano” inammissibile, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e tale soggetto proponga opposizione, il giudice dell’esecuzione è tenuto ad instaurare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.(*), a pena di nullità assoluta dell’ordinanza che definisce il procedimento, e deve altresì disporre la trattazione nelle forme della pubblica udienza, qualora l’opponente ne abbia fatto esplicita richiesta, configurandosi, in difetto, una nullità relativa.

(*)Dispositivo dell’art. 666 Codice di Procedura Penale.

  1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero [178 1 lett. b, 655, 676], dell’interessato o del difensore (1).
  1. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione [606].
  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio [97] all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie [121] in cancelleria [nota ref.17223(2)[/nota] (6)(7).
  1. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero (3). L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
  1. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno [10]; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio (4).
  1. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione [606]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione [611].
  1. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente [588].
  1. Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l’interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato.
  2. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2 (5).

Note

(1) A differenza del procedimento di sorveglianza, il giudice dell’esecuzione non può procedere d’ufficio.

(2) La Corte cost., con sent. 19-21 maggio 2014, n. 135, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale comma comma nella parte in cui non consente che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica.

(3) Le forme sono quelle tipiche del rito camerale, nel cui ambito è peraltro previsto il rafforzamento del contraddittorio.

(4) Il giudice, nell’assumere le prove, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l’esame dei testimoni e l’espletamento della perizia ex art. 185 disp. att. del presente codice.

(5) La Corte cost., con sent. 3 dicembre 1990, n. 529, ha dichiarato l’illegittimità di tale comma nella parte in cui, dopo il termine “redatto”, prevede “soltanto” anzichè “di regola”.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile – 5 giugno 2015, n. 97 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica.

(7) La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno 2015, n. 109 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.